Lezione

ResocontoLezione n.6 - Docenti: Virgilio D'Antonio, Chiara De Martino

Le normative comunitarie e nazionali in materia di comunicazione delle organizzazioni. Diritto dell’informazione

28 giugno 2007

Docente: Prof. Virgilio D’Antonio, Unisa. Dott.ssa Chiara De Martino

A cura di Eleonora Romano

Il 28 giugno il Professore Virgilio D’Antonio ha tenuto la settima lezione della prima edizione del Master in Relazioni Pubbliche Management delle Relazioni

promosso da Ferpi e Assorel ed il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di Salerno. Il docente ha parlato di Diritto dell’Informazione,

del rapporto tra informazione ed impresa, dei flussi informativi e dei segni distintivi di un’impresa con particolare riferimento al Marchio, alla sua

gestione e alla sua tutela. Nel pomeriggio la dottoressa Chiara De Martino ha parlato della Privacy e del Codice della Privacy che attualmente disciplina il

trattamento e la tutela dei dati personali.

Diritto di Informazione

Il Diritto d’Informazione è quella parte del diritto che studia e regola i rapporti e i flussi d’informazione tra soggetti, basato principalmente

sull’articolo 21 della Costituzione dedicato al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di

diffusione. Questo è ispirato alla scuola di pensiero francese per la quale lo Stato attribuisce i diritti fondamentali dei cittadini e conserva il potere di

limitarli.

Prospettive attuali del Diritto dell’Informazione

Attualmente si è posta particolare attenzione allo studio dell’Efficacia delle Sanzioni, notando come le sanzioni per violazioni del diritto

dell’informazione non riescono ad avere quell’efficacia che le renda un deterrente, poiché il profitto che si può ricavare dagli illeciti è maggiore delle

sanzioni cui si può incorrere. Per risolvere tale problema negli Stati Uniti si è attuata una soluzione in chiave d’analisi economica per la quale la

Sanzione Attesa è data dal rapporto tra la possibilità che l’illecito sia scoperto, il rischio di condanna e la sanzione effettiva prevista dal codice che è

composta dalle sanzioni penali e civili.

Sa = α × β × (Sp + Sc)

Spesso la Sanzione attesa (Sa) è inferiore ai profitti: Δp> Sp + Sc, e le regole restano inapplicate. Per cui la soluzione è che Sp +Sc ≥ Δp e che quindi il

costo (sanzione) dell’illecito sia maggiore o uguale al profitto.

Rapporto tra Diritto di Informazione e Impresa.

Le Imprese, dal punto di vista giuridico, sono quei soggetti autonomi sul mercato, composti da: Soggetti + Azienda. Sono tutti gli Enti regolati dal Libro V

del Codice Civile.

Esistono due tipi di Società: Società di Persone e Società di Capitali. Oltre alle Società, il nostro Codice Civile riconosce anche altri soggetti, detti

Enti del Libro I Codice civile, che possono essere Associazioni, Fondazioni e Comitati; tutti questi, a differenza delle aziende, non possono perseguire lo

scopo di lucro. Sul mercato Aziende ed Enti si comportano allo stesso modo, hanno un marchio, vendono prodotti, generano Flussi d’Informazioni.

I Flussi d’Informazione possono essere di due tipi:

· dall’Interno verso l’Esterno, attraverso i Segni Distintivi (elementi grafici che caratterizzano l’impresa, e sono: il Marchio, l’Insegna, la

Ditta), e attraverso la Pubblicità (la comunicazione con cui l’impresa promuove i suoi segni distintivi ed i suoi prodotti).

· dall’Esterno verso l’Interno (regolati dalla Disciplina sulla Privacy e Gestione dei Dati personali).

I Marchi

Sono il più importante segno distintivo di un’impresa attraverso cui questa comunica con i consumatori. Dal punto di vista giuridico i Marchi possono essere:

· Generali (comunicano la Provenienza Industriale)

· Speciali (specificano all’interno dell’origine industriale, le caratteristiche del prodotto).

Un Marchio deve possedere tre requisiti:

· Capacità distintiva

· Novità

· Liceità

L’acquisto dei diritti di proprietà di Marchi e altri segni distintivi avviene mediante la Registrazione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi o presso

qualsiasi Camera di Commercio,e protegge il Marchio per dieci anni nell’ambito del territorio nazionale.

· Marchi Comuni: se un marchio contrassegna determinati prodotti, esso viene tutelato come segno distintivo e la tutela si riferisce solo ai prodotti

per i quali è stato registrato secondo quanto stabilito dal principio di Relatività o Specialità dei Marchi.

· Marchi Notori: i marchi famosi che sono tutelati in sé e per sé, in quanto attribuiscono un plus valore ai prodotti e per i quali il principio di

Relatività dei Marchi viene superato.

Pubblicità

E’ qualsiasi forma di messaggio diffuso con lo scopo di promuovere la vendita di beni.

La pubblicità si differenzia dalla Sponsorizzazione perché quest’ultima è solo la mera presentazione di beni o servizi e non può invitare

all’acquisto,finanziano un determinato programma e non sono calcolate nel limite di affollamento pubblicitario.

Privacy

La disciplina sulla Privacy è di origine anglosassone e nasce come diritto proprietario, si faceva cioè coincidere la sfera delle informazioni da tutelare

con il possesso di proprietà.

Negli anni 70’ il significato del termine Privacy è andato modificandosi in senso Procedimentale.

Nel 1981, con la Convenzione di Strasburgo, nasce una disciplina per tutelare le informazioni, che, pur non essendo giuridicamente vincolante, inizia ad

indicare delle linee guida.

Nel 1995 viene emanata la Direttiva CEE 95/46 vincolante in materia del trattamento dei dati personali che per divenire valida doveva essere recepita dagli

stati entro il 31 dicembre 1996, lasciandoli liberi di scegliere tra due regimi:

OPT IN : Consenso Preventivo al trattamento dei dati personali.

OPT OUT: Consenso Presunto al trattamento dei dati personali .

L’Italia sceglie il regime di OPT IN e nel 1996 viene emanata la prima legge italiana sulla Privacy (675/676 1996).

Infine, nel 2003 viene emanata una nuova normativa Decreto Legislativo 196/72003 Codice Privacy con lo scopo di semplificare ed armonizzare le normative

precedenti.

Secondo l’articolo 1 “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali”.

Si distinguono i Dati Ordinari dai Dati Sensibili (origine razziale ed etnica di un individuo, convinzione religiosa, politica, stato di salute e vita

sessuale), ed il consenso al trattamento deve essere “libero ed informato”.

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