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Corte costituzione: è dello Stato la competenza sulle professioni intellettuali

18/04/2006

Una recente sentenza ha ribadito che la determinazione dei titoli professionali e dei relativi contenuti spetta unicamente alla legislazione statale.

Dal sito dell'Ordine dei Giornalisti di Milano: www.odg.mi.it. Roma, 14 aprile 2006 - L'individuazione delle professioni, la disciplina dei relativi percorsi formativi e l'esame di Stato per accedere alle professioni stesse  sono di competenza esclusiva dello Stato.Lo ha ribadito la Corte costituzione, con la sentenza 153/2006,  settima in ordine di tempo dal dicembre 2003. Questa volta presa di mira dalla Consulta, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  è l'articolo 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004, che contrasterebbe con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, giacché l'ambigua espressione «individua» sembrerebbe riservare alla Regione la determinazione dei titoli professionali e dei correlativi contenuti della professione, in contrasto con il riparto di competenze previsto dalla norma costituzionale in materia di professioni. Inoltre, secondo Palazzo Chigi,  l'articolo 32, comma 2, della medesima legge regionale, nel prevedere quali titoli idonei per l'accesso alla professione di educatore professionale titoli diversi da quelli già richiesti dalla disciplina statale (titoli di formazione regionale e titoli universitari senza alcun esame finale abilitante), violerebbe l'art. 117, terzo comma, Costituzione, perché apparterrebbe alla determinazione dei principi fondamentali l'individuazione, per ciascuna professione, quanto meno del contenuto e del corrispondente titolo professionale; e si porrebbe in contrasto, altresì, con l'art. 33 della Costituzione, perché la materia degli esami di Stato rientrerebbe nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che per le professioni regolamentate, alle quali si accede con un esame di Stato, la disciplina dei titoli che danno accesso alla professione, nonché quella dei relativi percorsi formativi, è di esclusiva competenza statale.La Consulta osserva preliminarmente che l'art. 32 della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004, dedicato alle figure professionali che operano nei servizi sociali, va ricondotto alla materia delle "professioni", appartenente alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.Alla stregua di quanto affermato in materia, la Corte costituzionale ribadisce che " spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli risultanti anche dalla normativa statale in vigore (sentenza n. 355 del 2005)".
Si legge ancora nella sentenza: "Parimenti, va riaffermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni' deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003).  L'art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004, provvedendo ad individuare direttamente le figure professionali, alle quali la Regione fa ricorso per il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, viola il principio fondamentale che assegna allo Stato l'individuazione delle figure professionali. Altrettanto lesiva delle competenze statali è la disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 32. La stessa indicazione, da parte della legge regionale, di specifici requisiti per l'esercizio della professione di educatore professionale, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola senza dubbio la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia".Scarica qui il testo integrale della sentenza
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