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#e-Fattura: dal 1° gennaio la fatturazione elettronica diventa obbligatoria

07/12/2018

Rita Palumbo

Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica diventa obbligatoria. Sono in corso gli ultimi ritocchi prima dell’avvio dell’obbligo. Teresella Consonni, ospite della rubrica #MercatoLavoro di Rita Palumbo, illustra lo stato dell'arte e stila un vademecum utile per i professionisti.

di Teresella Consonni

Il Garante per la Privacy ha richiesto di recente all’Agenzia delle Entrate di rendere noto come intendesse rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo le procedure di trattamento dei dati effettuate ai fini della fatturazione elettronica. Per l’Authority, la estensione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica a tutti i rapporti B2B e B2C presenta un rischio elevato per diritti e libertà degli interessati, in quanto comporta un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, “potenzialmente relativo a ogni aspetto della vita quotidiana della intera popolazione e che appare sproporzionato con riferimento all’obiettivo di interesse pubblico, anche se legittimo, che si persegue". 

Per prendere in esame i rilievi espressi in tema di fatturazione elettronica e trovare la soluzione più idonea a garantire la riservatezza dei dati, l’Agenzia delle Entrate ha avviato una fase di confronto con l’Authority. I dati contenuti nelle fatture trasmesse all’Agenzia delle Entrate contengono, infatti, dati sensibili di carattere personale o informazioni relative a transazioni commerciali che potrebbero essere oggetto di interesse da parte di terzi, interessati a conoscere le scelte di operatori economici e a profilarne le caratteristiche.

Il Garante ha sottolineato anche criticità collegate al ruolo degli intermediari delegabili dal contribuente per trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture. Gran parte di questi soggetti operano nei confronti di una moltitudine di organizzazioni e accentrano enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche per eventuali usi impropri, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici. L’autorità segnala problemi legati alla sicurezza: per l’assenza di cifratura della fattura elettronica e in funzione dell’uso della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente memorizzazione di documenti sui server di posta elettronica.

Il confronto tra Agenzia delle Entrate e l’Authority è in corso e la data di attuazione della fatturazione elettronica è ormai prossima, si spera che i chiarimenti arrivino con immediatezza per non rendere ancora più difficoltoso il passaggio alla fatturazione elettronica - obbligatorio, in base alla legge - per quasi tutti gli operatori tranne alcune eccezioni.

Nel frattempo, anche a fronte delle criticità evidenziate dal Garante per la Privacy in merito alla estensione della fatturazione elettronica a tutti i rapporti B2B e B2C, un emendamento ha provveduto a esonerare dalla e-fattura i dati sanitari: nessun obbligo di fattura elettronica per medici, farmacisti, altri operatori e strutture sanitarie. L’esonero da obbligo di e-fattura dei dati sanitari, si aggiunge così a quello previsto per le partite IVA che hanno aderito al regime forfettario sotto i 65mila euro di ricavi anno e per le società sportive dilettantistiche, grazie a un emendamento al Decreto Fiscale (DL 119/2018), approvato dalla Commissione Finanze al Senato. Il nuovo esonero dalla fattura elettronica riguarda, in particolare, tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi del Dlgs 175/2014: quali Asl, Ao, Irccs, Policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per la erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per la erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Medici e affini sono esonerati dalla e-fattura tuttavia con esclusivo riferimento a tutte quelle operazioni i cui dati sono trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria: resta l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi. L'esonero è previsto solo per il periodo di imposta 2019. 

Obiettivo dell’emendamento approvato è di superare, anche se in parte, le criticità evidenziate dal Garante per la Privacy in merito a possibili problemi di sicurezza nel Sistema d’Interscambio-SdI dell’Agenzia delle Entrate e sulle conseguenze legali, già sollevate in precedenza da una interrogazione dei deputati in Commissione Finanze. Le stesse preoccupazioni illustrate dall’Associazione nazionale commercialisti ad Assosoftware - Autorità Garante per la concorrenza e il mercato e alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per prendere in esame i rilievi e trovare una soluzione adeguata a garantire la riservatezza dei dati, l’Agenzia delle Entrate ha avviato una fase di dialogo con l’Authority e si confida che le informazioni in merito arrivino con sollecitudine per non aggravare i prevedibili disagi degli operatori che, come purtroppo consuetudine nel mercato italiano, aspettano gli ultimi giorni per valutare i provvedimenti da prendere per fare fronte a nuove norme e non farsi trovare impreparati a gennaio 2019 e, soprattutto, nella impossibilità di fatturare in mancanza della scelta e dell’adozione delle procedure indispensabili.

