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Codice di Comportamento Professionale della Ferpi

17/06/2008
Adottato dalla FERPI nell’Assemblea Generale di Torino nel maggio 1978 e successive modifiche deliberate dall’Assemblea Generale di Trieste, il 28 giugno 2005


Premessa


Ogni iscritto alla FERPI nell’esercizio delle attività professionali di Relazioni Pubbliche deve comportarsi con il pieno rispetto delle regole di condotta professionale formulate dal presente Codice.


Ogni iscritto deve altresì rapportare la propria condotta al Protocollo sull’Etica nelle Relazioni Pubbliche formulato dalla Global Alliance, che recepisce i principi del Codice di Atene CERP, nonché osservare le regole etiche e di comportamento della “Carta Europea” per il Public Affairs (Documento CERP), della “Comunicazione Ambientale” (Documento CERP), per la “Comunicazione Finanziaria” (Documento ASSOREL/FERPI), nonchè il Codice IPRA di comportamento nel Public Affairs, documenti recepiti e approvati da diverse e successive Assemblee dei soci della FERPI. Tali documenti vengono riportati in allegato al presente Codice.


Principi e norme attinenti alla qualifica professionale


Articolo 1 – Ciascun iscritto alla FERPI diventa tale, in accordo con le norme previste dallo Statuto, con la piena accettazione del presente Codice professionale di Relazioni Pubbliche.


Articolo 2 – Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto della Ferpi, ciascun iscritto è tale in quanto esercita, come unica o preminente, un’attività professionale di Relazioni Pubbliche.


Obblighi di carattere generale


Articolo 3 – Nell’esercitare la sua attività professionale ogni iscritto alla FERPI è tenuto a rispettare i principi della dichiarazione universale dei diritti umani con riferimento specifico alla libertà di espressione e alla libertà di stampa ed informazione, da cui deriva per effetto concreto il diritto di ogni individuo di ricevere tutte le informazioni; questo con il solo limite che deriva dall’opportuna riservatezza delle informazioni a carattere confidenziale o di segreto industriale.


Articolo 4 – Nell’esercizio della sua attività professionale ogni iscritto alla FERPI deve dimostrare onestà, lealtà, nonché integrità personale e professionale. Si intende per integrità personale il mantenimento di elevati principi morali e di buona reputazione; per integrità professionale si intende l’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, dei Protocolli e dei Codici di etica e di comportamento adottati dalla FERPI. In particolare egli non farà uso di informazioni e commenti che possano trarre in inganno e di informazioni false o devianti. In questo spirito egli vigila sul lavoro proprio e dei propri collaboratori e prende tutte le necessarie misure per impedire il ricorso, anche se casuale, a pratiche o a metodi incompatibili con questo Codice.


Articolo 5 – Le attività di Relazioni Pubbliche debbono essere realizzate con chiarezza e trasparenza; debbono essere immediatamente identificabili come tali e debbono offrire elementi chiari sulla loro origine e non debbono mai tendere ad ingannare o a far commettere errori a terzi.


Articolo 6 – Il dovere di rendere le attività professionali di Relazioni Pubbliche immediatamente identificabili e il dovere di trasparenza di tali attività comportano per gli iscritti FERPI – siano essi liberi professionisti od operanti in organizzazioni private o pubbliche – l’obbligo di evidenziare, in tutto il materiale informativo all’uopo realizzato, che l’informazione viene diffusa per conto di una azienda o organizzazione, con modalità tali da garantire l’identificabilità e la trasparenza secondo fattispecie.


Articolo 7 – Nei suoi rapporti con gli altri settori della comunicazione sociale e di impresa, il professionista di Relazioni Pubbliche deve rispettare le regole e le pratiche di condotta professionale di tali professioni in modo che da questo suo comportamento non derivi mai un conflitto tra le regole di condotta della professione e la pratica professionale.


Obblighi di carattere specifico verso i committenti e i datori di lavoro


Articolo 8 – Gli iscritti alla FERPI non possono assumere incarichi o svolgere attività che comportino conflitto di interessi senza il consenso esplicito del committente o del datore di lavoro interessati.


