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Regolamento per la elezione degli Organi Sociali

12/06/2008

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale Ferpi nella riunione di Torino, 5 luglio 2013

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera la convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in base a quanto disposto dall’articolo 7 dello Statuto e determina le procedure per la elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri da parte della Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ogni due anni, oppure quando ricorrono le condizioni previste dallo Statuto.
Art. 1 – Commissione elettorale e di garanzia
1.1 – Sono compiti e responsabilità della Commissione elettorale e di garanzia:

assicurare il rispetto del presente Regolamento;
garantire il controllo formale sulla regolare sottoscrizione dei documenti di indirizzo per l’elezione del Consiglio Nazionale;
controllare la diffusione ai “Soci dei documenti di indirizzo per l’elezione del Consiglio Nazionale;
convalidare e rendere pubbliche in Assemblea le liste con i nominativi dei candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri, con riferimento alle condizioni di cui all’articolo 3 e all’articolo 18 dello Statuto;
certificare il diritto di voto dei “Soci presenti in Assemblea, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 dello Statuto;
convalidare le deleghe di Soci ad altri iscritti;
presiedere alle operazioni di voto e di scrutinio in sede di Assemblea Generale Ordinaria dei Soci;
redigere i verbali dello scrutinio elettorale con i risultati e le liste dei candidati eletti e non eletti;
assumere ogni decisione ad integrazione ed interpretazione del presente Regolamento.