Fonti istituzionali/Documenti utili

  • www.agenziaentrate.it

  • www.fatturapa.gov.it

  • Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (regole tecniche per emissione e ricezione delle fatture elettroniche) e relative specifiche tecniche. Va ricordato che le regole tecniche definite nel provvedimento n.89757 del 30 aprile 2018 sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati.

  • Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it

  • Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015

  • Circolare 13/E del 2 luglio 2018

  • Delega ai servizi online per la fatturazione elettronica

  • La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate, IX-2018

  • Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica. Agenzia delle Entrate, XI-2018



Vademecum


Agenzia delle Entrate - Portale web: “Fatture e corrispettivi”

Per facilitare accesso e uso dei servizi gratuiti messi a disposizione degli operatori Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stato predisposto un apposito “portale web”, accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e denominato “Fatture e Corrispettivi”. Il portale è un’area web riservata: accessibile ai singoli utenti titolari di partita Iva mediante credenziali personali, al fine di garantire sicurezza e inviolabilità dei dati contenuti nelle fatture. E’ necessario che un utente abbia preventivamente acquisito le credenziali SPID - Sistema Pubblico della Identità Digitale oppure sia in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi-CNS oppure abbia acquisito le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Attraverso la utilizzazione di queste credenziali (SPID o CNS o Fisconline/Entratel) un utente, oltre al portale “Fatture e Corrispettivi”, può accedere a tutti gli altri servizi online offerti dall’Agenzia delle Entrate, quali, ad esempio, la consultazione delle proprie dichiarazioni fiscali, dei versamenti, degli atti del registro, delle visure ipotecarie e catastali relative ai propri immobili.

È possibile delegare un intermediario ad accedere alla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e a utilizzare, per proprio conto, i servizi in esso presenti. Non tutti gli intermediari sono delegabili, ma solo quelli previsti dalla legge (art. 3,comma 3, del Dpr n. 322/1998), cioè - in genere - ragionieri e dottori commercialisti, consulenti del lavoro, e così via. Si può assegnare una delega per tutti i servizi presenti nel portale “Fatture e Corrispettivi” oppure si può scegliere di fare accedere il proprio intermediario solo ad alcuni di essi.

Fattura elettronica: tutti i soggetti esclusi dall’obbligo.

Quali soggetti sono esclusi dall’obbligo di fare fattura elettronica dal 1° gennaio 2019 (anche in funzione dell’ultimo emendamento) e non hanno obbligo di fatturazione elettronica i titolari di partita IVA in regime dei minimi (regime di vantaggio) e in regime forfettario. Si tratta di imprese e lavoratori autonomi che dal 1° gennaio 2019 non superino il limite di 65.000,00 euro di fatturato annuo, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, questi soggetti sono esonerati dagli adempimenti IVA.

In sede di esame degli emendamenti al Decreto Fiscale n. 119/2019 la esenzione introdotta riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche fino a 65.000,00 euro di fatturato.

Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica anche “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dalla emissione di fattura anche prima della introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. 

Tra i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione di fattura elettronica rientrano anche medici, farmacie e affini, per i dati già inviati tramite il Sistema Tessera Sanitaria, ma soltanto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e, in base alla norma, non bisogna fare fattura elettronica soltanto per i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria. La novità è stata introdotta dal Senato in sede di esame degli emendamenti al Decreto Fiscale n. 119/2019.

In funzione dell’emendamento sono esonerati dalla fatturazione elettronica i seguenti soggetti:

  • farmacie;
  • aziende sanitarie locali;
  • aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto;
  • medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato;
  • strutture autorizzate per la erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedasi Decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  • strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedasi Decreto ministeriale del 2 agosto 2016)
  • esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • esercenti arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute.
  • iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche e ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica

 

 

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