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Le misure fiscali del Decreto #CuraItalia/2

23/03/2020

Redazione

Nuovi approfondimenti per rubrica dedicata alle misure di intervento a supporto dell’imprenditoria e dei professionisti previsti dal Decreto #CuraItalia del 17 marzo 2020.

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – è entrato in vigore lo stesso giorno con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.70 e dovrà essere convertito in legge entro il 16 maggio 2020. Attualmente è in discussione all’esame e sono previsti vari emendamenti da parte delle Parti Sociali.In attesa dell’approvazione delle Camere, ecco che cosa prevede il Decreto.

Fondo Gasperini

Il Fondo solidarietà mutui “prima casa”, anche detto Fondo Gasperini, è previsto dall’articolo 54 del decreto 17 marzo 2020, n. 18 ed è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Estensione valida per 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Importante:

1. aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33%, rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019;

2. il calo del fatturato deve essersi verificato nel periodo massimo di un trimestre, decorrente dal 21/2/2020 (e quindi fino al 21/5/2020);

3. il calo del fatturato deve essere conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere autocertificata dal richiedente.

Come accedere al mutuo prima casa:

  • non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Si precisa inoltre che il Fondo prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.


Modifiche normative a seguito del DL Cura Italia:

  • proroga e sospensione versamenti alle PA;

  • pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione;

  • assegnazione di 400 milioni di euro per il 2020 al Fondo di per le finalità di cui sopra
               

Sostegno PMI e professionisti

Nel Decreto “Cura Italia” all’Art. 56 è prevista la sospensione fino al 30 settembre 2020 dei mutui (diversi da quelli “prima casa”) e dei leasing. Più precisamente è previsto, al comma 2 lett. C, che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.Sebbene la norma possa sembrare, a una prima lettura, applicabile (solo) alle “imprese”, il richiamo espresso alla raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, dovrebbe giustificare la sua applicazione anche ai liberi professionisti e potrebbe quindi essere di interesse per i mutui e i leasing collegati all’attività degli studi professionali.

Chiusura aziende e attività


Il DPCM DEL 22 MARZO 2020 integra e fa parte integrante del “CuraItalia”, operativo da lunedì 23 marzo, prevede la prosecuzione di tutte le attività professionali, superando il dettato delle ordinanze regionali disposto dalle Regioni Lombardia e Piemonte, avendo il DPCM carattere nazionale, prevalendo sulle disposizioni regionali.

I professionisti iscritti agli ordini possono proseguire l’attività, come in tutti gli altri casi adottando lo smart working dove possibile, in alternativa adottando tutte le precauzioni atte limitare il rischio di contagio da coronavirus.

Si ricorda che il Decreto “CuraItalia” non ha previsto tutele specifiche per i professionisti iscritti in ordini e albi, demandando al Fondo di ultima istanza la definizione e quantificazione di un indennizzo specifico, da attuarsi tramite appositi provvedimenti da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto stesso.

Scarica Decreto Conte del 22.03.2020 e Allegato 1 del DPCM 22.03.2020.

A cura di Alberto Patruno

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