/media/post/gaacav9/severino-796x512.jpg
Ferpi > News > Legge Severino e professionisti di Rp: un approfondimento

Legge Severino e professionisti di Rp: un approfondimento

19/11/2015

Giulia Fantini

E’ in programma per il prossimo 4 dicembre, a Roma, il corso “Legge Severino: limiti ed opportunità per i professionisti delle Rp. Che cos’è il ‘traffico di influenze’ e perché è bene saperne di più.”, organizzato dalla Commissione Aggiornamento e Specializzazione Professionale (Casp) di Ferpi.

 

Paradossi italiani: quando il traffico di influenze illecite interessa i professionisti di Rp?

In vista del corso di Formazione Ferpi del 4 dicembre, torno a parlare di traffico di “influenze illecite”, un reato previsto dalla Legge Severino, che tocca molto da vicino la nostra professione.

Una norma che, a conti fatti, non solo non aiuta a disciplinare la nostra attività o a legittimarla, ma al contrario scredita i professionisti di RP che vengano coinvolti in un’ipotesi di reato così indefinita.

Cerchiamo di entrare meglio nel merito della questione con l’aiuto di Gianluca Comin (Founder della società di Lobbying Comin&Partners) e dell’Avv. Domenico Dodaro, che organizzeranno per Ferpi il corso di formazione su questa tematica.

Dal punto di vista di un professionista delle relazioni istituzionali, come è vista questa norma?
Frutto di una percezione sbagliata che considera tutta la categoria dei lobbisti alla stregua di faccendieri – commenta Gianluca Comin – rende il nostro lavoro veramente difficile e interpretabile caso per caso. Da tempo la categoria chiede al Parlamento e al governo una legge che regolamenti il lavoro dei lobbisti, ma anche questa volta come in passato non mi pare ci sia lo spirito giusto per colmare il vuoto”. Eppure, già nell’approvazione della norma sul traffico di influenza, il Parlamento con un ordine del giorno aveva chiesto al governo di affrontare al più presto il vuoto normativo.

Come noto nessuno dei governi precedenti negli ultimi 20 anni è riuscito a portare ad approvazione misure che già in Europa e in molti Paesi sono operative, come la predisposizione di un Regolamento e di un Albo/Elenco dei portatori di interesse.

Al  Senato c’è una proposta di legge interessante, che pone le basi per una seria regolamentazione. Tuttavia passano i mesi e c’è sempre qualcosa di più urgente da discutere, mentre il governo ha preso un atteggiamento attendista”, continua Comin.

Il tema è certamente rilevante. Il rischio che un uso esteso e improprio del “traffico di influenza” metta la professione sotto pressione  è molto alto e l’impatto reputazionale per un professionista che venga investito anche solo come ipotesi di una reato così vago può essere fatale per la carriera.

Urge, dunque, un intervento legislativo. Forse dovremmo fare meno convegni e qualche azione di pressione in più”, conclude Comin.

Perché , avv. Dodaro, la legge Severino viene adottata come linea difensiva?
Mia nonna ripeteva spesso il vecchio detto che “non sempre le ciambelle riescono col buco”. Credo sia una constatazione ricorrente in molti campi, incluso quello legislativo - spiega l’avv. Domenico Dodaro -. L’influenza oggetto del traffico illecito, che consiste nello sfruttamento in favore di terzi della propria rete di relazioni in cambio di denaro o altro vantaggio patrimoniale, non può essere punita come tale se parte del denaro è stata destinata a un pubblico ufficiale: in tal caso, infatti, si applica il più grave reato di corruzione.

Allo stesso modo, se il mediatore si fa dare un compenso limitandosi a vantare la propria influenza su un pubblico ufficiale o col pretesto di doverne comprare il favore, si applica il reato di millantato credito, anch’esso più grave, sotto il profilo della pena.

Allora è naturale che il difensore cerchi elementi di prova e argomentazioni per convincere il giudice – se non dell’innocenza – dell’applicabilità della nuova norma che non solo prevede una sanzione più lieve, ma assicura anche l’inapplicabilità della detenzione cautelare.”

(Infatti, il traffico di influenze illecite, che vede la reclusione da uno a tre anni, non consente la detenzione cautelare dell’imputato, che si applica solo ai delitti per i quali la legge stabilisce una pena superiore ai tre anni)

Il “risultato paradossale”, attesta la Corte di Cassazione nella sentenza n. 51688 sulla vicenda MOSE, è “che una riforma presentata all'insegna del rafforzamento della repressione dei reati contro la pubblica amministrazione ha prodotto, almeno in questo caso, l'esito contrario”.

 
Eventi