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L'informazione non può avere fini promozionali: lo dice il Tar del Lazio

11/10/2004

La finalità di promuovere beni o servizi costituisce pubblicità ingannevole (Tar Lazio 8919/2003) L'informazione non può avere scopo promozionale

Roma, 3 novembre 2003. L'informazione giornalistica con la finalità di promuovere un bene o un servizio costituisce pubblicità ingannevole. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così respinto il ricorso della Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. e della Mediolanum Vita s.p.a. contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, ritenendo ingannevole un opuscolo, sponsorizzato dalla Mediolanum, su prodotti assicurativi allegato dalla società editrice ad un suo periodico, ne aveva proibito la diffusione. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è infondato in quanto l'opuscolo, come evidenziato dall'Antitrust, pur avendo l'aspetto di informazione giornalistica, di fatto celava una finalità pubblicitaria che non era immediatamente riconoscibile dai consumatori proprio perché il messaggio pubblicitario veniva presentato con le parvenze di una comunicazione che sembrava a prima vista fornire ai consumatori informazioni obiettive. Infatti nel testo dell'opuscolo si faceva riferimento a prodotti assicurativi che poi erano oggetto di messaggi pubblicitari della Mediolanum, ospitati nell'opuscolo. Questa coincidenza portava inevitabilmente i consumatori a riferire il contenuto e le valutazioni del testo soli prodotti dello sponsor indicato. (da www.cittadinolex.it) Il testo della sentenza in www.francoabruzzo.it
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