Articolo 9 – Nell’esercizio della sua attività professionale ciascun iscritto alla FERPI deve scrupolosamente mantenere il segreto professionale e la più completa discrezione; in particolare egli non può riferire alcuna informazione confidenziale o di studio o di ricerca ricevuta da un suo committente o datore di lavoro, passato o presente, e fare uso di tale informazione senza l’autorizzazione espressa di tali committenti o datori di lavoro.


Articolo 10 – Ogni iscritto alla FERPI che ha un interesse finanziario o di affari in una attività diversa da quella per cui opera su un piano professionale di Relazioni Pubbliche, non deve essere condizionato da tali interessi nell’esercizio della sua attività professionale e neppure dare luogo a suggerimenti o raccomandazioni al proprio committente o datore di lavoro senza avere chiarito in primo luogo il proprio interesse personale.


Articolo 11 – Ogni iscritto alla FERPI deve accettare solo contratti o rapporti con committenti o con un datore di lavoro per cui percepirà onorari e compensi commisurati alla prestazione professionale ed eventualmente al raggiungimento di determinati risultati.


Articolo 12 – Ogni iscritto alla FERPI non può accettare per la propria attività professionale resa ad un committente o datore di lavoro – anche se con il consenso di tale committente o datore di lavoro – alcun ulteriore compenso da una terza parte, siano anche sconti o percentuali di qualsiasi tipo.


Articolo 13 – Quando nell’esecuzione di un’attività di Relazioni Pubbliche le iniziative previste possono rendere necessari atti difformi alla condotta professionale, o che implicano un atto contrario ai principi del presente Codice, l’iscritto alla FERPI deve immediatamente informare il proprio committente o datore di lavoro ed interrompere conseguentemente tali iniziative.


Obblighi nei confronti della opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione


Articolo 14 – Lo spirito di questo Codice ed i principi specificati negli articoli precedenti, ed espressamente negli artt. 1-2-3-4-5-6-7, implicano un costante rispetto da parte di ogni iscritto alla FERPI del diritto d’informazione e, soprattutto, del dovere di fornire ogni informazione richiesta entro i soli limiti di carattere confidenziale che possono derivare dall’esercizio pratico delle attività di Relazioni Pubbliche; tali principi comportano il rispetto del diritto di indipendenza e di iniziativa dei mezzi di informazione.


Articolo 15 – Ogni iscritto alla FERPI nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettare gli interessi pubblici e la dignità dell’individuo. È sua responsabilità personale comportarsi sempre correttamente e onestamente con i suoi committenti e datori di lavoro, passati e presenti, con i mezzi di comunicazione, con il pubblico e con gli iscritti alla FERPI. Di conseguenza egli non deve consapevolmente, o per imperizia, distribuire informazioni false o devianti e deve usare la massima cura per evitare che questo accada inavvertitamente.


Egli ha un preciso dovere di mantenere l’integrità e la completezza dell’informazione. Egli non deve compiere alcuna attività che tenda a corrompere l’integrità dei mezzi di comunicazione.


Articolo 16 – Ogni iscritto alla FERPI deve operare costantemente per presentare in forma obbiettiva l’organizzazione per cui opera. Egli non può creare organizzazioni che, sotto il velo di un’attività fittizia, in realtà servano a realizzare secondi fini o interessi particolari di un suo committente o datore di lavoro; in tal senso non potrà mai avvalersi dell’opera di organizzazioni costituite a tale scopo.


Articolo 17 – Quando risulti necessario ai fini dell’informazione – e sempre nei limiti dei principi del presente Codice – ogni iscritto alla FERPI può acquisire spazi su mezzi di informazione in conformità con le regole, gli usi e la pratica di tali mezzi di informazione e nel rispetto delle norme etiche e di condotta di tali mezzi.


