Regolamento del Collegio dei Probiviri, norme di procedura
12/06/2008
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale Ferpi nella riunione di Roma, 16 aprile 2014
Premessa
Il testo del presente Regolamento riprende quanto in precedenza in vigore nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale del 17 giugno 2011,con le modifiche proposte dal Collegio dei Probiviri in data 16 aprile 2014.
I. COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
In base all’articolo 18 dello Statuto sono compiti del Collegio dei Probiviri:
a) vigilare sull’osservanza da parte degli iscritti alla Federazione dello Statuto, dei Codici di Etica, di Comportamento professionale e di autoregolamentazione adottati dalla Federazione e di qualsiasi norma attinente l’esercizio delle attività professionali di Relazioni Pubbliche;
b) adottare provvedimenti disciplinari di richiamo, censura, sospensione oppure radiazione nei confronti di soci ove risultino violazioni al presente Statuto, ai Codici di Etica, di Comportamento professionale e di autoregolamentazione adottati dalla Federazione, nonché di qualsiasi norma attinente l’esercizio delle attività professionali di Relazioni Pubbliche; i predetti provvedimenti vengono evidenziati nel libro dei Soci, con una nota riferita all’iscritto interessato al provvedimento;
c) assicurare, in accordo con la Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione Professionale, l’approfondimento di casi applicativi dei Codici per stimolare e motivare l’attenzione dei soci sui temi di rispettivo interesse;
d) fornire interpretazioni dello Statuto ed intervenire, ove risultino, su inadempienze sugli obblighi previsti dallo Statuto da parte di organi sociali;
e) esprimere parere consultivo al Consiglio Direttivo Nazionale sui regolamenti da adottare di cui alle lettere N), O), P) ed S) dell’art. 9 del presente Statuto;
f) intervenire, su concorde richiesta delle parti iscritte alla Federazione, per comporre eventuali controversie tra soci che possano sorgere in relazione all’esercizio dell’attività professionale;
g) esprimere pareri di congruità su onorari professionali, ove richiesto da iscritti.
A tal fine il Collegio:
1. esercita autonomamente la sua funzione di vigilanza con poteri di indagine e può richiedere agli iscritti informazioni su fatti specifici;
2. compie accertamenti ed atti istruttori sulla base di esposti presentati da iscritti o da parti non iscritte alla Federazione;
3. delibera i provvedimenti motivati di richiamo, censura, sospensione, radiazione nei confronti di iscritti;
4. elabora i casi applicativi sui Codici di Comportamento professionale;
5. delibera in merito ad interpretazioni dello Statuto su richiesta di organi sociali o di singoli iscritti;
6. esprime parere consultivo sulla rispondenza dei regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale ai principi fissati dallo Statuto;
7. richiama gli organi sociali, ove inadempienti, ad assicurare il rispetto di obblighi per loro previsti dallo Statuto;
8. formula, secondo equità, un parere arbitrale su richiesta di parti iscritte per comporre controversie di contenuto professionale tra i soci;
9. valuta le attività di carattere professionale svolte da un iscritto quando l’iscritto richiede di esprimere un parere di congruità sulle modalità di determinazione degli onorari professionali.
II. COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL COLLEGIO
1. Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri effettivi-incluso il Presidente del Collegio – e di tre membri supplenti, eletti dalla Assemblea Generale degli iscritti tra i soci professionisti con almeno dieci anni di iscrizione alla Ferpi. Essi durano in carica per tre anni ai sensi di quanto all’art. 7 dello Statuto e sono rieleggibili.
2. I membri supplenti partecipano a tutte le riunioni del Collegio. Ove ad una riunione del Collegio risulti assente un membro effettivo, il membro supplente eletto con il maggior numero di voti in Assemblea partecipa alle votazioni che si svolgono nel corso della riunione.
3. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a cessare dall’ufficio un membro effettivo del Collegio dei Probiviri, il Collegio si integra con il primo degli eletti tra i membri supplenti. In mancanza di membri supplenti, il Collegio si integra con cooptazione di un socio professionista deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, secondo quanto disposto dal Regolamento di elezione degli organi sociali.
