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La legge sulla lobby fra rappresentanza di interessi e democrazia: il 24 marzo terzo appuntamento

22/03/2022

Diana Daneluz

Giovedì 24 marzo, il terzo e conclusivo incontro organizzato dalla Delegazione FERPI Lazio, dedicato ai pro e contro della proposta di legge sulla lobby.

Il confronto

Ospiti di Giuseppe De Lucia, Delegato FERPI Lazio e coordinati nei loro interventi da Vincenzo Manfredi, Delegato FERPI Public Affairs e Advocacy, parteciperanno all’incontro: Licia Soncini, Presidente di Nomos Centro Studi Parlamentari; Gianluca Ansalone, Head of Public Affairs & Sustainability Novartis; Massimo Micucci, Direttore Merco Italia; Marco Sonsini, Partner di Telos A&S.

Questi professionisti si vanno ad aggiungere a quelli già intervenuti nei precedenti due incontri dedicati da FERPI Lazio alla legge sulla lobby e agli altri che pure hanno in animo una revisione della normativa che non appesantisca con superflui carichi burocratici lo svolgimento quotidiano della professione, individuano però meccanismo di riconoscibilità degli operatori e buone pratiche di interlocuzione con i decisori politici votate alla trasparenza e alla correttezza.

L’obiettivo dell’incontro: nel momento in cui potrebbe essere a breve raggiunto il traguardo, atteso da anni, dell’approvazione di una legge che disciplini la rappresentanza di interessi, individuare le modifiche necessarie per una normativa davvero efficace e che riconosca finalmente il ruolo dell’attività di lobbying nella formazione del processo democratico.

Repetita iuvant

La disciplina delle attività di public affairs e delle relazioni istituzionali, come applicazione delle relazioni pubbliche al sistema istituzionale di policy-making e decision-making è matrice fondamentale dell’attività di rappresentanza di interessi particolari e di lobbying (stakeholder engagement nella tradizione anglosassone). L’aggregazione-articolazione di interessi particolari in gruppi e la loro partecipazione al sistema decisionale pubblico è un fenomeno che richiede una specifica normativa all’interno delle dinamiche di formazione della scelta pubblica.

Nei sistemi liberal democratici, l’articolazione e l’aggregazione di interessi particolari in gruppi di interesse e lo sviluppo di formati di partecipazione di tali soggetti al sistema decisionale pubblico, con modalità complementari rispetto al canale della rappresentanza politica, è infatti un fenomeno specifico e come tale andrebbe normato per rispondere, con trasparenza e reciprocità, alle dinamiche di formazione della scelta pubblica.

Il confronto tra il decisore pubblico e i portatori d’interessi appresenta una delle principali espressioni della democrazia partecipativa, perché  ’attività di lobbying corrobora il lavoro alla base del processo decisionale attraverso la condivisione di informazioni legate all’expertise tecnica di operatori economici e perché la realizzazione di campagne di advocacy ha come valore aggiunto la divulgazione di tematiche specifiche nei confronti dell’opinione pubblica e dei media. Nel libero confronto tra più gruppi di interesse contestualmente coinvolti nel processo decisionale e tra gli stessi e il decisore pubblico si consegue un miglioramento nell’efficacia dell’attività di policy-making attraverso la possibilità di assumere scelte collettive adeguatamente informate e ponderate.

L’assenza di una disciplina nazionale

Anche se diverse istituzioni centrali e regionali hanno adottato regolamenti volti a disciplinare l’attività di rappresentanza d’interessi – come la Camera dei Deputati, il Ministero dell’Agricoltura, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del lavoro e e varie Regioni –  prevedono un proprio registro dei rappresentanti d’interessi, permane in Italia l’assenza di chiarezza sull’attività di rappresentanza d’interessi, di una definizione organica dell’attività di lobbying, di una chiara identificazione di chi svolge tale attività, favorendosi così chi opera al di fuori del perimetro regolamentato.

Prendendo a modello l’impianto normativo adottato in sede europea da Commissione e Parlamento nel 2011 e nel 2014, che prevede esplicitamente che dalla registrazione come portatori d’interessi discenda il riconoscimento come interlocutore agli occhi del decisore pubblico, permettendo la partecipazione ad audizioni, l’organizzazione di eventi all’interno delle sedi istituzionali e una  maggiore facilità di accesso alle stesse - modello solo parzialmente replicato a livello nazionale, con la cd stanza dei lobbisti a Montecitorio nella sola occasione della discussione dei disegni di legge di bilancio – si sottolinea viceversa l’importanza di un approccio premiale nella disciplina dell’attività di rappresentanza d’interessi.

Tra le possibili proposte operative di FERPI 

Nel corso di una passata audizione alla Camera, la FERPI aveva messo nero su bianco alcuni punti a suo dire necessari per la strutturazione di una disciplina organica e funzionale dell’attività di lobbying.   Al netto di quanto di ulteriore potrà emergere dalla prosecuzione del confronto, sono ancora attuali. Si tratta dell’adozione di un’unica disciplina generale che permetta un’implementazione trasversale alle diverse istituzioni con la realizzazione di un registro dei portatori d’interesse alla cui piattaforma digitale possano aderire tanto le istituzioni centrali che quelle regionali e locali; dell’implementazione di una struttura premiale per favorire l’iscrizione al registro, con il riconoscimento della professionalità del rappresentante di interessi particolari da realizzarsi attraverso specifici strumenti di incentivazione; della definizione dei soggetti portatori d’interessi, per ridurre la pratica di rappresentanza di interessi impropria; della previsione di obblighi di trasparenza a carico dei lobbisti e del decisore pubblico, con l’adozione di un modello sinallagmatico di trasparenza che impegni tanto i rappresentanti d’interessi che i decisori pubblici come strumento di garanzia del processo decisionale, dell’individuazione di un’Autorità incaricata di gestire la corretta applicazione della normativa sull’attività di lobbying, suggerendo allo scopo il Cnel quale organo di rilievo costituzionale; dell’introduzione, infine, del divieto di revolving doors, il divieto per chiunque abbia ricoperto cariche pubbliche su base nazionale di esercitare attività di rappresentanza di interessi per i due anni successivi alla cessazione dell’incarico.

Altri contenuti della proposta di legge saranno affrontati nel corso del confronto di giovedì prossimo: l’esclusione dall’impianto normativo attuale di alcune fattispecie, altri divieti di iscrizione al registro, una mancanza di compliance con le norme sulla privacy. Testo non solo migliorabile quindi, ma da rendere anche più aderente alla norma presente al Parlamento Europeo che trova nel bilanciamento fra obblighi e trasparenza la migliore definizione di rappresentanza di interessi.

Un modello italiano

Quello auspicato da FERPI e che si va delineando anche in questi incontri, di cui quello del 24 marzo sarà il terzo e il conclusivo auspicandosi poi una interlocuzione diretta con il Senato, è un modello basato su un principio di volontarietà, ma che preveda un sistema di incentivazioni e di premialità che garantisca un vantaggio competitivo a chi vi aderisca.  Si renderebbe così ulteriormente e finalmente esplicita la differenza tra chi svolge con trasparenza la professione di rappresentanza di interessi e chi opera attraverso canali illeciti, con un conseguente miglioramento complessivo della qualità del rapporto tra decisore pubblico e portatore di interessi, della reputazione della professione e, non da ultimo, delle policy e della democrazia.




La legge sulla lobby fra rappresentanza di interessi e democrazia

Giovedì 24 marzo 2022
ore 18.00/19.30 su Zoom
Per registrarsi: delegazione.lazio@ferpi.it

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