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La libertà di stampa non si tocca

29/08/2007

Da Il Sole 24 Ore

Lo dice la Corte europea dei diritti dell'uomo che, con tre sentenze, ha allargato la portata della libertà di espressione dei giornalisti, comprimendo la tutela del diritto alla reputazione dei politici e ha fornito i parametri che i tribunali nazionali devono seguire per calcolare i risarcimenti nei casi di diffamazione.
Quest'aspetto è stato oggetto della sentenza di condanna alla Grecia (caso Lionarakis), che aveva inflitto un'ammenda a un giornalista, senza valutarne la situazione finanziaria. Nel calcolare il risarcimento a un politico diffamato, i tribunali nazionali devono rispettare il principio di proporzionalità e prendere in esame i redditi del giornalista che, invece, i giudici greci non avevano considerato.
La Corte europea non si è limitata a bocciare il sistema di liquidazione dei danni, ma ha ritenuto in contrasto con l'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione) proprio la condanna per diffamazione a vantaggio di un uomo pubblico, leso da critiche di alcuni ospiti di una trasmissione televisiva, condotta dal giornalista condannato. Secondo Strasburgo, tenendo conto che il programma era trasmesso in diretta e che il conduttore non poteva certo prendere le distanze da ogni affermazione degli ospiti, la diffamazione non sussisteva. Questo perché i politici e i personaggi pubblici devono tollerare le critiche e, dal canto suo, il giornalista ha l'obbligo di controllarne le azioni e informare. I politici - ha chiarito la Corte in un'altra sentenza di condanna alla Russia (caso Chemodurov) - devono ricorrere ad altri strumenti piuttosto che scegliere subito l'azione per diffamazione, che ha sempre un effetto di compressione della libertà di stampa, anche se si tratta di azioni civili e non penali, con ammende non elevate. Non solo. Nei procedimenti per diffamazione, nella decisione che porta alla condanna del giornalista, i tribunali interni devono motivare in modo adeguato la scelta di far prevalere la protezione della personalità di un politico sul lavoro del giornalista, spiegando perché un termine è ritenuto ingiurioso.
I giudici europei non hanno condiviso l'operato dei colleghi russi secondo i quali l'utilizzo del termine "anormale", indirizzato al Governatore, da parte del giornalista, che stava conducendo un'inchiesta sugli sprechi dell'amministrazione, era diffamatorio. Si tratta - ha precisato invece Strasburgo - di un giudizio di valore legato alla condotta non appropriata e non alla persona. Se poi il politico non è indicato con il suo nome, le istanze di risarcimento non sono ammissibili (caso Dyuldin e Kislov contro Russia). Né i giudici interni possono imporre al giornalista di provare, con dati e statistiche, la veridicità di alcune affermazioni nel caso in cui scriva, esprimendo un giudizio di valore, che la politica di governo è stata distruttiva. Non si può chiedere, infatti, al reporter un grado di precisione analogo a quello di professionisti competenti in previsioni economiche.
 
Di Marina Castellaneta
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