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#e-Fattura: un vademecum

#MercatoLavoro

14/12/2018

Rita Palumbo

Continua l’approfondimento di Teresella Consonni, ospite della rubrica #MercatoLavoro di Rita Palumbo, sul tema della fatturazione che elettronica che, dal 1° gennaio 2019, sarà obbligatoria. Tutti i dettagli utili per i professionisti.

di Teresella Consonni

La fattura elettronica diventa obbligatoria in Italia per tutte le transazioni nazionali (verso clienti, imprese e consumatori finali) dal 1° gennaio 2019. E’ previsto un impatto epocale sulle organizzazioni di ogni dimensione e sugli operatori con partita Iva in quanto il provvedimento normativo costituisce un importante passo verso una integrale digitalizzazione del ciclo attivo e passivo.

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere soltanto fatture elettroniche. L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, per due aspetti:
1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il cosiddetto Sistema di Interscambio - SdI.

SdI-Sistema d’Interscambio è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

  • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché indirizzo telematico (cioè cosiddetto “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente richiede che sia recapitata la fattura

  • controlla che la partita Iva del fornitore (cosiddetto cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (cosiddetto cessionario/committente) siano esistenti.


In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito” a chi ha trasmesso la fattura data e ora di consegna del documento.

I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi inseriti nelle fatture cartacee o trasmesse via e-mail in PDF in uso fino al 31-12-2018, oltre all’indirizzo telematico al quale il cliente richiede la consegna della fattura.

Fare attenzione. SdI- Sistema d’Interscambio opera come un “postino” perciò è indispensabile che - nel compilare i dati del cliente – sia inserito in fattura l’indirizzo telematico scelto e comunicato dal cliente (che può essere un “Codice Destinatario” alfanumerico di 7 cifre oppure un indirizzo PEC), altrimenti il “postino SdI” non saprebbe dove recapitare la fattura da consegnare.

Vantaggi della fattura elettronica

La fatturazione elettronica elimina il consumo della carta e fa risparmiare costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti, anche la conservazione, infatti, può essere eseguita gratuitamente attraverso l’adesione all’apposito servizio reso disponibile senza costi dall’Agenzia delle Entrate.

L’acquisizione della fattura attraverso SdI-Sistema d’Interscambio sotto forma di file XML- eXtensible Markup Language rende più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture, riducendo sia costi di gestione di tale processo sia errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati. Inoltre, dal momento che data di emissione e di consegna della fattura sono certe (poiché la fattura è trasmessa e consegnata solo tramite SdI-Sistema d’Interscambio ) si migliora l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

La fattura elettronica determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale. Infatti, gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del Dpr n. 633/1972) non sono più tenuti a tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del Dpr n. 633/1972).

A tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all’art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973).

Qualsiasi operatore, così come ogni consumatore finale, può - in qualsiasi momento - consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche (emesse e ricevute) attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Fare attenzione. La fattura elettronica deve sempre essere inviata ai clienti attraverso SdI - Sistema d’Interscambio, altrimenti è considerata non emessa. Se la fattura è predisposta e inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dalla utilizzazione del Sistema di Interscambio, così come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura infatti si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (di cui all’art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con impossibilità di detrazione della Iva a carico del cliente.

Trasmettere una fattura

Un operatore Iva può trasmettere direttamente la fattura elettronica oppure può farla trasmettere, per proprio conto, da un soggetto terzo: solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. Ad esempio, se l’operatore ha predisposto un file XML di una fattura e vuole inviarlo autonomamente può accedere con le proprie credenziali al portale “Fatture e Corrispettivi” e utilizzare il servizio di trasmissione, oppure, se dispone di una PEC, può allegare al messaggio PEC il file XML della fattura per l’invio a SdI. Se l’operatore non dispone di una PEC, può concordare con il suo intermediario (soggetto terzo) l’invio del file della fattura mediante la PEC di quest’ultimo. Insomma, il “postino” SdI-Sistema d’Interscambio accetta la fattura elettronica di un operatore Iva anche da una PEC o attraverso un canale telematico (FTP o Web Service) non direttamente gestito dall’operatore Iva stesso.

