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L'Assemblea straordinaria dei soci Ferpi approva le modifiche allo Statuto
02/02/2005
Cambiano in parte i requisiti per l'iscrizione alla FederazioneLe modifiche dettate dagli orientamenti che si riscontrano in altri Paesi europei ed extraeuropeiNell'Assemblea straordinaria dei soci Ferpi sono stati deliberati i cambiamenti proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale in tema di requisiti richiesti per l'iscrizione alla Ferpi. In particolare le modifiche hanno comportato l'inserimento nell'articolo 3 della Statuto ("Iscrizioni e Requisiti") di una nuova categoria "d" dell'elenco " Soci Associati" nella quale possono essere iscritti " tutti coloro che presentano una documentazione che attesti almeno due anni di attività professionale di Relazioni Pubbliche ininterrotta nei modi e nei termini previsti dall'art. 1 dello Statuto", che si aggiungono così ai laureati in Relazioni Pubbliche e Scienze della Comunicazione e ai diplomati con titolo di scuola secondaria superiore in possesso di attestati di specializzazione in Relazioni Pubbliche rilasciati da istituti pubblici e privati riconosciuti dalla Ferpi.
L'Assemblea ha inoltre stabilito che i "Soci Associati", trascorsi 5 anni dall'inizio della loro attività professionale (tre anni per i laureati in Relazioni Pubbliche e Scienze della Comunicazione) hanno la facoltà di presentarsi ai colloqui per l'iscrizione nell'elenco "Soci Professionisti" e non più l'obbligo, pena la decadenza dalla qualifica di iscritto, come previsto in precedenza. Questa ultima modifica è stata dettata dagli orientamenti che si riscontrano in tutte le associazioni professionali degli altri Paesi europei ed extraeuropei.
I "Soci Associati" hanno diritto di voto attivo nell' Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e possono ricoprire incarichi su delega del Consiglio Direttivo Nazionale. A differenza dei "Soci Professionisti" non possono concorrere all'elezione delle cariche istituzionali della Federazione e non sono soggetti alla verifica professionale con scadenza triennale richiesta dall'articolo 15 dello Statuto.vv.