Statuto

Il testo include le modifiche deliberate dalle Assemblee Straordinarie dei Soci Ferpi svoltesi a Milano il 18 marzo 2013, a Torino il 5 luglio 2013 e a Roma il 1° luglio 2014 nonché le delibere di sanatoria adottate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci svoltasi a Milano il 22 giugno 2019.

Costituzione con modifica/integrazione

Articolo 1


Fra quanti esercitano la loro unica o preminente attività professionale nelle Relazioni Pubbliche è costituita, con sede legale in Milano, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana – con acronimo F.E.R.P.I – in conformità all’espressa accettazione dei principi esposti nelle Tesi fondamentali dell’Atto costitutivo.

L’attività professionale di Relazioni Pubbliche, unica o preminente, è definita dalla finalità di creare, di sviluppare e di gestire sistemi di relazione con i pubblici influenti sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti da singoli, da imprese, da enti, da associazioni, da amministrazioni pubbliche e da altre organizzazioni.

Le Relazioni Pubbliche comportano attività di analisi, di ricerca e di ascolto, di progettazione e di pianificazione di programmi specifici di relazione e di comunicazione con i pubblici influenti, nonché attività di valutazione dei risultati conseguiti.

La Federazione non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale ed è costituita a tempo indeterminato.

La Federazione è iscritta nell’elenco delle Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate tenuto dal Ministero della Giustizia con decreto del Ministro della Giustizia in data 7 gennaio 2013 in quanto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del Decreto del 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia e dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 in attuazione della Direttiva 20058/36/CE.

Scopi

Articolo 2


Sono scopi della Federazione:

a) operare per la massima qualificazione professionale e tecnica dei suoi iscritti, promuovendo anche la certificazione di qualità delle prestazioni professionali;

b) esercitare adeguate iniziative per conseguire il pieno rispetto da parte degli iscritti del Codice di Etica, del Codice di comportamento professionale, nonché dei Codici di autoregolamentazione e dei Protocolli di etica adottati dalla Federazione, con l’obiettivo di garantire la tutela dei pubblici, dei mezzi e gli interessi dei datori di lavoro e dei terzi committenti, attraverso la correttezza e la trasparenza;

c) promuovere e valorizzare l’identificazione specifica delle attività professionali di Relazioni Pubbliche anche attraverso il riconoscimento pubblico della professione e dell’Associazione, nonché con la disciplina delle condizioni di esercizio delle attività professionali di relazioni pubbliche e l’impegno degli iscritti alla Federazione nella loro applicazione;

d) promuovere programmi utili ad elevare e ad approfondire la conoscenza delle attività professionali di Relazioni Pubbliche sul piano culturale, etico e tecnico nel contesto socio-economico;

e) rappresentare gli iscritti nell’analisi, discussione e soluzione di tutti gli aspetti che attengono l’esercizio, la regolazione e lo sviluppo delle attività professionali di Relazioni Pubbliche nei loro vari settori di specializzazione, intraprendendo ogni opportuna azione di rappresentanza degli interessi rappresentati presso il processo decisionale pubblico ed altre autorità, enti ed organismi che siano preposti a indicare regole di comportamento professionale riferite alle attività di Relazioni Pubbliche;

f) tutelare i diritti e gli interessi professionali ed economici degli iscritti alla Federazione e intervenire perché siano osservati dagli iscritti i rispettivi doveri, e, nel contempo, fare azione di conciliazione nelle controversie inerenti l’attività professionale attraverso i competenti organi associativi;

g) rappresentare a livello internazionale presso organismi, istituzioni ed enti i soci Professionisti di Relazioni Pubbliche per garantire la tutela delle attività professionali, degli interessi dei datori di lavoro e dei committenti in tutte le sedi opportune;

h) operare per l’osservanza di accordi e convenzioni che attengano l’esercizio delle attività professionali di Relazioni Pubbliche, in tutte le sedi nazionali e internazionali, ovunque e comunque richiesto;

i) promuovere le attività e gli interventi opportuni all’orientamento degli studenti di Relazioni Pubbliche ed affini alla professione di Relazioni Pubbliche.

Iscrizioni e requisiti

Articolo 3


Possono iscriversi alla Federazione tutti coloro che presentino domanda ed esercitino attività professionale di Relazioni Pubbliche in modo unico o preminente in proprio, oppure in associazione con altri, oppure alle dipendenze di terzi datori di lavoro.