La creazione di un “canale telematico” FTP o Web Service è effettuata solo se un’azienda intende creare un canale telematico dedicato e sempre attivo (canale di tipo FTP o Web-Service) tra i suoi server e il Sistema di Interscambio. Questa procedura è rivolta agli operatori caratterizzati da un particolare grado d’informatizzazione, capaci di gestire con continuità e con costante presidio di personale il sistema informativo collegato a SdI e che devono trasmettere un numero molto rilevante di file di fatture elettroniche. Per attivare questo canale telematico occorre stipulare un “accordo di servizio” con SdI attraverso l’invio di una “richiesta di accreditamento”, cioè compilando un modulo online all'interno del quale vanno inserite una serie di informazioni tecniche dettagliate (per maggiori informazioni vedere le specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018).

Se occorre inviare poche fatture al giorno, è sufficiente utilizzare una PEC oppure il servizio web del portale “Fatture e Corrispettivi”. E’ opportuno ribadire che per inviare correttamente una fattura elettronica è indispensabile che vi sia riportato e incluso l’indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore.

Tale indirizzo può solo essere:

  • un indirizzo PEC e, in tal caso, occorre compilare il campo della fattura “Codice Destinatario” con il valore “0000000” (sette volte zero) e il campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente,
  • un codice alfanumerico di 7 cifre e, in tal caso, occorre compilare solo il campo della fattura “Codice Destinatario” con il codice comunicato dal cliente.

 

Fare attenzione. Nel caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico, oppure sia un consumatore finale o un operatore in regime di vantaggio oppure forfettario o un piccolo agricoltore… (e vedere esoneri collegati all’emendamento al Decreto Fiscale-DL 119/2018), è sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il fornitore deve rilasciare al cliente una “copia di cortesia” su carta (o inviarla per e-mail) della fattura inviata a SdI - Sistema d’Interscambio, comunicando anche che può eventualmente consultare e scaricare in originale la fattura elettronica nella sua area di “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Dopo che il file di una fattura elettronica è stato trasmesso a SdI, quest’ultimo esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all’indirizzo telematico che è presente nella fattura.I tempi in cui SdI-Sistema d’Interscambio effettua le operazioni di controllo della fattura e la consegna possono variare da pochi minuti a un massimo di 5 giorni nel caso in cui sia molto elevato il numero di fatture che stanno pervenendo al Sistema d’Interscambio in quel momento.

I controlli sulla fattura

SdI - Sistema d’Interscambio verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n. 633/1972), cioè - in genere - estremi identificativi di fornitore e cliente, numero e data della fattura, descrizione (disponibili 2 righe circa) della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, imponibile, aliquota e Iva; verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria; verifica che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico a cui recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo «Codice Destinatario»;  verifica che ci sia coerenza tra i valori di imponibile, aliquota e Iva (ad esempio, se l’imponibile è 100 euro e l’aliquota è del 22%, che l’Iva sia di 22 euro).

Fattura elettronica corretta: ricevuta di consegna o ricevuta d’impossibilità di consegna

Se i controlli vanno a buon fine, SdI - Sistema d’Interscambio recapita la fattura elettronica all’indirizzo telematico che legge nel file della fattura (campi “Codice Destinatario” e “PEC Destinatario”) e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di consegna all’interno della quale sono indicate data e ora esatta in cui è avvenuta la consegna. Nella ricevuta è riportato il nome che è stato assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la fattura, un numero – attribuito dal SdI – che identifica univocamente il file della fattura e un ulteriore codice, definito hash, che consente di garantire la integrità del file stesso.

Se il cliente è un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio o forfettario, o un piccolo agricoltore, il fornitore deve rilasciare una copia su carta (o inviarla per e-mail) della fattura inviata al SdI, ricordando che può consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata di “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Un duplicato della fattura elettronica è sempre messo, infatti, a disposizione sia del cliente sia del fornitore nelle loro rispettive aree riservate di “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il duplicato della fattura elettronica ha lo stesso valore giuridico del file originale della fattura.

Esigibilità e detraibilità IVA

Ai fini della esigibilità e detraibilità IVA, in sintesi, si ricorda che, per il fornitore, ogni qual volta SdI - Sistema d’Interscambio invia una ricevuta di consegna o una ricevuta relativa alla impossibilità di consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura.

Al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l’errore in essa contenuto e ritrasmetterla a SdI.

