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A proposito di contratti e tariffe professionali nelle attività di relazioni pubbliche

27/02/2008

A partire dalla sua lunga esperienza Attilio Consonni, uno dei più autorevoli professionisti italiani, ripropone una questione di grande attualità per rispondere alle continue richieste di soci e colleghi sulla determinazione delle tariffe.

di Attilio Consonni
Dopo la decisione dell'Autorità garante sulla concorrenza, tutti i tariffari adottati da ordini professionali e da associazioni professionali anche non riconosciute, come la Ferpi, sono stati aboliti perché deve essere sempre privilegiata la libertà di concorrenza in un libero mercato, in cui i singoli professionisti vengono individualmente e liberamente valutati dal loro committente in relazione alle loro esperienze ed ad una professionalità che li fa "noti" ai loro interlocutori.
Hanno però valore di "usi e consuetudini" riconosciuti dalla giurisprudenza in procedimenti di carattere civile ( con qualche caso di valutazione anche nella interpretazione di leggi e norme in campo penale) tutte le indicazioni sui criteri di determinazione degli onorari che sono propri di una categoria professionale.
In ambito Ferpi, ma anche a livello europeo almeno in quei paesi in cui sono attive associazioni professionali che fanno parte della CERP, sono considerati criteri per le attività di Relazioni Pubbliche nella determinazione degli onorari il riferimento al "tempo lavorato", un riferimento che si precisa in relazione ai differenti livelli operativi con cui si svolgono le attività professionali di RP.
Il livello massimo è riferito alle attività di vera e propria consulenza su strategie di carattere generale o specifico. Infatti il professionista di RP svolge un'attività di base per sua natura definita come "pianificazione e gestione di sistemi di relazione", con riferimento a un problema di carattere istituzionale che riguarda l'azienda, ente o organizzazione nel suo insieme, oppure ad una situazione, ad un problema specifico quali sono, a titolo esemplificativo, la gestione di una situazione di crisi, un piano o progetto di comunicazione interna oppure di comunicazione finanziaria, oppure ancora un programma di gestione di rapporti con i media, di carattere generale o su un argomento singolo, o per un prodotto o servizio e così via.
Questa in sostanza è la consulenza proposta attraverso un contratto ad un committente, contratto elaborato dopo un'analisi e la definizione di una strategia di carattere generale o riferita ad una situazione specifica.
Altri livelli per la determinazione degli onorari devono essere considerati per le attività di carattere operativo ed esecutivo in relazione a quanto viene richiesto per la realizzazione di un particolare progetto.
Un ulteriore livello deve essere determinato nel contratto con riferimento alle attività di mera segreteria che considerano la corrispondenza, la stesura di testi di routine per la raccolta ed elaborazione di documentazione di supporto. Un altro livello può essere determinato dalla necessità richiesta al professionista di RP di coordinare e controllare prestazioni affidate a dipendenti e/o collaboratori all'uopo contrattualizzati.
Un ulteriore elemento nella stesura di un preventivo considera l'utilizzazione di particolari strumenti e tecnologie, nonché la traduzione di testi, la realizzazione di supporti informatici ad hoc e simili, nonché nel preventivo devono essere evidenziati ben distinti gli onorari propri degli specialisti di cui è richiesta la collaborazione per attività di ricerca ed elaborazione dati od altro.
È vero che non sussistono più tariffari validi per tutti come in passato, ma solo una corretta predisposizione nel contratto di modalità di determinazione degli onorari (ben diversa dalla clausola che considera eventuali spese sostenute su richiesta ed autorizzazione del committente) che assicura trasparenza nel rapporto con il committente e consente di ottenere al caso una tutela legale su quanto convenuto.
In passato, quando erano ancora in vigore le tariffe, in molti casi la Ferpi è intervenuta in giudizi con perizie e/o testimonianze su richiesta di soci o terze parti, perizie che si sono sempre basate sui prima richiamati criteri e livelli di determinazione degli onorari.
Oggi, il Regolamento del Collegio dei Probiviri Ferpi, deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 29 novembre 2007, prevede espressamente che: "Su richiesta di un iscritto, il Collegio può esprimere un parere di congruità sulle modalità di determinazione degli onorari professionali attraverso una valutazione delle attività professionali svolte dall'iscritto e comunque riferita al livello di applicazione richiesto e al tempo dedicato nella fattispecie, agli usi e consuetudini propri del settore" (art. III punto 7). Una "regola del gioco" che richiama e ribadisce quanto prima esposto.
Va aggiunto che lo stesso regolamento del Collegio dei Probiviri prevede che "Il parere di congruità sulle modalità di determinazione degli onorari professionali adottato dal Collegio viene notificato al socio che lo ha richiesto, che può liberamente utilizzare tale parere nei confronti di terze parti non iscritte ed, ove necessario come perizia/testimonianza in giudizi civili" (art. VIII punto 5).
Alcune buone ragioni perché i colleghi iscritti a Ferpi che svolgono attività di consulenza operino sempre con criteri di trasparenza e di congruità nel formulare le loro proposte, oggetto poi di contratto con un qualsiasi committente, sia esso un'impresa, un ente, una organizzazione di carattere privato, ma anche e soprattutto di carattere pubblico.
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