Sono richiesti il pieno godimento dei diritti civili e politici e una ineccepibile condotta etica professionale. 

Gli iscritti sono inquadrati in tre elenchi:

A) Soci Professionisti Qualificati dall’aggiornamento professionale svolto
B) Soci Professionisti
C) Soci Associati

Per quanto riguarda l’elenco B, l’iscrizione dei “Soci Professionisti” è soggetta a un colloquio di esame e a una valutazione a cura della Commissione di Ammissione e di Verifica che opera sulla base di un apposito Regolamento. Negli elenchi dei “Soci Professionisti” sono inquadrati coloro che esercitano l’attività professionale di Relazioni Pubbliche, unica o preminente, definita dall’art.1 del presente Statuto. 

Sono “Soci Professionisti Qualificati” (elenco A) coloro che accumulano un numero sufficiente di crediti formativi derivanti dalla partecipazione a corsi ed incontri di aggiornamento professionale organizzati o riconosciuti dalla FERPI. La frequenza nei tempi e nella qualità sarà regolamentata, valutata e certificata dalla Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione Professionale (CASP) che opererà sulla base del suo Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

I “Soci Professionisti Qualificati” che non parteciperanno all’aggiornamento professionale nei termini e nei tempi previsti dalla CASP, verranno automaticamente iscritti all'elenco B dei “Soci Professionisti”.

La domanda di ammissione all'elenco B dei “Soci Professionisti” dovrà essere corredata da documentazione che attesti il possesso di almeno uno dei tre seguenti titoli:

  • almeno cinque anni di attività professionale di Relazioni Pubbliche ininterrotta, nei modi e nei termini previsti dall’art. 1 del presente Statuto; 

  • almeno tre anni di attività professionale di Relazioni Pubbliche ininterrotta nei modi e nei termini previsti dall’art. 1 e un titolo di laurea in “Relazioni Pubbliche” o in “Scienze della Comunicazione” oppure altro titolo di laurea equiparabile conseguito in Italia, oppure in uno dei Paesi membri della Unione Europea, oppure in altri Paesi con cui sia in atto un regime di reciprocità o di equipollenza dei diplomi; 

  • almeno cinque anni di attività di docenza, in forma preminente, nella materia di Relazioni Pubbliche o in materie omogenee, presso Università ed Istituti Universitari e Scuole di Specializzazione di Relazioni Pubbliche, pubbliche e private.


Gli iscritti negli elenchi dei “Soci Professionisti Qualificati” e dei “Soci Professionisti” hanno diritto di voto attivo nella Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e possono essere eletti come membri di Organi associativi. 

Per quanto riguarda l’elenco C, l’iscrizione dei “Soci Associati” è soggetta a una valutazione disciplinata da un apposito Regolamento sulla base di domande con adeguata documentazione che vengono valutate dalla Commissione di Ammissione e di Verifica.

L’elenco dei “Soci Associati” è aperto a:

a) laureati in “Relazioni Pubbliche” o “Scienze della Comunicazione” o altro titolo di laurea equiparabile conseguito in Italia, oppure in uno dei Paesi membri della Unione Europea, oppure in altri Paesi con cui sia in atto un regime di reciprocità o di equipollenza dei diplomi, che abbiano iniziato una attività professionale di Relazioni Pubbliche, nei modi e nei termini previsti dall’art. 1 dello Statuto e che non abbiano ancora maturato i tre anni di attività professionale richiesta per l’ammissione nell’elenco “Soci Professionisti”.

b) Tutti coloro che presentano una documentazione che attesti almeno due anni di attività professionale di Relazioni Pubbliche ininterrotta, nei modi e nei termini previsti dall’art. 1 del presente Statuto, corredata da dichiarazioni di terzi committenti o datori di lavoro, oppure da contratti di collaborazione professionale o altre modalità contrattuali.

Raggiunti cinque anni di ininterrotta attività professionale o tre anni nel caso dei laureati di cui al punto a), il “Socio Associato” può richiedere di partecipare al colloquio di esame per l'ammissione agli elenchi dei “Soci Professionisti”, attestando di aver adempiuto alle obbligatorie qualificazioni richieste dal Regolamento della Commissione di Ammissione e di Verifica. 

