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Stretta sui messaggi pubblicitari ingannevoli

27/04/2005

Pubblichiamo il comunicato dell'Ordine dei giornalisiti, Consiglio Regionale della Lombardia:


Su richiesta di tanti colleghi abbiamo rielaborato, allargandolo, il comunicato diramato questa mattina. Il testo è pubblicato anche su www.odg.mi.it e su www.francoabruzzo.it La legge 6 aprile 2005 n. 49, che  integra in materia significativa l'articolo 7 del Dlgs n. 74/1992,  amplia i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,  giudice  in materia di pubblicità ingannevole o comparativa.Stretta sui messaggi pubblicitari ingannevoliPubbliredazionali a rischio: editori avvertiti"Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni". Anche le pubbliche amministrazioni (come l'Ordine dei Giornalisti) "possono chiedere all'Autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti".Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella seduta del 24 gennaio 2005, ha deliberato di segnalare, come soggetto pubblico interessato alla correttezza dell'informazione giornalistica, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)  "tutte le ipotesi di pubblicità tradizionalmente denominata 'redazionale', la quale si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, apparentemente riconducibile ad una disinteressata scelta della redazione". Queste ipotesi  ricadono nella pubblicità occulta vietata da Dlgs n. 74/1992 e di cui l'Antitrust è giudice esclusivo nei riguardi degli editori.Milano, 26 aprile 2005. Stretta in vista sulla pubblicità ingannevole (o mascherata). Gli editori di quotidiani e periodici devono riflettere. Chi sarà giudicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm o Antitrust) colpevole di aver pubblicizzato messaggi ritenuti ingannevoli rischierà infatti una multa da 1.000 a 100.000 euro, e dovrà pagarne almeno 25.000 chi farà pubblicità a prodotti pericolosi per la salute, la sicurezza dei consumatori e quella dei bambini. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. E' quanto in sintesi  prevede la legge 6 aprile 2005 n. 49 (pubblicata il 14 aprile), che ha modificato l'articolo 7 del Dlgs n. 74/1992  "in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione".Per «pubblicità ingannevole», la legge intende "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente". Secondo l'articolo 4 (primo comma) dello stesso Dlgs n. 74/1992, "la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione".In particolare:
a)                 "l'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poterii (istruttori) previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
b)                 "Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro". L'articolo 5 del Dlgs 74/1992 "considera ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza". Il successivo articolo 6, invece, "considera ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani";
c) "In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni";
 d)  "In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro";
 e) «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità ».Secondo il secondo comma dell'articolo 7 del Dlgs 74/1992 "i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione (come l'Ordine dei Giornalisti, ndr) che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti".Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella seduta del 24 gennaio 2005, ha deliberato di segnalare, come soggetto pubblico interessato alla correttezza dell'informazione giornalistica, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)  "tutte le ipotesi di pubblicità tradizionalmente denominata 'redazionale', la quale si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, apparentemente riconducibile ad una disinteressata scelta della redazione". Queste ipotesi  ricadono nella pubblicità occulta vietata da Dlgs n. 74/1992 e di cui l'Antitrust è giudice esclusivo nei riguardi degli editori.Il Consiglio, con questa delibera, ha inteso offrire agli editori una possibilità concreta di riaprire il dialogo per arrivare, sul tema della commistione, alla scrittura di regole comuni e ha, comunque, richiamato le sue delibere 20 novembre 1986, 1° aprile 1996  e 27 ottobre 1997  sul tema della commistione tra informazione e pubblicità. Il Consiglio, con la delibera, ha inteso, inoltre, rivolgere  un appello al buon senso degli editori affinché acquistino consapevolezza dei danni provocati ai media  sul piano della credibilità e scrivano con l'Ordine nuove regole, ma ineludibili.(nota tecnica di  Franco Abruzzo)---------------------------------------------Dlgs 25 gennaio 1992 n. 74 (1). Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa inhttps://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=1681 
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