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Codice di Lisbona

17/06/2008
Codice Europeo di Comportamento Professionale nelle Relazioni Pubbliche


Approvato dall’Assemblea Generale della CERP di Lisbona il 16 aprile 1978 e dalle 18 Associazioni Nazionali di 15 Paesi Europei membri istituzionali della CERP tra cui la FERPI


Sezione I – Criteri e standard riguardanti la qualifica professionale dei membri soggetti al presente Codice


Clausola 1
Ogni membro aderente a (associazione nazionale) accettato debitamente come tale conformemente alle norme adottate da (associazione nazionale) è considerato un operatore del settore delle relazioni pubbliche ed è tenuto a rispettare il presente Codice.


Sezione II – Obblighi professionali generali


Clausola 2
Nell’esercizio della professione, il professionista PR si impegna a rispettare i principi delineati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla libertà di espressione e di stampa, che sanciscono anche il diritto all’informazione, pur agendo nel rispetto del segreto professionale. Si impegna inoltre ad agire nel pubblico interesse e a non commettere azioni che possano violare la dignità o l’integrità dell’individuo.
Clausola 3
Nell’esercizio della professione, il professionista PR deve dare prova di onestà, integrità morale e lealtà. In particolare, si impegna a non fare uso di commenti o informazioni sbagliati o fuorvianti e a evitare l’uso, per quanto involontario, di pratiche o metodi incompatibili con il presente Codice.
Clausola 4
Le attività PR devono essere svolte apertamente: devono essere facilmente riconoscibili come tali e recare con chiarezza la fonte di riferimento, e non devono trarre in inganno terze parti.
Clausola 5
Nei rapporti con altre professioni e con altri settori nell’ambito delle comunicazioni sociali, il professionista PR deve rispettare le norme e le pratiche relative a tali professioni od occupazioni, nella misura in cui queste non siano in contrasto con la propria etica professionale.


Sezione III – Obblighi professionali specifici:


Nei confronti dei clienti o dei datori di lavoro


Clausola 6
Il professionista PR non deve rappresentare interessi contrastanti o conflittuali senza l’espresso consenso dei clienti o dei datori di lavoro interessati.
Clausola 7
Nell’esercizio della professione, il professionista PR deve agire con la massima discrezione, rispettando scrupolosamente il segreto professionale. In particolare non deve diffondere informazioni riservate riportate dai propri clienti o datori di lavoro, passati, presenti o futuri, o disporre di tali informazioni senza espresso consenso.
Clausola 8
Il professionista PR il cui interesse può contrastare quello del suo cliente o del suo datore di lavoro deve riferirlo con la massima tempestività.
Clausola 9
Il professionista PR, avente interesse finanziario, commerciale o di altra natura in attività od organizzazioni, non deve raccomandare al proprio cliente o datore di lavoro i servizi di tali attività od organizzazioni senza prima rivelarne l’interesse personale.
Clausola 10
Il professionista PR non deve stipulare un contratto, con il cliente o il datore di lavoro, che garantisca risultati in misura quantitativa.
Clausola 11
Il professionista PR può accettare, come corrispettivo per i servizi prestati, solo il proprio stipendio o le proprie parcelle, e non può accettare, in nessun caso, altri possibili compensi di diversa natura a fronte di risultati quantitativi.
Clausola 12
Il professionista PR non deve accettare, a fronte di servizi prestati a clienti o datori di lavoro, alcuna retribuzione da parte di terzi, quali sconti, provvigioni o beni in natura, se non diversamente concordato con il cliente o il datore di lavoro.
Clausola 13
Se l’esecuzione di un incarico PR dovesse comportare un atteggiamento e una condotta seriamente contrari ai principi del presente Codice, il professionista PR deve tempestivamente notificare al cliente o al datore di lavoro questa circostanza e fare quanto possibile e necessario perché quest’ultimo si attenga al Codice. Se il cliente o il datore di lavoro persistono nelle loro intenzioni, il professionista deve comunque attenersi al Codice senza tenere conto delle conseguenze.


Nei confronti dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione


Clausola 14
Conformemente alla natura del presente Codice e alle clausole precedenti, in particolare le clausole 2, 3, 4 e 5, il professionista PR deve rispettare costantemente il diritto all’informazione e ha inoltre l’obbligo di trasmettere informazioni, nei limiti concessi dal segreto professionale, e di rispettare i diritti, l’indipendenza e l’iniziativa dei mezzi di informazione.
Clausola 15
É severamente vietato agire in maniera disonesta e ingannevole nei confronti dell’opinione pubblica e dei relativi rappresentanti. È vietata ogni forma di estorsione, corruzione o uso di inopportuna influenza, specialmente in relazione ai mezzi di informazione. Le notizie devono essere divulgate gratuitamente e apertamente e non è previsto alcun tipo di compenso a fronte del loro uso o della loro pubblicazione.
Clausola 16
Se dovesse risultare necessario mantenere l’iniziativa e il controllo della pratica e della divulgazione di informazioni, nel rispetto del Codice e dei suoi principi, il professionista PR può acquistare spazi o tempi pubblicitari in conformità con le norme, pratiche e impieghi relativi.


Nei confronti dei colleghi


Clausola 17
Il professionista PR deve astenersi da una concorrenza sleale con i propri colleghi. Non deve agire o parlare in maniera tale da pregiudicare il nome o l’attività di un collega, in conformità alla Clausola 18b del presente Codice e ai doveri in essa enunciati.


Nei confronti dell’ordine professionale


Clausola 18
Il professionista PR deve astenersi da ogni tipo di condotta suscettibile di nuocere all’immagine del proprio ordine professionale. In particolare non deve ledere l’associazione nazionale, la sua efficienza, o il suo buon nome con critiche disoneste o violazioni degli statuti o regolamenti. Difendere l’immagine dell’ordine professionale è responsabilità di tutti i membri, che non solo hanno il dovere di attenersi al presente Codice ma anche di:



contribuire alla massima divulgazione, a una migliore conoscenza e alla comprensione del Codice;
comunicare all’autorità disciplinare competente ogni violazione del Codice di cui venisse a conoscenza;
fare quanto possibile per garantire che le norme adottate da tale autorità siano osservate e che le sanzioni vengano applicate.



Il professionista che permette una violazione del Codice infrange egli stesso il Codice.
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