Gli iscritti nell’elenco dei “Soci Associati” sono soggetti alla verifica professionale richiesta dall’articolo 15 dello Statuto.

Gli iscritti nell’elenco dei “Soci Associati” hanno diritto di voto attivo nella Assemblea Generale Ordinaria dei soci e possono ricoprire incarichi su delega del Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi della lettera n) dell’art. 9 dello Statuto.

A domanda, sono iscritti in un apposito elenco tutti i soci che iscritti per almeno 10 anni ininterrotti negli elenchi dei “Soci Professionisti” abbiano cessato o sospeso di svolgere l’attività professionale di Relazioni Pubbliche di cui all’art. 1 dello Statuto. Tali soci non sono soggetti alla verifica professionale, hanno diritto di voto attivo e possono ricoprire incarichi solo su delega del Consiglio Direttivo Nazionale che può deliberare quote differenziate e ridotte nei loro confronti.

A domanda vengono iscritti in uno specifico elenco i Soci Sostenitori ossia le persone giuridiche - imprese o enti, fondazioni e associazioni - che desiderano esprimere adesione e sostegno al perseguimento degli scopi della Federazione indicati nei comma c) e d) dell’articolo 2 dello Statuto FERPI.

I Soci Sostenitori provvedono a tal fine al versamento di una quota a sostegno delle attività FERPI e mantengono tale qualifica ed il correlativo obbligo fino a rinuncia.

Le modalità che regolano l’ammissione dei Soci Sostenitori vengono determinate con apposito regolamento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

I Soci Sostenitori non possiedono il diritto di voto e i loro rappresentanti non possono essere eletti come componenti di Organi associativi a livello nazionale o regionale.

Studenti

Articolo 4


Gli studenti di corsi di laurea in Relazioni Pubbliche o in “Scienze della Comunicazione” o altro corso di laurea equiparabile in Italia, oppure in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, oppure in altri Paesi con cui sia in atto un regime di reciprocità o di equipollenza di diplomi, possono a domanda essere iscritti ad una specifica “Sezione Studenti” della FERPI. La “Sezione Studenti” si articola ed opera sulla base di un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale che precisa i diritti ed i doveri degli iscritti studenti nella vita associativa della FERPI.

Gli iscritti nella “Sezione Studenti” non hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale Ordinaria dei soci e non possono essere membri di Organi sociali FERPI. Su delega del Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi della lettera n) dell’art. 9 agli iscritti “Studenti” possono essere assegnati incarichi specifici. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera annualmente per gli iscritti alla “Sezione Studenti” una quota associativa ridotta e differenziata rispetto alle quote sociali.

Gli iscritti alla Sezione Studenti perdono la loro qualifica di iscritto al termine dell’anno solare successivo al conseguimento del diploma di laurea in “Relazioni Pubbliche” o in “Scienze della Comunicazione” o in altri corsi di laurea equiparabili nonché, a domanda, per dimissioni su richiesta scritta.

Doveri dei soci

Articolo 5

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni per la verifica professionale prevista dallo Statuto e dall’apposito Regolamento. La mancata risposta agli atti della Commissione di Verifica della posizione professionale costituisce violazione degli obblighi del socio verso la FERPI. Il colloquio di ammissione del “Socio Associato” a “Socio Professionista” viene considerato come verifica professionale. La Commissione di Ammissione e di Verifica Professionale, disciplinata all’art. 15, propone al Consiglio Direttivo Nazionale la cancellazione dagli elenchi dei soci dell’iscritto che per tre anni consecutivi non ha esercitato l’attività professionale nei modi e nei termini previsti dall’art. 1 dello Statuto. Su istanza dell’interessato la presentazione di documentazione utile a testimoniare un’avvenuta ripresa della attività professionale all’apposita Commissione di Ammissione e di Verifica, consente il rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei soci di provenienza. 

La qualifica di iscritto alla FERPIi può essere perduta solo a seguito di delibere adottate dagli Organi sociali preposti a seguito di:

  • dimissioni su richiesta scritta del socio;

  • cancellazione per morosità nel pagamento di quote sociali su proposta del Tesoriere;

  • cancellazione dagli elenchi dei soci su proposta della Commissione Ammissione e Verifica;

  • radiazione nei termini precisati dall’art. 18 dello Statuto.

