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Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni

07/04/2014

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale Ferpi nella riunione di Milano, 12 dicembre 2013.

Premessa
Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione delle sponsorizzazioni di progetti e attività promossi da FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche italiana.
Articolo 1 (Definizione e ambito di applicazione)
1. Per sponsorizzazione si intende un accordo fra le parti, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, mediante il quale un soggetto (sponsee) si obbliga a favorire nell’ambito di proprie iniziative la diffusione del marchio o di altri elementi distintivi di un altro soggetto (sponsor) che si impegna a pagare un determinato corrispettivo (in denaro, prodotti o servizi) nella convinzione che tale collaborazione possa portare benefici alla sua immagine.
2. Il presente regolamento ha per oggetto la sponsorizzazione di iniziative, attività e progetti promossi da FERPI. In particolare la sponsorizzazione, nella quale FERPI ha il ruolo di sponsee, si riferisce ad eventi, ricerche, corsi di formazione e altre iniziative organizzate da FERPI a favore dei propri associati e, più in generale, dello sviluppo della cultura della comunicazione.
3. La sponsorizzazione potrà fare riferimento unicamente ad iniziative che siano in linea con i fini istituzionali di FERPI e con quanto previsto dello Statuto della Federazione.
4. Le sponsorizzazioni dovranno rispettare i principi espressi nei Codici recepiti da FERPI e quelli che informano il Decreto Legislativo 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa.
Articolo 2 (Approvazione)
La proposta di sponsorizzazione dovrà essere preliminarmente valutata dal Segretario Generale di FERPI d’intesa con un consigliere o un socio delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale a questa funzione e, nel caso di iniziative di formazione, anche dal Presidente di CASP.
1. Per garantire un coordinamento tra patrocini, partnership e sponsorizzazioni è necessario un costante flusso informativo tra i soggetti deputati in una logica di reciprocità.
2. Per poter essere attivata, l’iniziativa oggetto di sponsorizzazione dovrà ottenere l’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale FERPI.
Articolo 3 (Contenuti contrattuali)
1. La sponsorizzazione sarà regolata mediante apposito contratto nel quale verranno stabiliti tutti gli elementi necessari a garantire la chiarezza del rapporto e salvaguardare gli interessi di entrambe le parti (sponsee e sponsor).
2. Nel contratto di sponsorizzazione dovranno essere indicati:
• oggetto della sponsorizzazione
• descrizione della modalità di attuazione della sponsorizzazione
• eventuale diritto di esclusiva
• durata del contratto
• corrispettivo
• modalità procedurali
• responsabilità e impegni reciproci
• possibili cause di risoluzione del contratto
• foro competente per la risoluzione delle controversie.
Articolo 4 (Comunicazione)
1. Nell’ambito dell’accordo contrattuale sponsee e sponsor definiranno il piano di comunicazione dell’iniziativa sponsorizzata. Nell’accordo sarà possibile inserire, ove previsto, il riparto degli oneri per la produzione di materiali e l’acquisto di spazi sui media.
2. Sponsee e sponsor si impegnano a sottoporre alla reciproca approvazione i materiali di comunicazione prima della loro produzione.
Articolo 5 (Esclusione)
1. Sono esclusi da accordi di sponsorizzazione quei soggetti privati o pubblici che abbiano in atto controversie di natura giuridica con FERPI.
2. FERPI esclude la collaborazione con organizzazioni che a qualunque titolo sono coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi e nella produzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale.
3. Viene esclusa la collaborazione con soggetti che non rispettino i principi fondamentali della Costituzione Italiana e la dignità della persona.
Articolo 6 (Recesso e inadempienze)
1. L’accordo di sponsorizzazione prevederà la facoltà per FERPI di recedere dal contratto prima della scadenza. Il recesso sarà subordinato a una tempestiva comunicazione e alle modalità con cui tale comunicazione dovrà avvenire.
2. Nel contratto di sponsorizzazione sarà prevista una clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danni all’immagine di FERPI.
3. Il mancato o il parziale pagamento a FERPI del corrispettivo convenuto potrà essere causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di maggiore danno.
4. FERPI, in qualità di sponsee sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.
Articolo 7 (Foro competente)
1. Per qualsiasi controversia il foro competente è Milano.
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