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Giornalisti pubblicisti, free lance e collaboratori esclusi dal nuovo contratto

31/03/2009

Collaboratori, free lance e tutele: non possono far parte di un Contratto di lavoro stipulato solo per i giornalisti dipendenti. Bisogna dire ai giovani pubblicisti che non hanno futuro professionale. Una nota di Franco Abruzzo importante per molti professionisti.

Diversi giornalisti liberi professionisti e free lance sono vittime della propaganda di alcuni movimenti/correnti sindacali che promettono miracoli “contrattuali”. Raccontano balle. Ricevo diversi messaggi in queste ore, messaggi di delusione, perché “la Fnsi non ha affrontato i problemi dei free lance e dei collaboratori”. La verità è questa: il Cnlg Fnsi/Fieg riguarda soltanto i giornalisti dipendenti. Dice l’articolo 1: “Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività”.


Fnsi e Fieg si sono, comunque, impegnate a “prevedere la definizione di specifici ammortizzatori sociali a beneficio dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro autonomo” (il cenno è alla indennità di disoccupazione garantita agli altri autonomi dal Governo). Il riferimento è a quei giornalisti, che perdono il lavoro per il mancato rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (artt 2222 e seguenti del Codice Civile).


I free lance, invece, sono coloro che scrivono articoli e che sono pagati a pezzo senza alcun legame giuridico con la testata sulla quale pubblicano gli articoli stessi. Nel nuovo Cnlg, a proposito delle collaborazioni, si legge che “Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata” e che “il corrispettivo deve essere comunque liquidato entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione con l’emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge. Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore”.


Questo principio figura nel dlgs 9 ottobre 2002 n. 231 ”sull’attuazione della direttiva! 2000/35 /CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. L’Europa comunitaria chiede agli Stati di fare in modo, per difendere la concorrenza, che le collaborazioni siano pagate dai committenti entro 30 giorni dalla consegna. L’accordo contrattuale, invece, afferma che le collaborazioni vadano “liquidate entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione”. Magari questo assunto fosse rispettato dagli editori!


Delusione anche per il mancato inserimento di un tariffario nel contratto. Chi svela ai free lance e ai collaboratori che i tariffari professionali sono stati aboliti nel 2006 dalla legge 248 “Visco/Bersani”? L’ultimo Tariffario dell’Ordine risale al 2007, poi l’Antitrust è intervenuto proibendo al Consiglio nazionale la stesura di altri tariffari.


Recentemente è stata attuata Dal Governo, in sintonia con la Fnsi e l’Inpgi, una parte importante del protocollo sul welfare (legge 247/2007), offrendo più tutela al lavoro autonomo.
Queste le novità più rilevanti riguardanti la nuova disciplina dei cococo:


- l’aliquota contributiva passa, dal primo gennaio 2009, dall’attuale 12% (10% a carico del lavoratore 2% a carico del committente) al 18,75% per due terzi a carico del committente;
- l’aliquota crescerà gradualmente negli anni successivi fino a pareggiare quella applicata dalla Gestione Separata dell’Inps, pari al 26%, nel 2011;
- differentemente da quanto previsto in precedenza l’obbligo di versamento è posto in carico all’editore;
- per i collaboratori coordinati e continuativi titolari di altra posizione assicurativa (ad esempio iscritti alla Gestione principale Inpgi) o pensionati l’aliquota sale al 12,75%, sempre dal primo gennaio 2009, per pervenire al 17,11% nel 2011.


L’aumento graduale delle aliquote, la copertura di maternità, paternità e malattia, la degenza ospedaliera e l’assegno al nucleo familiare, la possibilità del riscatto della laurea, la contribuzione volontaria e l’indennità di adozione o affidamento preadottivo, sono solo alcuni dei nuovi istituti che sanano un vuoto a favore di una platea di giornalisti che nella stragrande maggioranza non raggiunge redditi rilevanti.