L’iscritto nei cui confronti sia stata adottata una delibera di accettazione delle dimissioni, di cancellazione oppure di radiazione, è tenuto al pagamento delle quote sociali dovute sino al termine dell’anno solare in cui la delibera viene adottata.

Organi associativi

Articolo 6

Sono organi della Federazione:

A) l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci
B) il Consiglio Direttivo Nazionale
C) il Presidente
D) il Comitato Esecutivo
E) la Commissione di Ammissione e di Verifica Professionale
F) la Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione Professionale
G) il Collegio dei Probiviri

Le procedure di elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri, dei Comitati regionali e dei Delegati di cui al successivo articolo 17, sono determinate da appositi Regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale nel corso del suo primo anno di mandato. In assenza di tali determinazioni, si intendono in vigore i Regolamenti deliberati in precedenza. 

Gli Organi sociali eletti dall’Assemblea Ordinaria degli iscritti, così come la Commissione di Ammissione e di Verifica Professionale e la Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione, nonché i Comitati Regionali di cui al successivo articolo 17 sono eletti con un mandato di tre anni. I rispettivi componenti sono rieleggibili, ove permangano i requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

Articolo 7

L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente della Federazione su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e deve svolgersi ogni anno entro il 10 luglio.

La convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si intende con lettera inviata ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, in cui sono precisati la data, l’ora e il luogo di riunione con l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.

All’Assemblea Generale Ordinaria dei soci hanno diritto di partecipare tutti i soci che possono esercitare il diritto di voto se nel momento della riunione risultano in regola col versamento della quota associativa dell’anno in corso.

Ogni iscritto, fatto salvo gli iscritti alla “Sezione Studenti”, che sia in regola col versamento della quota associativa nel momento della riunione e che non possa partecipare all’Assemblea, ha diritto di essere rappresentato in Assemblea con una delega scritta da un altro socio. Ogni socio presente all’Assemblea Generale Ordinaria può rappresentare con delega scritta solo un altro iscritto.

L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, all’apertura della riunione, nomina un Presidente dell’Assemblea a cui compete il coordinamento dei lavori e un segretario dell’Assemblea, che assicura la redazione del verbale e delle delibere proposte su ciascuno dei punti all’ordine del giorno che vengono trascritti in apposito libro dei verbali dell’Assemblea.

Sono competenze dell’Assemblea Generale Ordinaria dei soci:

a) la determinazione di indirizzi di programma per il Consiglio Direttivo Nazionale, espressi attraverso mozioni ed ordini del giorno;

b) la delibera della relazione sul rendiconto consuntivo dell’esercizio dell’anno precedente presentata dal tesoriere accompagnata dall’asseverazione di un professionista iscritto all’Albo dei Revisori, nonché dalla delibera adottata dal Consiglio Direttivo Nazionale sulle quote sociali e dal preventivo;

c) la discussione e l’approvazione di delibere su qualsiasi altra materia, ove richiesto dalle norme del Codice Civile per le Associazioni di persone, nonché da Leggi e Regolamenti su materie amministrative e fiscali;

d) la elezione ogni tre anni, oppure quando ricorrano le condizioni previste dal presente Statuto, del Presidente, dei componenti degli Organi sociali dell’Associazione (Consiglio Direttivo Nazionale e Collegio dei Probiviri) sulla base dei Regolamenti richiamati dal precedente articolo 6. 

L’Assemblea Generale Ordinaria dei soci adotta le sue delibere, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega in Assemblea.

Assemblea Straordinaria dei Soci

Articolo 8

L’Assemblea Straordinaria dei soci viene convocata per deliberare in materia di modifica dello Statuto, di scioglimento della Federazione o di sua incorporazione in altri organismi. 

Nella Assemblea Straordinaria dei soci hanno diritto di voto tutti i soci che siano in regola col versamento della quota associativa dell’anno in corso nel momento di riunione dell’Assemblea. 

L’Assemblea Straordinaria dei soci viene convocata dal Presidente della Federazione su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci avviene con le stesse modalità di convocazione dell’Assemblea Ordinaria di cui al precedente art. 7.

L’Assemblea Straordinaria dei soci delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci, presenti o rappresentati per delega.

Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo Nazionale persegue gli scopi indicati all’art. 2 del presente Statuto e attua le delibere assunte dall’Assemblea Generale Ordinaria dei soci, anche attraverso documenti e mozioni di indirizzo politico. 

