Ferpi > News > Regolamentare le professioni spetta allo Stato, dice la Corte costituzionale

Regolamentare le professioni spetta allo Stato, dice la Corte costituzionale

11/10/2005
Sentenza 355/2005 della Corte costituzionale: "Regolamentare le professioni spetta allo Stato"Roma, 7 ottobre 2005. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato una legge della Regione Abruzzo (19 novembre 2003, n.17), istitutiva del registro degli amministratori di condominio. La disposizione interessata è stata sottoposta alla Corte Costituzionale, per violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera I, e terzo comma della Costituzione, in quanto precludeva l'attività di amministratore condominiale a chi non fosse iscritto nell'apposito registro. Orbene, in materia di professioni, la competenza legislativa delle Regioni è concorrente con quella statale e, in ogni caso, deve assoggettarsi ai princìpi fondamentali dell'ordinamento.La riserva dello Stato, in tema di regolamentazione delle professioni, si motiva con la necessità di preservare il carattere unitario a una tale disciplina, escludendo qualsiasi intromissione anche e soltanto nei termini che ambirebbero istituire "nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali". Secca la risposta (sentenza 355 del 30 settembre 2005) dei Giudici della Consulta, i quali, muovendo dalla norma contestata, hanno dichiarato l'illegittimità "in via consequenziale" dell'intero testo legislativo e hanno consolidato il criterio di liberalità professionale intorno alla popolare figura dell'amministratore dei nostri condomìni.Questo il ragionamento dei giudici delle leggi: "..Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente - e segnatamente dall'art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni - può trarsi il principio, affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale".(fonte: www.aziendalex.it)
Eventi