Per il cliente, ogni qual volta SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella della consegna del documento: nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data a partire dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Agenzia delle Entrate. Il portale “Fatture e Corrispettivi”

Come già qui segnalato per facilitare il processo di fatturazione elettronica e consentire a un singolo operatore Iva di utilizzare in modo gratuito i vantaggi previsti in efficienza, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una serie di servizi, del tutto gratuiti, per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche.

Per semplificare accesso e uso dei servizi gratuiti messi a disposizione, è stato predisposto un apposito “portale web”, accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e denominato “Fatture e Corrispettivi”.

Il portale è un’area web riservata: accessibile ai singoli utenti titolari di partita Iva mediante credenziali personali, al fine di garantire sicurezza e inviolabilità dei dati contenuti nelle fatture. E’ necessario che un utente abbia in via preventiva acquisito credenziali SPID -“Sistema Pubblico della Identità Digitale” oppure sia in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi - CNS oppure sia in possesso delle credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Tramite le credenziali citate (SPID, CNS o Fisconline/Entratel) un utente, oltre al portale “Fatture e Corrispettivi”, può accedere a tutti gli altri servizi online offerti dall’Agenzia delle Entrate, quali, ad esempio, la consultazione delle proprie dichiarazioni fiscali, dei versamenti, degli atti del registro, delle visure ipotecarie e catastali relative ai propri immobili.

È possibile anche delegare un intermediario ad accedere alla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e a utilizzare, per proprio conto, i servizi presenti. Non tutti gli intermediari sono delegabili, ma solo quelli previsti dalla legge (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), cioè in genere ragionieri e dottori commercialisti, consulenti del lavoro, eccetera. Si può assegnare una delega per tutti i servizi presenti nel portale “Fatture e Corrispettivi” oppure si può scegliere di fare accedere il proprio intermediario solo ad alcuni di essi. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è scaricabile un modello di delega funzionale allo scopo.

Accedere al portale “Fatture e Corrispettivi”

Il link per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” si trova nella home page del sito www.agenziaentrate.gov.it nell’area tematica denominata “Fatture elettroniche e Corrispettivi”. Cliccando sul link del portale si apre la maschera dove vanno inserite le credenziali di accesso. Inserite le credenziali, il sistema apre una nuova maschera in cui un utente deve scegliere il profilo con cui intende operare:

  • se si vuole accedere ai servizi relativi alla propria partita IVA: selezionare la voce “Me stesso”;

  • se si è stati incaricati di operare per conto dell’azienda per la quale si lavora: selezionare la voce “Incaricato”;

  • se si è ricevuta una delega come intermediario da proprio cliente titolare di partita Iva: selezionare la voce “Delega diretta”;

  • se si deve operare come tutore del soggetto titolare di partita Iva (perché, ad esempio, quest’ultimo è interdetto): selezionare la voce “Tutore”.

Successivamente il sistema consente la scelta del numero di partita Iva per il quale si vuole operare (se si è selezionata la voce “Me stesso”, il sistema consentirà la scelta solo della partita Iva di cui si è titolare).Infine, prima di accedere alla pagina principale del portale, occorre leggere e accettare il messaggio riepilogativo del contenuto informativo del portale e delle misure di sicurezza attive per limitarne l’accesso ai soli utenti autorizzati.

Home page del portale “Fatture e Corrispettivi”: i servizi principali

Dopo l’inserimento delle credenziali e la scelta di quale profilo usare, il sistema propone la pagina principale del portale nella quale appaiono alcune sezioni che, a loro volta, contengono i link ai singoli servizi. In alto a destra è visualizzato un piccolo riquadro dove è evidenziato il codice fiscale dell’utente che ha eseguito l’accesso al portale e il numero di partita Iva per il quale si sta operando. 

Fare attenzione. Il portale “Fatture e Corrispettivi”, oltre ai servizi gratuiti per supportare gli operatori Iva nel processo di fatturazione elettronica, contiene anche servizi gratuiti per gestire:

  • il processo di trasmissione dei dati dei corrispettivi

  • il processo di trasmissione delle comunicazioni periodiche di liquidazione Iva

  • il processo di comunicazione del cosiddetto spesometro (abrogato per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2019).