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo Nazionale:

a) nominare nel proprio ambito il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere che compongono il Comitato Esecutivo, di cui possono far parte, eventualmente, il Past President e non più di altri quattro membri del Consiglio Direttivo;

b) deliberare la convocazione annuale della Assemblea Generale Ordinaria dei soci in base a quanto disposto dall’art. 7 dello Statuto;

c) deliberare la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci, in base a quanto disposto dall’art. 8 del presente Statuto;

d) approvare entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente predisposto dal Tesoriere ed accompagnato dalla relazione di un professionista iscritto nell’Albo dei Revisori nonché deliberare la specifica destinazione ad attività sociali di eventuali residui dell’esercizio;

e) approvare entro il 10 febbraio di ogni anno il preventivo dell’esercizio annuale predisposto dal Tesoriere;

f) deliberare le quote annuali di iscrizione di ogni categoria di soci, determinandone l’ammontare per ciascun esercizio essendo esclusa una loro qualsiasi rivalutazione indicizzata;

g) deliberare le quote di ammissione ai colloqui di esame per l’iscrizione all'elenco B dei “Soci Professionisti”;

h) deliberare sulle proposte di iscrizione dei soci, sulle loro dimissioni, sulle proposte del Tesoriere di cancellazione per morosità nel pagamento di quote sociali, nonchè sulle proposte di cancellazione dagli elenchi dei soci formulate dalla Commissione di Ammissione e di Verifica;

i) deliberare sulle richieste di iscrizione nell’elenco dei Soci Sostenitori – persone giuridiche, imprese o enti, fondazione ed associazioni;

l) deliberare sul ricorso del socio contro la decisione di radiazione assunta dal Collegio dei Probiviri ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 18;

m) deliberare l’istituzione di Commissioni di lavoro determinandone le competenze e nominandone i componenti;

n) attribuire deleghe di competenza su temi specifici a membri del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché a singoli iscritti;

o) deliberare i regolamenti per l’elezione del Presidente e degli Organi sociali (Consiglio Direttivo Nazionale e Collegio dei Probiviri) di cui all’art. 6 del presente Statuto, nonché dei Comitati Regionali di cui al successivo articolo 17, nel corso del suo primo anno di mandato;

p) deliberare il Regolamento per i colloqui di ammissione e per la Verifica della posizione Professionale dei soci, nonché nominare la relativa Commissione ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 15 dello Statuto;

q) deliberare il Regolamento per i programmi di aggiornamento e di specializzazione professionale, nonché nominare la relativa Commissione ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 16 dello Statuto;

r) deliberare il Regolamento del Consiglio Direttivo Nazionale e disciplinare la partecipazione alle riunioni del Consiglio di soci che non ne facciano parte, siano essi rappresentanti di Commissioni di lavoro di cui alla lettera m) oppure a cui siano state attribuite deleghe ai sensi della lettera n) del presente articolo;

s) deliberare strutture e deleghe ad iscritti attraverso cui la Federazione svolge la sua attività a livello territoriale ove non sussistano i requisiti per la elezione di un Comitato Regionale di cui al successivo articolo 17 dello Statuto;

t) deliberare il Regolamento della “Sezione Studenti” di cui all’art. 4 del presente Statuto;

u) deliberare con apposito Regolamento le modalità per ogni eventuale consultazione dei soci, anche via fax e/o e-mail, su materie e argomenti attinenti la gestione della Federazione.


Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 15 membri effettivi eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria dei soci con riferimento alla lettera d) dell’art. 7 del presente Statuto. 

Qualora per dimissioni o altra causa, vengano a mancare uno o più Consiglieri, ad essi subentrano i primi dei non eletti nelle liste presentate. In assenza di membri non eletti, il Consiglio ha facoltà di cooptare i suoi componenti fra gli iscritti negli elenchi dei soci professionisti. I Consiglieri così cooptati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato conferito al Consiglio Direttivo dall’Assemblea Generale Ordinaria dei soci.