4. Ove nell’ambito del mandato, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare la maggioranza dei membri effettivi del Collegio, si intende decaduto l’intero Collegio; in tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale convoca una Assemblea Generale straordinaria per l’elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri fino al completamento del mandato iniziale.
5. Nella prima riunione successiva alla sua elezione il Collegio elegge tra i propri membri effettivi e supplenti, su proposta del Presidente, il Segretario del Collegio.
III. RIUNIONI DEL COLLEGIO
1. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente secondo necessità per la presa in esame di esposti e per gli adempimenti istruttori nei termini richiesti dalle presenti norme di procedura, nonché per trattare qualsiasi materia in relazione ai compiti del Collegio fissati dalla Statuto.
2. Il Collegio dei Probiviri viene comunque convocato dal Presidente su richiesta di uno qualsiasi dei propri membri effettivi o supplenti o del Presidente della Federazione.
3. La convocazione del Collegio è diramata per iscritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e nell’ordine del giorno è indicato l’elenco dei casi o delle materie all’esame del Collegio nella riunione.
4. In casi urgenti ed eccezionali il Presidente può decidere la convocazione del Collegio con un preavviso ai membri inferiore ai quindici giorni, a mezzo telegramma ricevuto dai membri effettivi e supplenti comunque almeno tre giorni prima della data di riunione con le stesse modalità di convocazione di cui al punto precedente.
5. La riunione del Collegio dei Probiviri può essere convocata e svolgersi in videoconferenza o in conferenza telefonica, eccetto nei casi in cui all’ordine del giorno vi sia l’adozione di provvedimenti disciplinari e si intende valida ove con il Presidente e/o il Segretario del Collegio, partecipino almeno altri tre membri effettivi e/o supplenti del Collegio.
6. Una copia della convocazione del Collegio dei Probiviri con l’elencazione dei casi in esame viene trasmessa in via riservata al Segretario Generale della Federazione responsabile in base all’Art. 13 dello Statuto della conservazione dell’elenco dei soci e di tutti gli atti conseguenti.
7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono trascritte nel libro dei verbali del Collegio e di queste il Presidente del Collegio dei Probiviri riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale, fatta salva la pubblicità dei provvedimenti disciplinari adottati di cui a successivo capitolo e nel rispetto delle norme vigenti della privacy. Il verbale di ogni riunione viene redatto a cura del Segretario del Collegio e controfirmato dal Presidente e, una volta approvato viene trasmesso ai componenti del Collegio, nonché in via riservata al Presidente ed al Segretario Generale della Federazione.
Per ogni atto o delibera che rivesta un carattere disciplinare, il Collegio formula a verbale le motivazioni della decisione adottata.
8. In assenza del Presidente del Collegio, la riunione è presieduta dal membro presente con maggiore anzianità di iscrizione Ferpi.
9. Le decisioni relative all’istruttoria, quelle preliminari in materia disciplinare, nonché in tutte le materie attinenti i compiti del Collegio, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri effettivi e supplenti partecipanti alla riunione. In caso di parità, vale per due il voto del Presidente della riunione.
10. Le sole delibere di provvedimenti disciplinari sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti membri effettivi del Collegio.
11. Le votazioni nell’ambito del Collegio sono a scrutinio palese e ciascun membro, effettivo o supplente, ha diritto di far risultare a verbale le motivazioni del proprio voto.
IV. MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
1. Il Presidente del Collegio, dichiarata aperta la riunione, invita i membri del Collegio partecipanti, effettivi e supplenti, a dichiarare l’assenza di conflitti di interesse e la loro estraneità sui singoli casi e sulle materie all’esame nella riunione.
Ove un membro effettivo o supplente ravvisi la sussistenza di un suo possibile coinvolgimento in un caso all’esame, egli si astiene dal partecipare ai lavori del Collegio per la parte attinente al caso. Egli si astiene altresì dal prendere parte a qualsiasi atto istruttorio attinente allo stesso caso.