A completamento della piena attuazione del Protocollo sul welfare, il Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi ha assunto anche un’altra delibera, tuttora sottoposta al vaglio dei Ministeri vigilanti (Lavoo ed Econonia). Si tratta della possibilità da parte delle aziende editoriali di stabilizzare i collaboratori coordinati e continuativi, attraverso contratti a termine di almeno 24 mesi o a tempo indeterminato, vedendo azzerati interessi, sanzioni e contributi derivanti da ispezioni pregresse da parte dell’Inpgi.


“Anche in questo caso – ha detto Andrea Camporese, presidente dell’Inpgi – siamo di fronte ad una grande possibilità affidata dalla norma agli accordi in sede regionale tra datori di lavoro e Associazioni Regionali di Stampa, sentite le rappresentanze aziendali. L’Istituto stima gli aventi titolo, sulla base degli accertamenti ispettivi seguiti, in oltre 600 unità. Se è vero che l’editoria italiana attraversa un periodo di notevole difficoltà dovuta, tra l’altro, al crollo dell’afflusso pubblicitario, si tratta di un’opportunità che auspico venga valutata a fondo per il futuro di tanti giornalisti e per il valore professionale che potrebbe rappresentare per le aziende”.


Questa impostazione è in linea con la sentenza 21031/08 della Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito in sostanza che non sempre le prestazioni saltuarie possono essere considerate lavoro precario: il mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e sottostare alle disposizioni dei superiori, può significare essere inseriti nell’organizzazione aziendale, così da determinare un rapporto di lavoro subordinato e non autonomo.


Secondo i supremi giudici, infatti, l’elemento caratterizzante un lavoro subordinato è la «la disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa». Quindi anche se saltuarie, prestazioni specifiche possono far rientrare i lavoratori nel quadro organico dell’azienda come dipendenti e non come «lavoratori autonomi».


Attiro l’attenzione di chi legge su un punto: le provvidenze citate riguardano coloro, tra gli autonomi, che sono vincolati da un contratto ex art 2222 e seguenti del Cc. Non i collaboratori ad articolo, i quali erano, sono e resteranno esposti alle insidie di un mercato che paga poco, tanto l’offerta è abbondante.


Un altro chiarimento deve essere fatto rapidamente: il Cnlg considera disoccupati solo i professionisti e i praticanti. Un impiego temporaneo non fa venire meno lo “stato di disoccupazione” e pertanto anche i precari vanno considerati a tutti gli effetti come disoccupati. E’ quanto stabilisce la Corte di Cassazione (sentenza n. 48361/2008) sottolineando che “un rapporto di impiego precario e temporaneo non può essere ritenuto sufficiente a fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione”.


Corollario: chi spiega ai tanti giovani pubblicisti che non hanno un futuro professionale in presenza di 2.500 giornalisti professionisti senza lavoro e in presenza di 18 scuole di giornalismo che sfornano ogni due anni 600 professionisti, mentre coloro che sono in uscita dalle redazioni sono appena 250 all’anno? I giovani pubblicisti farebbero bene a trovarsi un lavoro diverso e a non perdere tempo, inseguendo un reddito che non c’è neanche come collaboratori quando un articolo viene pagato 5/10 euro (comprensivo di spese telefoniche e di viaggio).


Va detto anche che la legge Biagi (art 61 sui cococo) non si applica ai professionisti iscritti agli Albi.


La soluzione, per affrontare gli argomenti cari a collaboratori e free lance, potrebbe essere quella di dar vita a una “Federazione nazionale dei giornalisti autonomi”, che collabori strettamente con la Fnsi e che stipuli convenzioni specifiche con gli editori della carta stampata, del web, delle tv e delle radio. Le norme generali sono già presenti nel Codice civile: si tratta di aggiungere date, scadenze, vincoli e impegni precisi a carico degli editori. I giornali, che hanno diverse edizioni locali, senza collaboratori difficilmente potrebbero essere presenti nelle edicole. Il problema è rispettare la dignità di quanti lavorano nei borghi italiani a caccia di notizie. Una scuola durissima di giornalismo dalla quale i quotidiani hanno attinto nell’ultimo secolo tanti grandi cronisti e inviati.


tratto da Franco Abruzzo.it
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