Se per dimissioni o altra causa viene meno la maggioranza dei membri effettivi, si intende cessato il mandato del Consiglio Direttivo. In tal caso deve essere convocata una Assemblea Generale Ordinaria dei soci per procedere all’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, per un nuovo mandato di tre anni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente della Federazione, almeno una volta ogni tre mesi. In caso di assenza oppure di impedimento del Presidente, la convocazione viene fatta dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo Nazionale può essere convocato su richiesta di un terzo dei membri effettivi del Consiglio. La convocazione deve contenere l’indicazione delle materie da trattare. La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale avviene per lettera, fax o e-mail, con comunicazione inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti, membri effettivi e di diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I membri effettivi e di diritto non possono delegare altri iscritti del Consiglio a rappresentarli nella riunione.

Comitato Esecutivo

Articolo 11


Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Federazione, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere e possono farne parte il Past President e non più di altri quattro componenti membri del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Comitato Esecutivo attua le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale a cui risponde del proprio operato.

Sono responsabilità proprie del Comitato Esecutivo:

  • la formulazione di proposte di delibera sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale;

  • la esecuzione e la verifica delle attività di gestione ordinaria e straordinaria della Federazione in attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale;

  • il coordinamento ed il controllo delle attività delle Commissioni di lavoro costituite dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi di quanto disposto dalla lettera m) dell’art. 9 del presente Statuto.


Presidente

Articolo 12


Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti ed è il rappresentante legale della Federazione nei confronti dei soci e di terze parti. In quanto tale detiene la firma sociale e assicura lo svolgimento delle attività di rappresentanza istituzionale di competenza.

Le modalità di elezione del Presidente nell’Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti nonché dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale che fanno riferimento al documento di programma da lui sottoscritto, sono disciplinate in apposito capitolo del Regolamento di elezione degli Organi sociali.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato Esecutivo. Il Presidente può delegare le sue funzioni di rappresentanza istituzionale, in tutto o in parte, con delega scritta al Vice Presidente, ad altri componenti del Comitato Esecutivo oppure del Consiglio Direttivo Nazionale.

Non è eleggibile all’incarico di Presidente l’iscritta/l’iscritto che abbia già ricoperto tale incarico per un massimo di due mandati.

Segretario Generale

Articolo 13


Il Segretario Generale sovrintende alla gestione operativa della Federazione. 

E’ responsabilità del Segretario Generale assicurare la corretta tenuta dell’Elenco dei soci. In ragione di tale responsabilità è componente di diritto della Commissione di Ammissione e di Verifica Professionale.

Il Segretario Generale propone al Consiglio Direttivo Nazionale le delibere di iscrizione di “Soci Professionisti” sulla base degli esiti di cui ai verbali della Commissione di Ammissione e di Verifica, le delibere di iscrizione nell’elenco dei “Soci Associati”, nonché le iscrizioni nell’elenco dei “Soci Professionisti Qualificati” sulla base dell’aggiornamento professionale da ciascuno completato, con riferimento alle risultanze della partecipazione ai corsi ed ai seminari svolti sotto il controllo della Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione dei Soci.

E’ responsabilità del Segretario Generale la presentazione al Consiglio delle proposte di delibera di dimissioni di soci e di cancellazione dagli elenchi dei “Soci Professionisti Qualificati” su proposta della Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione dei soci, nonché di cancellazione dagli elenchi dei “Soci Professionisti” su proposta della Commissione di Ammissione e di Verifica.

Il Segretario Generale assicura la stesura del resoconti o verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo Nazionale, che vengono trascritti in apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché la loro diramazione ai membri degli Organi competenti.

Tesoriere

Articolo 14

Il Tesoriere amministra ed assicura la gestione dei fondi sociali, costituiti dalle quote annuali versate dai “Soci, nonché delle quote di competenza della “Sezione Studenti”, e ne è responsabile verso il Consiglio Direttivo Nazionale. Tale responsabilità include ogni autorizzazione a provvedere alla gestione amministrativa e fiscale con riferimento al preventivo di esercizio approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

E’ responsabilità del Tesoriere provvedere alla riscossione delle quote sociali dovute dai “Soci, nonché dagli iscritti alla “Sezione Studenti”. 

Il Tesoriere redige e sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale una relazione annuale con il rendiconto sulla gestione finanziaria della Federazione per l’esercizio precedente asseverata da un professionista iscritto all’Albo dei revisori. A tale relazione sono accompagnati il preventivo dell’esercizio annuale e le proposte delle quote associative per gli iscritti Professionisti ed Associati, nonché per la “Sezione Studenti”.

Ai sensi di quanto disposto dalla lettera h) dell’art. 9, è responsabilità del Tesoriere proporre le delibere di cancellazione degli iscritti per morosità nel versamento delle quote associative.

