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Privacy e propaganda elettorale, in arrivo un provvedimento del Garante

24/02/2004

Articolo tratto da ComunicatoriPubblici Newsletter - Anno IV N. 106 (20/02/2004)

Elezioni a prova di privacy. I circa 36 milioni di cittadini chiamati al voto amministrativo ed europeo nella prossima primavera potranno contare sulla tutela dei propri dati personali. Ciò grazie a un recente provvedimento del Garante, valido a partire dalla sua ormai prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Partiti, candidati, associazioni e sostenitori di liste saranno tenuti a rispettare alcune regole basilari, tra cui diverse derivanti dal nuovo Codice per la protezione dei dati personali. Regole che varranno, è questa la principale novità affermata nel documento, sia per l'informazione politica tradizionale, sia per quella veicolata attraverso i nuovi strumenti di comunicazione, Internet, e-mail e telefonia cellulare su tutti.Nella sostanza le raccomandazioni del Garante riguardano tutti gli elenchi dai quali è possibile attingere indirizzi e recapiti per l'invio della propaganda. A cominciare dagli elenchi pubblici, tra cui le liste elettorali e gli indirizzari dei telefoni fissi, ad esempio, per i quali non sono previste particolari limitazioni. Partiti e candidati potranno infatti attingere ad essi per l'invio della posta ordinaria, anche senza il consenso dei destinatari, purché essi siano informati sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali.Regole che restano tali se si sfruttano le fonti pubbliche per la propaganda telefonica. In questo caso gli operatori dovranno specificare all'inizio della conversazione gli scopi per cui stanno chiamando e i diritti di chi risponde. Il discorso si complica però se si utilizzeranno i sistemi automatici che effettuano chiamate vocali pre-registrate: in questo caso, infatti, senza il consenso preventivo degli abbonati, si andrà incontro all'illecito.Per quanto riguarda le fonti e gli elenchi non pubblici, invece, i vincoli si restringono sensibilmente. La propaganda via fax, telefono cellulare o e-mail sarà possibile solo a patto che i cittadini ne siano stati preventivamente informati e, soprattutto, abbiano acconsentito a riceverla.Vietato dunque l'invio di messaggi SMS o MMS senza autorizzazioni preliminari, così come l'utilizzo indiscriminato della posta elettronica, il famigerato spam che tanto innervosisce quotidianamente gli utenti di Internet. A tale proposito il Garante ha specificato a chiare lettere che il reperimento di indirizzi in rete, nei forum e nelle mailing list non è assolutamente un requisito valido per l'avvio della campagne. Internet non ha infatti alcuna natura di elenco pubblico, si precisa nel documento, e quindi l'utilizzo dei recapiti che possono essere trovati nel web non può prescindere da un consenso specifico, e non generico (come può essere l'assenso per scopi commerciali), da parte dei potenziali destinatari.Successivamente si passano in rassegna i dati e gli elenchi off limits. Tra questi le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, in cui si annotano i dati relativi alle persone che hanno votato. Nessuna autorizzazione dunque ad andare a caccia degli astenuti alle precedenti elezioni, il che significa anche divieto di compilazione da parte di scrutatori, rappresentanti di lista ed eletti, di liste e indirizzari delle persone assenti dalle urne in passato.Il divieto resta categorico anche per la fornitura di elenchi anagrafici ai privati da parte dei Comuni, anche se a richiederlo dovessero essere un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva. E altrettanto illecito sarà l'utilizzo di indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive e di categoria, a fini di propaganda elettorale, senza il consenso degli interessati.Per quanto riguarda l'informativa, invece, partiti e candidati politici potranno farne a meno se si limiteranno a inviare materiale propagandistico di dimensioni ridotte (i cosiddetti "santini") fino alla data delle elezioni, attingendo agli elenchi pubblici. Tutti i dati reperiti da queste fonti potranno essere conservati fino al 30 settembre, senza la necessità di informare i cittadini in proposito. Ma, scaduto il termine, se non verranno forniti messaggi chiari e sintetici ai possessori, scatterà l'obbligo di distruzione dei dati.Il provvedimento si chiude con un rapido sunto dei principali diritti dei cittadini. A cominciare da quello di opporsi all'invio di materiale elettorale, anche se in un primo momento ci si è dichiarati disponibili a riceverlo. Accanto a ciò si ricorda che le persone potranno richiedere ai partiti e ai candidati la necessaria informativa, se non dovessero riceverla direttamente, e si invita a rivolgersi all'autorità giudiziaria e allo stesso Garante, qualora non si ottengano riscontri in tal senso e si continui a riceve materiale non richiesto e non desiderato.
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