2. Tutta la documentazione prodotta dalle parti, soci o terze parti non iscritte alla Ferpi, così come ogni altro documento richiesto dal Collegio alle parti o al Segretario Generale della Federazione, gli atti di perizia o pareri richiesti a periti dal Collegio, la trascrizione delle testimonianze rese dalle parti con appositi verbali da esse sottoscritti, hanno natura e rivestono carattere di riservatezza. La loro custodia presso la sede della Federazione è sotto la responsabilità del Presidente del Collegio.
3. Tutti i documenti di cui al precedente Comma 2 e fatto salvo quanto espressamente indicato nel successivo Comma 4, su specifica decisione del Collegio possono essere presi in visione dai singoli soci interessati al procedimento o dai loro legali o da iscritti alla Federazione che li rappresentano nel procedimento. Non può esserne rilasciata copia.
4. Quando i documenti di cui ai precedenti Comma 2 e 3, sono stati prodotti da terze parti non iscritte alla Federazione, essi si intendono di carattere riservato e confidenziale e sono a disposizione dei soli membri effettivi e supplenti del Collegio. Non può esserne data visione agli iscritti alla Federazione interessati al caso, ai loro legali o ad altri iscritti Ferpi che li rappresentano nel procedimento. Questo fatta salva l’eventuale, espressa autorizzazione delle terze parti su richiesta del Collegio.
V. RICORSI AL COLLEGIO
l. In relazione al compito di vigilare sull’osservanza da parte degli iscritti delle norme fissate dallo Statuto, dai Codici di Etica, di Comportamento professionale e di autoregolamentazione adottati e di qualsiasi altra norma di legge attinente l’esercizio delle attività professionali di Relazioni Pubbliche, la richiesta di intervento del Collegio dei Probiviri si formalizza attraverso un ricorso presentato da un iscritto oppure da una terza parte non iscritta alla Federazione.
Il ricorso espone in forma scritta una descrizione dettagliata dei fatti oggetto della supposta inosservanza degli obblighi da parte di un iscritto e viene corredato di tutti i documenti utili.
2. Il Collegio può prendere in considerazione il ricorso e deliberare l’apertura di una formale istruttoria una volta compiuti gli accertamenti preliminari, solo quando il ricorso sia stato presentato in una data:
a) non oltre il termine perentorio di un massimo di due anni dalla data in cui i fatti e gli inadempimenti agli obblighi risultano accaduti;
b) non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dal momento in cui l’iscritto, oppure la terza parte non iscritta che presenta il ricorso, ha avuto conoscenza di quanto oggetto del ricorso.
3. Il Collegio nello svolgere il suo compito di autonoma vigilanza sull’osservanza da parte degli iscritti delle norme fissate dallo Statuto, dai Codici di Etica, di Comportamento professionale e di autoregolamentazione adottati e di qualsiasi altra norma di legge attinente l’esercizio delle attività professionali di Relazioni Pubbliche, compiuti gli accertamenti preliminari in merito delibera l’apertura di una istruttoria nei confronti del singolo iscritto nel rispetto di quanto richiamato nei precedenti punti 1 e 2 del presente titolo V.
4. Le delibere di interpretazione dello Statuto, su richiesta degli organi sociali o di singoli iscritti, sono assunte dal Collegio una volta ricevuto un ricorso che precisa in forma scritta i riferimenti della interpretazione richiesta che, una volta decisa dal Collegio, si intende vincolante per gli organi sociali e per tutti gli iscritti, fatta salva una differente e nuova interpretazione adottata su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale dalla prima successiva Assemblea generale ordinaria dei Soci.
5. Su richiesta di un iscritto, di un altro organo sociale o sulla base di una propria autonoma iniziativa, il Collegio può valutare il rispetto degli obblighi fissati per ciascun organo sociale dallo Statuto e deliberare un richiamo per i componenti dell’organo sociale interessato affinché essi assicurino il pieno adempimento degli obblighi stessi.
6. Nel caso di richiesta di pronuncia di un parere arbitrale nelle vertenze tra i soci, i soci presentatori del ricorso arbitrale devono formulare le loro specifiche richieste attinenti i fatti oggetto di arbitrato, specificando i termini della pronuncia che si attendono dal Collegio.