Articolo 18 – Quando per la realizzazione di attività professionali di Relazioni Pubbliche l’iscritto FERPI deve ricorrere alla collaborazione professionale di un giornalista, è tenuto a verificare che la prestazione richiesta sia ammessa dall’editore per cui presta la propria opera. È fatto altresì obbligo all’iscritto FERPI sia esso libero professionista od operante in organizzazioni private o pubbliche – di predisporre un elenco permanentemente aggiornato delle collaborazioni di giornalisti di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività professionali di Relazioni Pubbliche, con l’indicazione dei relativi ambiti di collaborazione.


Obblighi di carattere specifico per l’informazione economica e finanziaria


Articolo 19 – Ogni iscritto FERPI non può far uso direttamente o indirettamente di informazioni riservate di carattere economico o finanziario di cui venga a conoscenza nell’esercizio della propria attività professionale di Relazioni Pubbliche sino al momento in cui le stesse informazioni non risultino essere note, in modo certo e obiettivo, alla generalità dei pubblici. Egli deve di conseguenza astenersi da qualsiasi negoziazione il cui oggetto sia il risultato di informazioni acquisite nell’ambito della propria attività professionale.


Obblighi specifici per la rappresentanza legittima di interessi privati presso le istituzioni


Articolo 20 – Ogni iscritto FERPI, quando nello svolgimento della propria attività professionale svolge attività di informazione o di rappresentanza di interessi presso le pubbliche istituzioni a livello nazionale, regionale o locale, ha l’obbligo di non offrire o fornire direttamente o indirettamente regali, inviti e rimborsi spese, che vadano al di là delle abituali forme di cortesia o che non abbiano un valore meramente simbolico, ai membri delle istituzioni a livello nazionale, regionale o locale così come ai funzionari dipendenti di tali istituzioni. Egli deve altresì astenersi dall’offrire direttamente o indirettamente ai membri delle istituzioni e ai funzionari delle medesime istituzioni, la libera e gratuita disponibilità di servizi, materiali o attrezzature di valore tale da poter influenzare decisioni o transazioni di interesse del committente per cui l’iscritto FERPI opera come lavoratore dipendente o professionista.


Obblighi dell’iscritto verso gli altri iscritti FERPI


Articolo 21 – Ogni iscritto alla FERPI deve astenersi da forme di concorrenza sleale nei confronti degli altri iscritti alla Federazione. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 24, egli non deve mai agire o parlare in modo da danneggiare la reputazione professionali di un altro iscritto.


Obblighi di vigilanza nei confronti di dipendenti e collaboratori


Articolo 22 – L’iscritto FERPI ha l’obbligo specifico di vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori o consulenti, ancorché non iscritti alla FERPI, operino nel pieno rispetto delle norme del presente codice di comportamento FERPI nello svolgimento delle attività professionali di Relazioni Pubbliche ad essi affidate.


Laddove – da parte di dipendenti, collaboratori, consulenti all’uopo incaricati da un iscritto FERPI si verifichino violazioni al presente codice di comportamento, l’iscritto FERPI sarà ritenuto responsabile delle violazioni stesse, come se da lui compiute, ove non possa dimostrare di aver esercitato in termini adeguati il sopra citato obbligo di vigilanza.


Obblighi verso la professione


Articolo 23 – Nell’esercizio della sua attività professionale ogni iscritto alla FERPI deve comportarsi in modo che la sua condotta non possa essere mai di pregiudizio alla reputazione delle attività professionali di relazioni pubbliche e della FERPI.


Articolo 24 – La reputazione della sua professione costituisce una responsabilità diretta per ciascuno degli iscritti alla FERPI.


Ogni iscritto ha il dovere non solo di rispettare egli stesso questo Codice, ma di collaborare nel farne più compiutamente conoscere e rispettare le norme. Egli ha il dovere morale di riferire agli organi statutari della FERPI qualsiasi violazione del Codice di cui venga a conoscenza e di prendere tutte le iniziative in suo potere per assicurare che le norme siano osservate ed applicate, altrimenti sarà egli stesso considerato responsabile e soggetto alle relative sanzioni.
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