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Decisioni del CDN/3 - Ricorso del socio contro la radiazione

06/02/2008

Nel corso dell'ultima riunione del CDN sono state apportate alcune modifiche al regolamente relativo al ricorso contro la radiazione dei soci

ART. 4 bis – Delibere su ricorso del Socio contro la decisione di radiazione assunta dal Collegio dei Probiviri.
4 bis.1  Il Presidente della Federazione, ricevuto da un Socio un ricorso motivato in forma scritta contro la decisione di radiazione assunta dal Collegio dei Probiviri, pone la trattazione del ricorso all'ordine del giorno della prima successiva riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.
4 bis.2  Il Consiglio Direttivo Nazionale esamina il ricorso in una riunione privata a cui partecipano i soli membri effettivi del Consiglio stesso.
Su richiesta del Presidente della Federazione, i membri effettivi del Consiglio presenti sono tenuti a dichiarare l'assenza di conflitti di interesse e la loro estraneità sul singolo caso oggetto del ricorso. In caso di conflitto di interessi il membro effettivo del Consiglio si astiene dal partecipare alla trattazione del caso.
4 bis.3  Il Consiglio Direttivo Nazionale, constatata che la data di presentazione del ricorso è intervenuta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data dell'avvenuta notifica al Socio interessato da parte del Collegio dei probiviri, ne dichiara la validità e procede all'esame nel merito delle motivazioni del ricorso.
4 bis.4 Sentita una relazione del presidente del Collegio dei Probiviri che illustra le motivazioni della delibera della radiazione adottata con riferimento a quanto richiesto dal Capo 7, Comma 4 del Regolamento del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di prendere visione della documentazione raccolta dal Collegio, anche di carattere riservato e confidenziale.
Nel merito dell'esame, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare: A. di accogliere il ricorso perché la delibera di radiazione non è stata assunta dal Collegio nel rispetto delle norme di procedura fissate dal Regolamento; B. di accogliere il ricorso perché il Socio ricorrente ha prodotto nuova e diversa documentazione rispetto a quella da lui presentata al Collegio dei Probiviri; C. di respingere il ricorso in quanto gli elementi presentati dal Socio ricorrente non vengono considerati sufficienti per modificare le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri.
4 bis.5 Adottata dal Consiglio Direttivo Nazionale la delibera di merito sul ricorso presentato, il Presidente la notifica con raccomandata R/R al socio e trasmette tale notifica, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale della Federazione ed al Presidente del Collegio dei Probiviri.
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