Ferpi > News > Regolamento per la Concessione di Patrocinio Ferpi

Regolamento per la Concessione di Patrocinio Ferpi

04/02/2014

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale Ferpi nella riunione di Milano, 18 settembre 2013.

Sommario

Premessa
Art. 1 – (Definizione)
Art. 2 – (Beneficiari)
Art. 3 – (Presentazione delle domande)
Art. 4 – (Procedimento e valutazione delle istanze)
Art. 5 – (Concessione del patrocinio)
Art. 6 – (Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)
Art. 7 – (Sanzioni)
Art. 8 – (Foro competente)

Premessa
Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a carattere gratuito a soggetti terzi, pubblici o privati del patrocinio con l’autorizzazione all’utilizzo del logo della FERPI.
Articolo 1 (Definizione)
1. Per patrocinio s’intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte della FERPI ad iniziative e manifestazioni organizzate da soci FERPI e/o soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, celebrative, con diretta attinenza alla missione istituzionale della FERPI e nel rispetto dei suoi codici etici.
2. Per iniziativa s’intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un’attività di formazione, una ricerca, un’indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un’opera di stampa (libro o pubblicazione in genere), o opere cinematografiche e audiovisive. Il patrocinio non è, in via ordinaria, attribuibile a manifestazioni o realtà permanenti, né a manifestazioni e celebrazioni politiche, religiose, sindacali o militari.
3. La concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo non possono essere a carattere oneroso per la FERPI
4. Il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini, né possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
5. Il Patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo sono concessi anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, purché presentino un contenuto attinente alla missione istituzionale della FERPI e siano ritenute di particolare rilievo.
Articolo 2 (Beneficiari)
Il patrocinio come sopra definito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo sono concessi ad associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, anche in forza di un loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano comunque garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa.
Articolo 3 (Presentazione delle domande)
1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio, devono presentare la richiesta con lettera o e-mail, indirizzata alla Presidenza FERPI almeno entro 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione o dell’evento.
2. L’istanza ha ad oggetto, congiuntamente, il patrocinio e l’utilizzo del logo e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell’ iniziativa programmata.
3. L’istanza del richiedente deve contenere l’accettazione espressa ed integrale del presente regolamento. Inoltre dovrà riportare l’impegno, pena la revoca del patrocinio, a comunicare ogni eventuale successiva variazione riguardante il programma e la manifestazione stessa (in via esemplificativa, ma non esaustiva: date, luoghi, partnership, regolamento)
Articolo 4 (Procedimento e valutazione delle istanze)
1. Il Segretario Generale, coadiuvato da un massimo di due consiglieri tra cui quello con la delega sui patrocini, effettua l’istruttoria di verifica della completezza della domanda. A conclusione dell’istruttoria, il Segretario Generale, d’intesa col socio delegato, sottopone al Comitato Esecutivo, nella sua prima riunione utile, una motivata proposta di concessione o diniego del patrocinio.
2. Il Comitato Esecutivo adotta il provvedimento di concessione o diniego del patrocinio valutando l’istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell’ iniziativa oggetto dell’istanza con i fini istituzionali della FERPI, tenendo conto altresì:
- della rilevanza dell’iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e ai compiti della FERPI;
- del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
- dell’ interesse generale della FERPI.
3. Per le attività di formazione il Comitato Esecutivo condividerà con la CASP la valutazione per la concessione del patrocinio.
Articolo 5 (Concessione del patrocinio)
1. Il provvedimento di concessione o diniego del patrocinio è deliberato dal Comitato Esecutivo, sentito il socio delegato per materia (o il Presidente CASP nella fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 4) e comunicato dal Segretario Generale al CDN nella prima riunione successiva.
2. Qualora dall’istruttoria di cui all’art. 4 si rilevi l’assoluta urgenza di decidere in ordine alla richiesta di patrocinio, il Presidente Ferpi, in via eccezionale, può adottare direttamente il provvedimento di concessione. In questo caso il Segretario Generale ne dà contestuale informazione ai componenti del Comitato Esecutivo.
3. La concessione del patrocinio non comporta per la FERPI né l’erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa.
4. La concessione del patrocinio è sempre a titolo gratuito da parte di Ferpi.
5. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
6. Il provvedimento di concessione viene comunicato al richiedente nel più breve tempo possibile dalla sua adozione.
7. La concessione o meno del patrocinio viene comunicata tempestivamente al soggetto richiedente e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
8. È previsto il monitoraggio della concessione del patrocinio ad opera del socio delegato (o, in caso di sua impossibilità, da altro socio nominato “ad hoc” dal Segretario Generale su proposta del delegato FERPI), affinché vengano seguite le varie fasi di svolgimento della manifestazione.

Articolo 6 (Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)
1.L’iniziativa o evento che ottiene il patrocinio della FERPI conferisce ai promotori e agli organizzatori il diritto di farne menzione negli atti solo dopo che ne abbiano ricevuto comunicazione ufficiale da parte della FERPI.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, comunicati stampa, interviste, contenuti web e multimediali, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio della FERPI.
3. I promotori s’impegnano a garantire la partecipazione di rappresentanti Ferpi nell’ambito dell’evento e la citazione della Ferpi nell’indirizzo di saluto, nella prefazione di un libro, nella documentazione stampa, ecc.).
4. I promotori si impegnano a rispettare le modalità di utilizzo del logo secondo le linee guida indicate nella lettera che verrà allegata alla concessione del patrocinio.
5. Il logo della FERPI, utilizzando il formato vettoriale ufficiale, deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di soggetti patrocinatori dell’ iniziativa.
6. Prima di procedere alla stampa definitiva dei materiali o della loro immissione on-line, il richiedente il patrocinio deve sottoporre le bozze al Segretario Generale della FERPI per la relativa autorizzazione.
7. Una copia del materiale stampato in via definitiva o il file di quello pubblicato on-line, nonché la rassegna stampa dell’evento, devono essere trasmessi alla Segreteria Generale FERPI come documentazione d’archivio ed elemento di riscontro.
Articolo 7 (Sanzioni)
1. Al fine di tutelare la propria immagine, la FERPI può recedere dalla concessione del patrocinio qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell’iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all’utilizzo della dicitura “patrocinio” e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, oltre a quanto stabilito nel comma precedente, è altresì inibita per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere altri patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile .
Articolo 8 (Foro competente)
Per ogni azione derivante da uso improprio o illegittimo del nome, dell’acronimo, dei loghi della FERPI, sarà competente il Foro di Milano.

Per richiedere il patrocinio si prega di compilare l’apposito modulo e di inviarlo all’indirizzo info@ferpi.it.
Scarica il modulo di concessione patrocinio Ferpi.
Eventi