Codice Ipra
17/06/2008
IPRA
CODICE DI COMPORTAMENTO PROFESSIONALE
(Approvato a Venezia nel maggio 1961 e adottato dai documenti costitutivi della FERPI)
A. Integrità personale e professionale
L’espressione integrità personale si riferisce al rispetto dei valori morali e a una buona reputazione. Per integrità professionale si intende l’osservanza delle norme contenute nello Statuto e, in particolare, del Codice approvato dalla IPRA.
B. Condotta nei confronti di Clienti e Datori di lavoro
Il socio si assume l’impegno generale di agire con lealtà nei confronti dei propri clienti o datori di lavoro, presenti e passati. Il socio non deve curare interessi conflittuali o contrastanti senza l’espresso consenso degli interessati. Il socio deve mantenere il segreto professionale con i propri clienti o datori di lavoro, presenti e passati, e non deve agire in maniera tale da nuocere al cliente o datore di lavoro di un altro socio. Nel prestare i propri servizi a un cliente o datore di lavoro, il socio non deve accettare parcelle, provvigioni o altri corrispettivi a fronte di tali servizi da parte di soggetti diversi dal cliente o datore di lavoro, salvo espresso consenso degli stessi in seguito a una completa conoscenza dei fatti. Il socio non deve proporre a un futuro cliente parcelle o altre forme di retribuzione condizionate al raggiungimento di alcuni risultati, né deve stipulare alcun contratto retributivo che lo preveda.
C. Condotta nei confronti di Cittadini e Media
Il socio deve svolgere le proprie attività professionali rispettando l’interesse pubblico e la dignità dell’individuo. Il socio non deve assumere incarichi che possono corrompere l’integrità dei canali di comunicazione pubblica né deve trasmettere intenzionalmente informazioni false e fuorvianti. Il socio deve sempre impegnarsi per rappresentare fedelmente l’organizzazione a cui offre i propri servizi. Il socio non deve costituire nessuna organizzazione per servire una causa pubblica ma di fatto per servire un interesse speciale o privato segreto di un socio, di un cliente o datore di lavoro, né deve fare uso della stessa o di altre organizzazioni esistenti.
D. Condotta nei confronti dei Colleghi
Il socio non deve pregiudicare intenzionalmente l’immagine o l’attività professionale di un altro socio. Tuttavia, il socio deve sottoporre al Consiglio IPRA qualsiasi prova in suo possesso che testimoni l’attività illegale, sleale e immorale, incluse violazioni del presente Codice, da parte di un altro membro. Il socio non deve cercare di subentrare ad altri suoi colleghi nei rapporti con il cliente o datore di lavoro. Il socio deve collaborare con i suoi colleghi al fine di tutelare e far osservare il presente Codice.