7. Su richiesta di un iscritto, il Collegio può esprimere un parere di congruità sulle modalità di determinazione degli onorari professionali attraverso una valutazione delle attività professionali svolte dall’iscritto nel caso specifico e comunque riferita al livello di applicazione richiesto e al tempo dedicato nella fattispecie, agli usi e consuetudini propri del settore.
VI. PROCEDURE DI ESAME DEI RICORSI
1. Ricevuto un ricorso in forma scritta da parte di un socio o di una terza parte non iscritta alla Federazione, oppure su iniziativa di un membro effettivo o supplente del Collegio, in ordine al mancato rispetto da parte di un iscritto dello Statuto, di norme di Codici di Etica, di Comportamento professionale e di autoregolamentazione adottati dalla Federazione e di qualsiasi altra norma attinente l’esercizio delle attività professionali di Relazioni Pubbliche, il Presidente del Collegio pone il ricorso all’ordine del giorno della prima riunione del Collegio.
Ove lo richiedano i termini di prescrizione richiamati nel titolo V comma 2 del presente Regolamento, il Presidente è tenuto a convocare immediatamente il Collegio.
2. Il Collegio dei Probiviri prende in esame i ricorsi di cui nel precedente comma 1 e sulla base di proprie autonome valutazioni sulla possibile fondatezza del ricorso delibera la apertura di una istruttoria formale oppure delibera l’archiviazione per sua manifesta infondatezza e non luogo a procedere.
Nel caso di delibera di archiviazione e non luogo a procedere, la decisione è comunicata al presentatore del ricorso con le relative motivazioni.
La parte proponente del ricorso ha facoltà di ripresentare al Collegio il medesimo ricorso solo se è in grado di produrre una diversa e ulteriore documentazione.
3. Deliberata l’apertura di una istruttoria formale, il Segretario del Collegio provvede immediatamente a darne notifica con lettera raccomandata R/R a:
a) il presentatore del ricorso, sia esso un socio oppure una terza parte non iscritta alla federazione;
b) l’iscritto della Federazione il cui comportamento è stato oggetto del ricorso;
c) il Presidente e il Segretario Generale della Federazione;
Tale notifica fa riferimento al ricorso, precisa gli articoli dello Statuto e dei Codici di Etica e di Comportamento nonché le norme di legge di cui si ravvisa un eventuale possibile violazione.
La stessa notifica invita le parti sub A e sub B a presentare per iscritto le deduzioni entro un termine fissato dal Collegio, nonché a designare, ove lo ritengano necessario, un proprio legale oppure un altro iscritto Ferpi come loro rappresentante nella trattazione del caso.
Tale rappresentante può assistere le parti sub A e sub B nelle audizioni richieste dal Collegio oppure intervenire in sostituzione della parte rappresentata in una audizione. La sostituzione è ammessa solo sulla base di uno specifico mandato rilasciato in forma scritta.
4. Ove il Collegio abbia ricevuto da una delle parti sub A e sub B una comunicazione scritta con cui la parte segnala al Collegio che intende farsi assistere nella trattazione del caso da un legale o da un altro iscritto, il Segretario del Collegio ne dà notifica alle altre parti interessate.
5. Tutte le comunicazioni alle parti interessate nel procedimento, in cui viene richiesta la forma scritta, si intendono possibili anche attraverso e-mail, per altro con richiesta di conferma via e-mail dell’avvenuto ricevimento. Tale forma si intende adottata con la sola eccezione di quelle comunicazioni scritte per cui il presente Regolamento richiede espressamente l’inoltro a mezzo lettera R/R.
6. Le dimissioni di un iscritto nei cui confronti sia stata aperta una istruttoria notificata alle parti e al Segretario Generale della Federazione, se presentate dopo la data di apertura dell’istruttoria, non hanno effetto e non possono essere prese in esame e deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale se non una volta concluso il procedimento con una delibera adottata dal Collegio.
7. Nella stessa riunione in cui il Collegio decide l’apertura di una istruttoria, è facoltà del Collegio di designare tra i propri membri effettivi o supplenti un relatore con l’incarico di provvedere a tutti gli atti relativi alla istruzione del caso.
Il relatore viene delegato dal Collegio a raccogliere testimonianze verbali e scritte e la documentazione acquisibile dalle parti.
