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Una nuova opportunità per i relatori pubblici: nasce l'impresa sociale con obbligo di rendicontazion

07/03/2006

Un articolo di Enzo Napolitano e Luca Bagnoli.

Con l'attuazione della legge sull'impresa socialeIL BILANCIO + SOCIALEdi Luca Bagnoli ed Enzo Mario Napolitano
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 2 marzo u.s. il decreto legislativo che attua la legge 118 del 13 giugno 2005, istitutiva della "impresa sociale". Si tratta di un'organizzazione privata (ivi comprese le società di capitali) la quale, senza scopo di lucro, esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Gli ambiti di attività in cui può operare l'impresa sociale sono molteplici e discendono da una analisi, realizzata a livello governativo, sui settori all'interno dei quali risulta maggiormente consistente la presenza di operatori non profit.In particolare, tali settori vanno dall'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, all'educazione, istruzione e formazione, dalla tutela dell'ambiente alla formazione universitaria alla ricerca e all'erogazione dei servizi culturali, al turismo sociale e alla formazione extrascolastica per prevenire la dispersione scolastica. Inoltre, possono acquisire la qualifica di impresa sociale anche le organizzazioni che si occupano del reinserimento di lavoratori svantaggiati.
L'impresa sociale ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti e, conseguentemente, l'obbligo di reinvestire gli utili nello svolgimento dell'attività o a incremento del patrimonio. In caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra impresa sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici. 
Uno degli aspetti più interessanti della legge delega risiede nella previsione, per l'impresa sociale, dell'obbligo di "redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa". 
Coerentemente, il decreto legislativo approvato il 2 marzo 2006 ha previsto  all'articolo 10 che "l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale".
Inoltre, all'articolo 11, viene previsto, al superamento di certi limiti dimensionali, l'obbligatoria introduzione di uno o più sindaci i quali, oltre ai normali controlli, dovranno esercitare "anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa" dandone opportuna risultanza all'interno del bilancio sociale.Il legislatore delegato, pur rimandando ad apposito decreto ministeriale la definizione di linee guida per la redazione del bilancio sociale ne fissa alcuni contenuti vincolanti.In particolare, rende manifesta una visione multistakeholder dell'impresa sociale prevedendo l'obbligatorietà del coinvolgimento di lavoratori e destinatari delle attività svolte e, con peculiare riferimento ai soli lavoratori, l'esposizione di tale engagement all'interno del menzionato bilancio. 
Per la prima volta in Italia, il bilancio sociale diventa obbligatorio e non solo per le singole imprese sociali ma anche per i gruppi di imprese sociali a loro volta tenuti a dare conto dell'effettiva utilità sociale con un bilancio sociale "consolidato". 
Già ora migliaia di aziende italiane (pubbliche, private e non profit) stanno pubblicando il bilancio sociale senza alcun obbligo e il numero delle imprese che volontariamente affiancheranno o integreranno la rendicontazione contabile con quella sociale e ambientale è sicuramente destinata ad aumentare a seguito della legge 118/2005.Non è utopia prevedere nella prossima legislatura il bilancio sociale possa entrare nel codice civile come obbligo, oltre che per le imprese sociali, per le imprese quotate nei mercati regolamentati, per le banche, ecc. 
Non ci resta che attendere che il Ministero, sentita l'agenzia per le onlus, adotti al più presto le linee guida per la redazione del bilancio sociale e sperare che queste non si discostino eccessivamente dagli standard più diffusi in Italia (in particolare  dagli standard Gbs) al fine di consentire opportune e interessanti comparazioni tra le imprese sociali e le imprese "non sociali" operanti nello stesso settore e/o nello stesso territorio.L'Associazione Italiana Revisori Etici seguirà con attenzione l'attuazione definitiva della legge 118/2005 pubblicando in www.revisorietici.net commenti e approfondimenti nell'ambito di una comune linea di ricerca e dedicando momenti pubblici di approfondimento dopo il convegno "l'impresa + sociale" che ha inaugurato il 24 febbraio il master per revisori etici in questo momento in corso a Biella. 
Luca Bagnoli ed Enzo Mario NapolitanoAssociazione Italiana Revisori Eticiinfo@revisorietici.net
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