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Protezione dei dati e nuove tecnologie nel mondo in trasformazione

06/07/2009

Nella relazione 2008 il Garante della Privacy si è così espresso: “Richiamati i princìpi dell’esercizio del diritto/dovere di informazione e quello di trasparenza dell’attività giudiziaria, i dati relativi a persone oggetto di indagine, di regola, possono essere pubblicati, venendo in rilievo l’interesse pubblico a conoscere i fatti ivi descritti”.

“Tali princìpi sono stati nuovamente ricordati dal Garante della Privacy in relazione altresì alla pubblicazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche o di altro materiale di indagine, rappresentando a tutti i media la necessità di valutare con il massimo scrupolo e con senso di responsabilità la sussistenza dell’interesse pubblico alla eventuale diffusione delle informazioni e raccomandando il più rigoroso rispetto delle leggi in vigore, del codice deontologico e dei princìpi posti a tutela della persona (Comunicato stampa 2 luglio 2008).


In più occasioni è stato lamentato il contenuto diffamatorio di alcune notizie pubblicate. In proposito l’Ufficio ha ricordato che, per questo specifico profilo, non possono essere invocate disposizioni in materia di protezione dei dati personali, bensì altre specifiche forme di tutela (rettifica, risarcimento dei danni, querela) previste dal codice civile, dal codice penale e dalla legge sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47), da far eventualmente valere dinanzi al giudice ordinario”



Sul sito del Garante della Privacy è disponibile il discorso del Presidente Francesco Pizzetti: No a nuove sanzioni penali per i giornalisti


La relazione 2008 “Protezione dei dati e nuove tecnologie nel mondo in trasformazione” è disponibile cliccando qui.



tratto da www.francoabruzzo.it
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