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Registro dei lobbisti: a un anno dall'introduzione la Commissione europea ne propone un migliorament

30/10/2009

La Commissione europea propone di migliorare il registro dei rappresentanti di interessi accreditati presso le istituzioni comunitarie precisando i campi delle attività ed aprendo all’accesso di categorie sottorappresentate.

La Commissione europea ha adottato mercoledì 28 ottobre una comunicazione nella quale riassume le conclusioni che si possono trarre dall’esperienza di un anno di funzionamento del registro dei rappresentanti di interessi (lobbisti) accreditati presso le Istituzioni europee. L’iscrizione in tale registro è diventata ormai una prassi normale per coloro che desiderano interagire con le istituzioni europee. Con oltre 2000 organizzazioni registrate ad oggi, l’approccio adottato un anno fa, che prevede l’iscrizione su base volontaria, si è dimostrato efficace e il registro è diventato una solida base per uno sviluppo futuro. Pur mantenendone i principi fondamentali – carattere facoltativo dell’iscrizione, adesione ad un codice di condotta, livello ragionevole di informazioni finanziarie, dichiarazioni rese dalle organizzazioni anziché da singole persone – la Commissione propone alcuni miglioramenti.


Campo d’applicazione del registro e specifiche categorie di rappresentanti di interessi


Il riesame definisce con maggiore precisione i campi delle attività contemplate dal registro e quindi da prendere in considerazione ai fini delle informazioni finanziarie. La definizione rivista delle attività ammissibili copre le attività dirette di lobbying e i canali indiretti quali le relazioni elaborate da gruppi di riflessione, le piattaforme, i forum o le campagne di sensibilizzazione. Orientamenti supplementari dovrebbero facilitare l’adesione di organizzazioni ancora riluttanti ad iscriversi.


Avvocati e gruppi di riflessione


Due specifiche categorie di rappresentanti di interessi sono tuttora sottorappresentate a un anno dall’introduzione del registro.


Benché siano stati individuati fin dall’inizio tra i destinatari del registro, gli studi legali evitano di iscriversi adducendo il fatto che l’iscrizione al registro violerebbe le regole di appartenenza al loro ordine professionale. La Commissione è convinta che sia possibile registrarsi senza contravvenire alle regole dell’ordine degli avvocati. Per facilitare tale registrazione sono introdotte informazioni complementari volte a precisare la distinzione tra l’attività di consulenza giuridica e quella di lobbying. La Commissione intende proseguire attivamente il dialogo con le associazioni di avvocati per risolvere questo problema.


L’esercizio di revisione del registro conferma l’approccio secondo il quale i gruppi di riflessione (think tanks) dovrebbero esservi iscritti; la definizione proposta precisa infatti che l’influenza indiretta esercitata spesso attraverso l’organizzazione di eventi e di pubblicazioni da parte dei gruppi di riflessione deve essere assimilata a un’attività di lobbying. Per facilitarne la registrazione, è stata introdotta nel registro una specifica categoria al fine di sottolinearne la specificità rispetto ad altri lobbisti.
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