1.2 – La Commissione elettorale e di garanzia è composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i “Soci Professionisti e Professionisti Accreditati” (1). La Commissione nomina tra i suoi componenti un Presidente che ne cura la convocazione ed un Segretario che redige i verbali delle riunioni della Commissione.
1.3 – I tre membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale non possono sottoscrivere i documenti di indirizzo per l’elezione del Consiglio Direttivo e devono astenersi da ogni intervento e forma di propaganda o comunque di sostegno a tali documenti.
1.4 – Dopo la presentazione dei documenti di indirizzo per l’elezione del Consiglio Nazionale, la Commissione viene integrata da un rappresentante indicato dal primo firmatario di ogni documento. I rappresentanti dei documenti partecipano ai lavori della Commissione ma non hanno diritto di voto nell’ambito della stessa.
1.5 – La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
1.6 – I rappresentanti dei documenti di indirizzo per l’elezione del Consiglio Direttivo, nonché i singoli “Soci possono presentare esposti e contestazioni sulle modalità e sulle procedure nello svolgimento degli adempimenti elettorali, in forma scritta ed entro due giorni dall’accadimento dei fatti o dalla loro dimostrata conoscenza.
La Commissione delibera in merito entro tre giorni dal ricevimento dell’esposto.
1.7 – La Commissione svolge le attività di competenza con l’assistenza del Direttore della Federazione, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Art. 2 – Documenti di indirizzo per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale
2.1 – Ogni Socio iscritto negli elenchi dei “Soci professionisti”, in regola con il pagamento delle quote sociali, può presentare un documento di indirizzo e di programma per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale.
2.2 – Ogni “documento di indirizzo e di programma” per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere corredato dalla adesione scritta, anche via e-mail, di almeno cinquanta iscritti in regola con il versamento delle quote sociali, che rappresentino almeno tre differenti sezioni territoriali.
2.3 – I documenti di indirizzo, accompagnati dall’elenco dei Soci che li sottoscrivono, devono essere trasmessi alla Commissione elettorale presso la sede della Commissione entro il termine deciso dal CDN al momento della convocazione dell’Assemblea.
2.4 – La Commissione elettorale, una volta garantita la regolare sottoscrizione dei “documenti di indirizzo” per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 1.A del presente Regolamento, ne assicura e controlla la diffusione dei “documenti di indirizzo” ai “Soci entro e non oltre trenta giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea Generale Ordinaria. A tal fine la Commissione assicura la pubblicazione dei documenti su un numero speciale di FERPI Notizie e la presentazione integrale degli stessi nel Sito Web FERPI.
Art. 3 – Liste dei candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale
3.1 – L’Assemblea Generale Ordinaria, con riferimento a quanto disposto alla lettera d) dell’art.7 e del primo capoverso dell’art. 10 dello Statuto, determina il numero dei membri effettivi da eleggere come componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
3.2 – Le liste dei candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale sono ammesse alla votazione in Assemblea solo se abbinate e con riferimento a un “documento di indirizzo” ai sensi di quanto disposto all’articolo 1.1 del presente Regolamento.
3.3 – Il Socio primo firmatario di un “documento di indirizzo” presenta e sottoscrive una prima lista di almeno 13 candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e la notifica alla Commissione elettorale entro e non oltre dieci giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea.
3.4 – Ogni lista di candidati deve prevedere un numero minimo di tredici candidati ed un numero massimo di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere aumentato di un quarto con arrotondamento all’unità superiore.
3.5 – Il Socio primo firmatario di un documento di indirizzo, presentatore di una lista, può modificare ed integrare le proposte di candidatura sino al momento di presentazione delle liste in sede di Assemblea.
3.6 – Le liste dei candidati si intendono bloccate. Il voto viene espresso per la lista, senza indicazioni di preferenze.
3.7 – Alla lista di candidati che ottiene il maggior numero di voti espressi da Soci presenti in Assemblea o rappresentati per delega viene attribuito un premio di maggioranza pari ad un quarto del numero dei Consiglieri da eleggere, con arrotondamento all’unità inferiore in caso di frazione. I relativi seggi sono attribuiti ai candidati in base all’ordine di presentazione nella lista.
3.8 – L’attribuzione dei seggi residui è ripartita fra le liste che hanno ottenuto voti, secondo il metodo D’Hont: dividendo cioè il totale dei voti riportati da ciascuna lista per 1, 2, 3, sino al numero dei Consiglieri da eleggere.
Il numero dei Consiglieri in rappresentanza di ciascuna lista viene attribuito in base ai quozienti decrescenti più alti. In caso di parità il seggio viene assegnato alla lista che ha ottenuto più voti.
3.9 – In caso di presentazione di una sola lista, i candidati possono essere cancellati e sostituiti dai votanti con altri iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale l’anzianità di iscrizione.
3.10 – Le votazioni iniziano al termine del dibattito sui documenti nazionali. Avvengono su appello nominale con doppia chiamata.
Art. 4 – Elezione del Collegio dei Probiviri
4.1 – Tutti gli iscritti negli elenchi dei “Soci professionisti” da almeno dieci anni possono presentare alla Commissione elettorale la propria candidatura per l’elezione come Presidente, oppure come membro effettivo, oppure come membro supplente del Collegio dei Provibiri.
4.2 – La Commissione Elettorale, sentiti i primi firmatari dei documenti di indirizzo, compila una lista unica composta da un presidente, 4 membri effettivi e 3 supplenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
4.3 – I candidati possono essere cancellati e sostituiti dai votanti con altri iscritti negli elenchi dei Soci Professionisti da almeno 10 anni e in regola con il pagamento delle quote sociali. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto più voti nelle rispettive indicazioni di carica.
4.4 – Ove non risultino candidati primi non eletti dall’Assemblea dei Soci per uno o più membri effettivi e/o membri supplenti del Collegio dei Probiviri il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di cooptare uno o più membri effettivi e/o supplenti per raggiungere il plenum fissato dallo statuto di 5 membri effettivi e 3 membri supplenti. Il membro effettivo o supplente cooptato rimane in carica fino alla prima successiva Assemblea Ordinaria dei Soci che provvede alla elezione del membro effettivo o supplente che rimarrà in carica, come gli altri componenti del Collegio dei Probiviri, fino alla fine del mandato.
Art. 5 – Proclamazione dei risultati per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri
5.1 – La Commissione elettorale assicura e gestisce le operazioni di voto e lo scrutinio per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri.
Proclama eletti come Consiglieri i candidati sulla base di quanto disposto agli articoli 3.7 e 3.8 del presente Regolamento.
5.2 – La Commissione elettorale termina il suo incarico per quanto attiene l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, che si intende esaurito trascorsi tre giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea Ordinaria con l’avvenuta elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri.
Art. 5 bis – Assemblee delle Sezioni Regionali e/o Territoriali
5.3 – Nelle Regioni in cui svolgono la loro attività professionale più di 50 iscritti, come “Soci Professionisti Accreditati” (1), oppure come “Soci Professionisti”, oppure come “Soci Associati” la Commissione elettorale e di garanzia è tenuta a convocare – entro i termini di sessanta giorni dallo svolgimento dell’Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti – una Assemblea degli iscritti che svolgono la loro attività professionale nella regione e nel territorio con all’ordine del giorno l’elezione di un Comitato regionale della Sezione e/o territorio responsabili di attuare i programmi e le attività di carattere nazionale deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale, nonché dalla Commissione di Ammissione e di Verifica e dalla Commissione di Aggiornamento e Specializzazione degli iscritti e nel contempo di sviluppare a livello territoriale un programma in attuazione di quanto disposto tra gli scopi della Federazione ai commi c) e d) dell’articolo 2 dello Statuto.
5.4 – La Commissione elettorale e di garanzia con la lettera di convocazione inviata a tutti gli iscritti che operano nella regione/territorio, invita i “Soci Professionisti Accreditati” (1) ed i “Soci Professionisti” che lo desiderino a presentare per iscritto la propria candidatura per l’elezione del Comitato regionale. Tale elezione avrà luogo nel corso dell’Assemblea della Sezione Regionale e/o Territoriale che si svolgerà preferibilmente nella città capoluogo della Regione sotto la presidenza di un componente della Commissione elettorale e di garanzia oppure comunque di un iscritto Ferpi nell’elenco dei “Soci Professionisti Accreditati” (1) oppure dei “Soci Professionisti”, all’uopo prescelto e delegato dalla Commissione.
Le operazioni di voto si svolgeranno per appello nominale su una lista unica con la possibilità di esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere come membri del Comitato regionale.
5.5 – Il Comitato regionale della Sezione o Territorio si intende composto da un numero di componenti deliberato dalla Commissione elettorale di garanzia di ciascuna Regione interessata alla elezione, con un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti in relazione al numero totale degli iscritti “Soci Professionisti Accreditati” (1) e “Soci Professionisti”.
5.6 – Il Comitato regionale della Sezione o Territorio eletto dall’Assemblea nella sua prima riunione provvede a designare nel proprio ambito il delegato regionale che ne convocherà e presiederà le riunioni e che rappresenterà il Comitato nelle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed in ogni evento o manifestazione promossi od organizzati dal Comitato regionale.
5.7 – La Commissione elettorale e di garanzia termina il suo incarico per quanto attiene le Assemblee delle Sezioni Regionali e Territoriali una volta trascorsi tre giorni dall’ultima data di svolgimento dell’ultima Assemblea Regionale o Territoriale. La Commissione è tenuta a trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale i verbali relativi alle Assemblee Regionali o Territoriali svoltesi sotto il suo controllo. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla delibera di proclamazione degli eletti.
(1) Le diciture “qualificazione” e “qualificati” sostituiscono le diciture “accreditamento” e “accreditati”, in corso di modifica assembleare come da richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.
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