Commissione di Ammissione e Verifica Professionale (CAV)

Articolo 15

In attuazione ed ai fini di quanto disposto agli art. 1, 2, 3 e 5 del presente Statuto viene istituita la Commissione di Ammissione e di Verifica Professionale. La Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale, è composta da 6 membri scelti fra gli iscritti negli elenchi dei “Soci Professionisti Qualificati” e dei “Soci Professionisti” e dal Segretario Generale. Essa nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

La Commissione opera sulla base del Regolamento di Ammissione e di Verifica Professionale, all’uopo adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Commissione è tenuta a svolgere periodicamente sessioni dedicate a colloqui di esame, nonché a valutare le domande presentate per l’iscrizione all’elenco dei “Soci Associati”.

Sulla base dei verbali della Commissione, il Segretario Generale presenta le proposte di delibera al Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del presente Statuto. 

La Commissione è tenuta a svolgere nell’arco dei due anni dalla propria nomina, la verifica del permanere dei requisiti professionali degli iscritti negli elenchi dei “Soci Professionisti Qualificati”, dei “Soci Professionisti” e dei “Soci Associati”.

Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione Professionale (CASP)

Articolo 16

In attuazione di quanto disposto alla lettera d) dell’art. 2 dello Statuto la Federazione assicura per i propri iscritti un programma permanente di aggiornamento obbligatorio e di specializzazione professionale. La Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione Professionale opera sulla base di un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Commissione è composta da 9 membri e nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

Sono compiti della Commissione:

  • la valutazione della documentazione di quanti richiedono l’iscrizione nell’elenco dei “Soci Professionisti Qualificati dall’aggiornamento professionale svolto”;

  • l’organizzazione nei tempi, nei metodi e nella qualità dei corsi e degli incontri interni di specializzazione;

  • la verifica di corsi o masters esterni all’Associazione che siano di livello almeno equivalente a quelli promossi dalla Ferpi e che pertanto possano rispondere ai requisiti di qualità necessari per essere valutati ai fini dell’iscrizione all’elenco dei “Soci Professionisti Qualificati”;

  • l’istituzione di corsi appositi per i “Soci Associati” che vogliono chiedere l’iscrizione alle categorie dei “Soci Professionisti”;

  • l’uso del sistema dei crediti per misurare ed agevolare il riconoscimento dei “Soci Professionisti Qualificati”.


Sezioni regionali o territoriali

Articolo 17

La Federazione opera a livello territoriale nelle Regioni sulla base di un piano organizzativo che può aggregare più regioni e che considera strutture e deleghe ad iscritti, deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Nelle Regioni in cui svolgono la loro attività professionale più di cinquanta iscritti, come Soci Professionisti Qualificati, oppure come Soci Professionisti e Soci Associati il Consiglio Direttivo Nazionale entro il termine di sessanta giorni dalla sua elezione è tenuto a convocare una Assemblea degli iscritti che svolgono la loro attività professionale nella Regione/Territorio, per la elezione di un Comitato Regionale della Sezione responsabile di attuare nel territorio di riferimento i programmi e le attività deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, dalla Commissione di Ammissione e Verifica e dalla Commissione di Aggiornamento e Specializzazione Professionale, nonché di sviluppare in piena autonomia a livello territoriale un programma che attui quanto disposto dall’articolo 2 tra gli scopi della Federazione al comma c) e al comma d). 

Il Comitato Regionale eletto dall’Assemblea nella sua prima riunione provvede a nominare nel proprio ambito un delegato regionale che ne convoca e presiede le riunioni e che rappresenta il Comitato nelle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con voto consultivo. 

I termini e le modalità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee di ciascuna Sezione Regionale o Territoriale sono determinate in un apposito capitolo del Regolamento del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le responsabilità per la gestione operativa e finanziaria a livello territoriale nelle Regioni sono disciplinate attraverso uno specifico capitolo nel Regolamento del Consiglio Direttivo Nazionale.

Collegio dei Probiviri

Articolo 18

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti negli elenchi dei “Soci Professionisti Qualificati”, oppure nell’elenco dei “Soci Professionisti” da almeno 10 anni. 

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sulla base di un Regolamento elettorale come previsto dall’art.6 del presente Statuto. 

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è componente di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.