Con riferimento ai servizi per la fatturazione elettronica, i link da utilizzare sono i seguenti nel riquadro denominato “Fatturazione elettronica”:

  • link al servizio di Registrazione della modalità di ricezione della fattura elettronica, cioè il servizio che permette di abbinare alla partita Iva un unico indirizzo telematico dove ricevere di default tutte le fatture elettroniche pervenute e correttamente elaborate da SdI;

  • link alla procedura web per predisporre e trasmettere le fatture elettroniche e per sottoscrivere la convenzione per usufruire del servizio gratuito di conservazione elettronica (ATTENZIONE da rinnovare ogni anno) di tutte le fatture emesse e ricevute tramite SdI.


Nel riquadro denominato “Generazione del QR Code”, si trovano i link per generare il QR Code – in pdf o in formato immagine (stampabile o da salvare sul proprio dispositivo mobile) – contenente i dati identificativi fiscali dell’operatore Iva.

Nel riquadro denominato “Consultazione”, si trovano:

  • link alla consultazione dei Dati rilevanti ai fini IVA, che permette di accedere alle funzioni di ricerca, visualizzazione e download dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso SdI;

  • link al Monitoraggio dei file trasmessi, che permette di accedere alle funzioni di ricerca e visualizzazione delle ricevute di scarto o di consegna o di impossibilità di consegna delle fatture elettroniche.


La procedura web per una e-fattura nel formato XML

La procedura web consente di predisporre una fattura elettronica nel formato XML obbligatorio, ma anche di poterla visualizzare in un formato leggibile (pdf). Una volta predisposto, il file (XML) della fattura può essere ricontrollato, modificato, salvato sul proprio PC e, infine, trasmesso al Sistema di Interscambio-SdI. La procedura è flessibile e consente anche solo di controllare e trasmettere file XMLdi fattura elettronica predisposta con altre procedure, come, ad esempio, la procedura gratuita per PC fisso offerta dall’Agenzia delle Entrate.

Fare attenzione. La procedura web è utilizzabile solo se si è connessi alla rete internet. Nel caso in cui si avesse difficoltà a connettersi in rete, è possibile utilizzare un software cosiddetto “stand alone”, cioè che permette di predisporre le fatture anche senza collegamento internet, come accade con la procedura gratuitamente installabile su PC fisso messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Una volta predisposta la fattura e salvato sul proprio PC il file XML della stessa, ci si può connettere a internet e trasmettere a SdI il file, attraverso la procedura web del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure mediante una PEC o ancora tramite un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente accreditato al SdI.

Per accedere alla procedura e predisporre una fattura elettronica, occorre cliccare sul link “Fatturazione elettronica” nello specifico riquadro della home page del portale: il sistema propone una pagina con alcune ulteriori sezioni di lavoro.

Nella sezione “Crea nuovo file”, è possibile scegliere la tipologia di fattura da predisporre: se si sta predisponendo una fattura per una Pubblica Amministrazione, si sceglierà il link Fattura PA, altrimenti – se la fattura è destinata a un cliente diverso dalla PA – si sceglierà uno dei due link: Fattura ordinaria oppure Fattura semplificata. A tale proposito si ricorda che per legge – art. 21-bis del Dpr n. 633/1972 – la fattura semplificata può essere utilizzata solo per importi complessivi di imponibile e Iva non superiori a 100 euro).

La prima volta che si accede alla procedura si apre la pagina dove riportare i dati dell’utente che sta operando in qualità di “fornitore” (cosiddetto cedente/prestatore). Tali dati sono già precompilati poiché la procedura recupera le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria collegate alla partita Iva con cui si sta operando. Tutti i campi, ad eccezione di quello contenente il numero di partita Iva, sono modificabili dall’utente; nel menù a destra dello schermo è possibile utilizzare comandi per integrare la fattura nel caso occorra inserire, ad esempio, i riferimenti all’albo professionale, oppure il numero d’iscrizione al REA, eccetera.

Selezionando il link nella sezione “File fattura” si accede ad una schermata dove, impostando una serie di date, è possibile ottenere l’elenco delle ricevute (di scarto, di consegna o di impossibilità di consegna) relative a tutte le fatture (o le note di variazione) emesse per quel periodo. Il servizio consente inoltre di effettuare una ricerca avanzata delle ricevute con ulteriori chiavi come la partita Iva del cliente o il numero identificativo assegnato alla fattura dal SdI.

