Una sentenza sul recupero dei crediti professionali e il rispetto delle tariffe
01/03/2005
A proposito di riconoscimento dei proprii diritti e nell'esazione dei creditiAffermato il principio di legge della legittimità dell'applicazione delle tariffe professionali approvate annualmente dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Una interessante sentenza relativa ad un ufficio stampa.(tratto da un articolo di Annamaria Delle Torri)Il servizio istituito cinque anni fa dall'Ordine della Lombardia, gestito dall'avvocato Luisella Nicosia, per fornire assistenza legale gratuita ai propri iscritti per il recupero dei crediti professionali e il rispetto delle tariffe ha dato rilevanti frutti. Ora chi non paga ha meno possibilità di farla franca.Il caso della gestione di un Ufficio Stampa per un aspirante deputato europeo, mai saldato.Tra le diverse sentenze emesse, alcune riguardano anche servizi relativi alla gestione di uffici stampa. Merita attenzione una pronuncia del Tribunale di Milano a favore del giornalista P.C., che rivendicava un credito nei confronti di R.L., candidato alle elezioni europee del 1999. Questi si era rivolto al giornalista incaricandolo di costituire un ufficio stampa per sostenere e promuovere la sua campagna elettorale. A conclusione del proprio lavoro, non avendo ricevuto il compenso spettantigli (da liquidarsi, secondo previo accordo verbale con il committente, alle tariffe professionali in vigore), P.C. inviava al candidato-committente la propria notulaper la complessiva somma di lire 15.300.000 ma si vedeva negare il pagamento. Rivoltosi al servizio legale dell'Ordine della Lombardia, inviava regolare diffida al debitore. Ma anche questo sollecito cadeva nel vuoto. Con il patrocinio dell'avvocato Luisella Nicosia, il giornalista ricorreva allora al giudice per ottenere ingiunzione di pagamento. Notificato il provvedimento, lo stesso veniva opposto e si instaurava regolare giudizio di merito al fine di accertare l'effettività delle prestazioni rese e la fondatezza della domanda riconvenzionale di danni svolta dalla controparte in sede di cognizione. Il candidato-committente, infatti, in sede di opposizione, non solo sosteneva di non aver mai conferito alcun incarico professionale a P.C. in qualità di responsabile dell'ufficio stampa, ma addirittura negava di avere mai chiesto a P.C. di svolgere qualsivoglia altra attività di natura giornalistica. E rivendicava la pretesa gratuità delle prestazioni rese dal giornalista. Questi, stando alla versione del candidato-committente, avrebbe svolto un semplice ruolo di segreteria, dichiarandosi disposto a rinunciare ad ogni compenso in denaro in cambio di un non bene precisato vantaggio indiretto conseguibile in caso di successo elettorale del signor R.L.. Il candidato chiedeva, inoltre, il riconoscimento e la liquidazione a suo favore di un risarcimento del danno, provocato, a suo dire, dal comportamento tenuto dal giornalista durante il suo rapporto di collaborazione. Costituitosi in giudizio il giornalista, contestate tutte le eccezioni di controparte, insisteva nella conferma del decreto opposto, rilevando di aver svolto un complesso di attività strettamente connesse alla propria qualifica di giornalista e quanto al compenso ribadendo di aver agito in via monitoria secondo il parere di congruità liquidatogli dall'Ordine, ai sensi degli articoli 2225 e 2233 codice civile. In sede istruttoria venivano assunte prove orali, dalle quali emergevano l'assoluta infondatezza di qualsivoglia eccezione difensiva del debitore (e tanto meno della pretesa richiesta di danni) e l'effettività del conferimento dell'incarico professionale e dell'esecuzione dello stesso. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano riconosceva provato il credito del giornalista, ritenendo insussistente qualsivoglia dubbio in ordine al conferimento dell'incarico da parte di R.L. a P.C. di responsabile dell'ufficio stampa, sia per le prove testimoniali assunte, sia per le emergenze documentali in atti. E' stato dimostrato - secondo il giudice - che il giornalista, nei mesi di svolgimento dell'incarico professionale, si recava quotidianamente nell'ufficio elettorale del candidato, seguendo lo stesso a tutti gli incontri di promozione e presentazione, occupandosi del sito internet, preparando i comunicati stampa. A giudizio del Tribunale, "tutta l'attività sopra elencata rientra sicuramente nell'ambito di competenza propria del giornalista professionista e come tale va remunerata se non vi sono diversi accordi tra le parti, secondo quanto previsto dall'art. 2235 c.c. sulla base della tariffa professionale". Il giudice ha altresì chiarito che "in atti vi è la liquidazione e di qui il vaglio di conformità da parte dell'Ordine dei Giornalisti, quindi poiché parte opponente si è limitata a contestare genericamente il quantum senza alcuna specifica contestazione, si ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla valutazione già effettuata dall'Ordine Professionale, alla quale anche il giudice è tenuto, salvo una manifesta incongruità della liquidazione, che peraltro non emerge", condannando pertanto il debitore al pagamento a favore del giornalista della somma di Euro 5.846,00 (decurtata dalla parcella una minima somma relativa a rimborsi spese già percepiti), oltre contributo previdenziale INPGI, IVA, ritenuta d'acconto ed interessi legali dal 12.07.1999 al saldo, rigettando in toto la domanda riconvenzionale proposta da R.L. (Trib. Milano n. 8532/02). La sentenza - è utile precisarlo - risulta importante, per la stessa particolare attività svolta dal giornalista, relativa a prestazioni di ufficio stampa, spesso oggetto di contestazioni in sede giudiziale e di non sempre facile dimostrazione per la loro stessa peculiarità.