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Negli uffici stampa pubblici anche redattori privi di laurea specialistica

19/03/2008

Il presidente del sindacato dei giornalisti della Lombardia, Negri, scrive al presidente della Corte dei Conti chiedendo l'applicazione della Legge 150/2000.

Monta il dibattito e lo scontro sugli Uffici Stampa pubblici. La Finanziaria 2008 ha modificato l'articolo 7 (comma 6) del Dlgs 165/2001 (già dlgs 29/1993) nel senso che le pubbliche amministrazioni possano chiamare come collaboratori soltanto i  giornalisti muniti di laurea specialistica o quadriennale. Il ministro della Funzione pubblica, con la circolare 2/2008, sembra aver dato spazio, come ha scritto prontamente la Fnsi in una nota, a una lettura diversa, che confermerebbe la situazione precedente: capi degli uffici Stampa pubblici con laurea, redattori anche sprovvisti di laurea.  Su questo delicato argomento, che riguarda il destino di decine di giornalisti, il presidente della sezione controllo della Corte dei  Conti di Milano, dott. Nicola Mastropasqua, ha annunciato che nei prossimi giorni renderà pubbliche le "linee guida interpretative" della nuova normativa.
Nel varco aperto dal ministro Nicolais e dal presidente Mastropasqua, si è inserito Giovanni  Negri, presidente dell'Associazione lombarda dei Giornalisti con una lettera al dott. Mastropasqua. Negri   in sostanza  chiede che gli equilibri attuali non siano sconvolti da letture troppo rigide della nuova normativa e che non venga toccato  il regolamento (Dpr 422/2001) dell'articolo 9 della legge 150/2000.
Di seguito il testo della lettera di Negri al presidente Mastropasqua (lettera che ha come oggetto il  tema degli Uffici stampa pubblici e l'applicazione dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001 in relazione all'articolo 9 della legge 150/2000):
"Illustre presidente, inizio ricordando innanzitutto a me stesso, quale presidente del sindacato regionale dei giornalisti, che due colleghi professionisti non hanno ottenuto il rinnovo del contratto di collaborazione da altrettante amministrazioni comunali comasche  in virtù di una interpretazione rigida dell'articolo 7 (comma 6) del Dlgs n. 165/2001 (già dlgs n. 29/1993) così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria per il 2008): "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche - dice il comma 6 - possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria".
Ha scritto il ministro della Funzione Pubblica nella circolare 2/2008: "Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l'articolo 9 della legge 150/2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa".
L'articolo 9 della legge 150/200 afferma che gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti anche "estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (oggi dlgs 165/2001)". Il regolamento è il dpr n. 422/2001, il quale prevede giornalisti laureati come responsabili degli Uffici stampa pubblici e  giornalisti anche non laureati quali redattori degli stessi Uffici stampa.
Lei ha annunciato (Il Sole 24 Ore del 10 marzo 2008) la stesura di "linee guida" sulla disciplina dell'articolo 7 (comma 6) del dlgs 165/2001 così come riscritto dalla Finanziaria per il 2008.  Mi auguro che la Corte da Lei presieduta riesca ad individuare le  collaborazioni  giornalistiche  per la cui esecuzione non è necessario avere conseguito una laurea (Nicola Tommasi  in "Il Sole 24 Ore" del 10 marzo 2008). La Corte dei Conti in sede di controllo (delibera 6/2005)  ritiene "che non rientrino tra le consulenze le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi. Sarebbe paradossale che per evitare incarichi di lavoro autonomo  - si legge nel  "Sole 24 Ore" -  l'ente pubblico sia costretto ad affidare a persone giuridiche, con costi più elevati, lo stesso servizio che può essere svolto  da una persona fisica".
tratto dal sito di Franco Abruzzo
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