Il relatore formula le proprie richieste alle parti in forma scritta, fissando un termine per la produzione della documentazione o di testimonianze. Le audizioni delle parti, all’uopo convocate a mezze lettera raccomandata R/R, avvengono nella sede della Federazione nel giorno e all’ora fissata dal relatore che viene assistito dal Segretario del Collegio o da altro componente che trascrive in un apposito verbale le deposizioni rese dalle parti che lo controfirmano.
8. Su richiesta del relatore o di una delle parti è facoltà del Collegio di deliberare l’affidamento di perizie o la richiesta di pareri legali a periti all’uopo designati dal Collegio.
9. Tutte le spese per perizie o pareri inerenti alla istruttoria di un caso originato da un ricorso sono poste dal Collegio a carico delle parti sulla base delle conclusioni raggiunte.
10. Nell’esame istruttorio il Collegio ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti necessari all’accertamento dei fatti, ma non può demandare l’accertamento dei fatti o il compimento di singoli atti istruttori ad altre persone che non siano membri effettivi o supplenti del Collegio.
11. Ove il Collegio, per procedere all’accertamento di fatti attinenti la trattazione del caso, debba sentire terzi non iscritti alla Federazione o acquisire documenti o deposizioni da tali terzi non iscritti, può rivolgersi ad essi solo a condizione che gli stessi dichiarino per iscritto, in via preliminare, a richiesta del Collegio e/o delle parti interessati al caso, che si mettono liberamente a disposizione del Collegio per tutti gli atti istruttori.
12. Qualunque invito a comparire dinnanzi al Collegio o al relatore rivolto per iscritto ad una delle parti, deve essere trasmesso anche all’altra parte. E’ facoltà del Collegio o del relatore di sentire, ove necessario, anche l’altra parte interessata.
13. Ove una parte, invitata ad intervenire a una audizione oppure a produrre entro un termine fissato una documentazione richiesta dal Collegio o dal relatore, non si presenti all’audizione nella data oppure non produca la documentazione entro i termini, è facoltà del Collegio – se tale assenza o la mancata presentazione della documentazione sono giustificate in forma scritta – di fissare un nuovo termine.
L’assenza o la mancata produzione dei documenti richiesti e non giustificate, danno facoltà al Collegio di procedere nell’istruttoria e nella definizione del caso senza fissare una nuova data di audizione o nuovi termini.
14. Esaurita la fase di istruzione e completata con tutti gli atti la trattazione del caso, il Collegio su richiesta del relatore o per decisione del Presidente del Collegio si riunisce entro 30 giorni per assumere le delibere appropriate secondo fattispecie.
VII. SANZIONI DISCIPLINARI
1. Il Collegio adotta le decisioni disciplinari – richiamo, censura, sospensione o radiazione – oppure delibera di archiviare il procedimento al termine dell’istruttoria ed è tenuto a dare una adeguata motivazione, circostanziata sui fatti oggetto del procedimento, della delibera adottata.
2. Il Collegio delibera i provvedimenti disciplinari – richiamo, censura, sospensione e radiazione – in relazione ai propri autonomi convincimenti ed a quanto emerso nell’istruttoria con una gradualità che tiene conto della gravità specifica della violazione, della occasionalità o della ripetizione di violazione, della non intenzionalità colposa oppure di una colpa particolarmente grave, nonché al caso con riferimento a precedenti decisioni adottate dal Collegio e ad ogni altro elemento di obiettiva valutazione.
3. La decisione adottata dal Collegio dei Probiviri al termine di una istruttoria viene immediatamente notificata alle parti interessate in forma scritta a mezzo R/R e al Segretario Generale della Federazione.
I provvedimenti di richiamo, censura e sospensione sono immediatamente esecutivi a partire dal giorno successivo alla data di notifica. Tali provvedimenti si intendono inappellabili e nessuna delle parti interessate al procedimento, nessun organo e nessun iscritto può formulare un ricorso in merito alla decisione del Collegio.