Software“stand alone” e App

La predisposizione della fattura elettronica può essere effettuata anche grazie ad altre due procedure gratuite offerte dall’Agenzia delle Entrate: il software per PC e una App denominata: “Fatturae” per smartphone o tablet.

Il software per PC è scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate nell’area tematica dedicata alla fatturazione elettronica: nella stessa area è presente una Guida della procedura.Il software per PC consente solo di predisporre la fattura perché permette di lavorare anche in assenza di una connessione ad internet: una volta terminata lapredisposizione della fattura e salvato il file sul proprio PC, un operatore si può collegare alla rete, aprire il portale “Fatture e Corrispettivi” e utilizzare la funzione di sola “Trasmissione” della fattura elettronica presente nella sezione “Fatturazione elettronica”. Oppure, in alternativa può trasmettere la fattura via PEC, inviandola come allegato al messaggio di PEC all’indirizzo: sdi01@pec.fatturapa.it

L’App “Fatturae” consente sia di predisporre sia di trasmettere a SdI la fattura elettronica. L’App e la sua descrizione sono accessibili sugli Store online IOS e Android. Scaricata l’App sul proprio dispositivo, si può accedere con le stesse credenziali con le quali si accede al portale “Fatture e Corrispettivi” e successivamente si è in grado di operare, sempre con le medesime credenziali e per la stessa partita Iva.

Un processo quello della fatturazione elettronica, come si intuisce dalla descrizione, che richiede attenzione ed energia aggiuntiva per adottare, magari forzatamente, il cambiamento richiesto dalla nuova normativa.

Ad oggi i sentimenti che sembrano prevalere tra molti operatori (specie professionisti, operatori a partita Iva e PMI) è di smarrimento, irritazione per gli appesantimenti burocratico-organizzativi e speranza in ulteriori rinvii dell’obbligo di fatturazione elettronica, che peraltro sono stati smentiti da tutte le fonti istituzionali: l’obbligo di fatturazione elettronica parte con il I° gennaio 2019. Sentimenti confermati anche dai dati del sistema di interscambio informatico SdI gestito dall’Agenzia delle Entrate sul quale transitano tutte le fatture elettroniche, infatti, nel primo semestre dell’anno in corso gli invii tra privati sono stati inferiori al 2% del totale, con una media di poco superiore ai 40mila invii al mese. La percezione nel mercato è che si tratti di un ennesimo obbligo normativo di carattere burocratico e in grado di gravare ulteriormente tempi di lavoro ormai frenetici. Va detto che gli operatori sono tormentati da informazioni spesso in contraddizione, magari anche per colpa di chi semplifica troppo la fatturazione elettronica e i processi che comporta, quasi si trattasse di qualcosa di semplice e di veloce da capire, affrontare e risolvere: il che non è certamente. In più le notizie in merito che attirano soprattutto l’attenzione sugli aspetti critici non aiutano certamente un atteggiamento costruttivo, quasi che le norme potessero sparire per un qualche tipo di miracolo.

Con tutti i riconoscibili disagi del caso è vero però che la fatturazione elettronica può fornire la possibilità a tutti gli operatori di aprirsi a un differente processo organizzativo e costituire una opportunità di fare un altro passo verso una innovazione, quella digitale, che sta cambiando il modo di fare business.

Oggi, l’attenzione è catalizzata sulle tecnologie di interazione col cliente e ora entra in gioco la contabilità, destinata agli algoritmi. A breve, ci si potrebbe accorgere che tutte le organizzazioni prendono decisioni finanziarie e fiscali sulla base di dati incrociati. Meglio perciò iniziare oggi a reingegnerizzare i processi di business, iniziando magari proprio da una diversa consapevolezza dei processi imposta dalla fatturazione elettronica. Sembra opportuno ormai impostare un programma di reingegnerizzazione dei processi che culminano con la fattura. Non come risposta a un obbligo normativo ma perché questo tipo di esercizio è utile per stimolare aree della organizzazione che a breve magari si troveranno nella necessità di sostenere attività vitali per il successo nel mercato attraverso diverse capacità digitali.

Pensare in digitale e agire in digitale, in funzione delle norme, può contribuire a proiettare una organizzazione, con i suoi dipendenti e collaboratori, così come professionisti e operatori Iva in un futuro incombente e nel quale il cambiamento in velocità è ormai una regola per restare nel mercato.

 

 

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