Sono compiti del Collegio:

  • vigilare sull’osservanza da parte degli iscritti alla Federazione dello Statuto, dei Codici di Etica, di Comportamento professionale e di autoregolamentazione adottati dalla Federazione e di qualsiasi norma attinente l’esercizio delle attività professionali di Relazioni Pubbliche, nonché assicurare, in accordo con la Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione Professionale, l’approfondimento di casi applicativi dei Codici per stimolare e motivare l’attenzione dei soci sui temi di rispettivo interesse;

  • adottare provvedimenti disciplinari di richiamo, censura, sospensione oppure radiazione nei confronti di soci ove risultino violazioni al presente Statuto, ai Codici di etica, di comportamento professionale e di autoregolamentazione adottati dalla Federazione, nonché di qualsiasi norma attinente l’esercizio delle attività professionali di Relazioni Pubbliche; i predetti provvedimenti vengono evidenziati, con una nota riferita all’iscritto interessato, nell’elenco dei soci;

  • fornire interpretazioni dello Statuto ed intervenire, ove risultino, su inadempienze sugli obblighi previsti dallo Statuto da parte di organi sociali;

  • esprimere parere consultivo al Consiglio Direttivo Nazionale sui regolamenti da adottare di cui alle lettere o), p), q), r), t) e u) dell’art. 9 del presente Statuto;

  • intervenire, su concorde richiesta delle parti iscritte alla Federazione, per comporre le eventuali controversie tra soci che possano sorgere in relazione all’esercizio dell’attività professionale;

  • esprimere pareri di congruità su onorari professionali, ove richiesto da iscritti Il Collegio dei Probiviri delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti effettivi.

L’iscritto nei cui confronti sia stato adottato dal Collegio un provvedimento di radiazione può inoltrare motivato ricorso entro sessanta giorni al Consiglio Direttivo Nazionale. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono trascritte nel libro dei verbali del Collegio e di queste il Presidente del Collegio dei Probiviri riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale.

Norme Generali

Articolo 19

Le quote sociali annuali sono fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi di quanto disposto dalla lettera f) dall’art. 9 del presente Statuto. Sono dovute dagli iscritti direttamente alla Federazione con cui è stato contratto il vincolo sociale e debbono essere versate entro il 31 dicembre di ciascun esercizio.

Articolo 20

L’iscritto non in regola con il versamento della quota annuale, ivi inclusa quella relativa dell’esercizio in corso deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, è considerato sospeso dai suoi diritti di socio e dalle cariche sociali, e non può partecipare con diritto di voto all’Assemblea Generale Ordinaria dei soci ai sensi di quanto disposto nel terzo capoverso dell’art. 7 del presente Statuto ed alla Assemblea Straordinaria dei soci ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del presente Statuto.

Al termine di ciascun esercizio, il Tesoriere ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo Nazionale la cancellazione per morosità del socio, come previsto dalla lettera h) dell’art. 9.

Articolo 21

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. La relazione di esercizio viene sottoposta dal Tesoriere all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e presentata all’Assemblea Generale Ordinaria dei soci ai sensi di quanto previsto alla lettera b) dell’art.7 e dell’art.14 del presente Statuto.

Gli eventuali avanzi di gestione, evidenziati nel rendiconto al termine dell’esercizio annuale si intendono accantonati come contributo straordinario dei soci e destinati ad attività di carattere associativo su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. I residui di gestione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita della Federazione fatta salva la distribuzione, o destinazione, ove imposto dalle norme vigenti.

Articolo 22

Decade dall’incarico, il componente di un organo sociale, assente non giustificato per iscritto, per tre riunioni consecutive.

Salvo espressa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale non è ammessa per i membri degli Organi della Federazione la possibilità di ricoprire più di una carica sociale.

Articolo 23

La durata della Federazione è illimitata nel tempo ma in caso di scioglimento della Federazione, oppure di sua incorporazione in altre organizzazioni di carattere professionale, i residui attivi dell’esercizio dell’anno di riferimento ed il patrimonio eventuale, dovranno essere devoluti ad associazioni od enti senza fini di lucro, che abbiano finalità e scopi analoghi agli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto della Federazione oppure ad associazioni od enti con scopi di carattere sociale o culturale, che operino nel territorio nazionale.

Articolo 24

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme di competenza previste dal vigente Codice Civile.