4. Il provvedimento di radiazione viene adottato dal Collegio ove l’iscritto abbia intenzionalmente:
a) operato in modo da pregiudicare gli scopi oppure violare norme di particolare rilievo dello Statuto della Federazione.
b) pregiudicato con la sua condotta professionale e privata il perseguimento degli scopi oppure di norme di particolare rilievo dello Statuto della Federazione;
c) violato uno o più articoli del Codice di comportamento professionale Ferpi o di Codici di comportamento e di autoregolamentazione professionale adottati dalla Federazione;
d) arrecato una grave danno alla reputazione e all’immagine della Ferpi, delle attività professionali di relazioni pubbliche, oppure di un altro iscritto alla Federazione.
5. Il provvedimento di radiazione viene notificato con le modalità e nei termini richiamati nel comma 1 del presente titolo
VII. Il provvedimento diviene esecutivo e comporta l’immediata cancellazione dell’iscritto dall’elenco dei soci trascorsi sessanta giorni dalla data dell’avvenuta notifica all’interessato che, entro tale termine perentorio può presentare un ricorso motivato al Consiglio Direttivo Nazionale attraverso una richiesta in forma scritta a mezzo lettera R/R al Presidente della Federazione accompagnata dai motivi dell’opposizione e da ulteriore documentazione. La avvenuta presentazione del ricorso sospende la esecutività del provvedimento di radiazione sino alla data in cui il Consiglio Direttivo Nazionale avrà deliberato in merito.
VIII. DECISIONI DEL COLLEGIO IN MATERIE NON DISCIPLINARI
1. Il Collegio, su concorde richiesta presentata in forma scritta da due o più soci iscritti alla Federazione, può deliberare un parere arbitrale per comporre le eventuali controversie tra soci solo in relazione all’esercizio delle rispettive attività professionali.
2. Nel caso sia richiesto un parere arbitrale, il Collegio determina autonomamente le modalità e i termini in cui condurre l’istruttoria, li notifica in forma scritta ai soci interessati, raccoglie testimonianze e documentazione, dispone ove necessario perizie.
3. Tutti i costi al caso richiesti per l’espletamento dell’istruttoria e degli atti necessari si intendono a carico degli iscritti che hanno congiuntamente richiesto l’arbitrato.
4. La decisione arbitrale adottata dal Collegio è immediatamente esecutiva, non è appellabile ed impegna i soci che hanno richiesto l’arbitrato ad accettarla con rinuncia conseguente a qualsiasi ricorso ad organi esterni alla Federazione.
5. Il parere di congruità sulle modalità di determinazione degli onorari professionali adottato dal Collegio viene notificato al socio che lo ha richiesto, che può liberamente utilizzare tale parere nei confronti di terze parti non iscritte ed, ove necessario come perizia/testimonianza in giudizi civili.
IX. “PUBBLICITA’” DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. I provvedimenti disciplinari di richiamo, censura, sospensione, divenuti esecutivi sono oggetto di una relazione del Presidente del Collegio al Consiglio Direttivo Nazionale in cui sono illustrati i fatti, le violazioni rilevate e le motivazioni del provvedimento senza una menzione o riferimento qualsiasi che possa identificare il nome del socio nei cui confronti è stata adottata la sanzione disciplinare.
2. Il provvedimento di radiazione, divenuto esecutivo trascorso sessanta giorni dalla notifica all’interessato senza che l’interessato abbia presentato ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale, viene reso pubblico dal Presidente del Collegio che ne informa il Consiglio Direttivo Nazionale illustrando i fatti, le violazioni rilevate, le motivazioni del provvedimento di radiazione, con menzione del nome del socio nei cui confronti è stata adottata la sanzione.
3. Su richiesta del Collegio dei Probiviri il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare la pubblicazione sull’organo ufficiale della Federazione (FERPINOTIZIE) e/o sul sito della Federazione di note informative sui provvedimenti disciplinari adottati, sempre nel rispetto di quanto richiesto dai commi 1 e 2 del presente titolo VIII.
X. NORMA TRANSITORIA
Viene data altresì al Collegio espressa facoltà di aprire istruttorie e di deliberare sanzioni disciplinari anche su situazioni antecedenti tali termini, che si siano verificate nel biennio precedente all’attuale mandato.