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Regolamento della Commissione di Ammissione e di Verifica della posizione professionale degli iscrit

12/06/2008

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale Ferpi nella riunione di Torino, 5 luglio 2013.

Commissione di Ammissione e di Verifica della posizione professionale degli iscritti Ferpi
Competenze, composizione, procedure
1.1 - Ai fini e ai sensi di quanto disposto agli art. 1, 2, 3, 5, 9 comma o) e 15 dello Statuto della Federazione Relazioni Pubbliche Italiane è istituita la Commissione di Ammissione e Verifica della posizione professionale degli iscritti Ferpi.
1.2 – La Commissione, che opera sulla base del presente Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione:

definisce i programmi dei colloqui degli esami di ammissione per l’iscrizione all’elenco “Soci Professionisti” e all’elenco “Soci Associati”;
predispone, organizza e gestisce le sessioni dei colloqui degli esami di ammissione agli elenchi “Soci Professionisti”, all’elenco “Soci Associati” e le sessioni di verifica della posizione professionale;
propone al Consiglio Direttivo le delibere di ratifica di iscrizione degli iscritti negli elenchi “Soci Professionisti” e “Soci Associati”;
definisce le modalità con cui compiere la verifica del permanere dei requisiti accertati al momento dell’iscrizione dei soci e svolge tutte le attività necessarie all’espletamento della verifica;
propone al Consiglio Direttivo Nazionale le delibere di cancellazione degli iscritti a seguito della verifica della posizione professionale.

1.3 - La Commissione, organo sociale della Federazione, viene nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è composta da 6 membri scelti fra gli iscritti “Soci Professionisti” ai quali si aggiunge il Segretario Generale della Federazione. Essa nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.
1.4 - Il Presidente della Commissione la rappresenta nei confronti degli iscritti e degli altri organi sociali della Federazione e coordina, per il tramite del Segretario Generale della Federazione, l’organizzazione di tutte le attività necessarie per la gestione delle sessioni dei colloqui degli esami di ammissione e di valutazione, nonché la verifica della posizione professionale degli iscritti.
1.5 - Il verbale delle riunioni della Commissione, i verbali di ciascuna sessione dei colloqui degli esami di ammissione e di valutazione, nonché di verifica, con le valutazioni inerenti a ciascun interessato e le decisioni della Commissione, sono redatti dal Segretario Generale della Federazione che assicura la tenuta dell’Elenco dei Soci ed informa ogni interessato sull’esito dei colloqui degli esami di ammissione e sulle valutazioni della Commissione.
1.6 - Il Segretario Generale sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale la delibera di ratifica delle iscrizioni di “Soci professionisti” e “Soci associati” giudicati idonei in ciascuna sessione di esami. Entro trenta giorni dalla delibera di ratifica adottata dal Consiglio Direttivo, il Segretario generale provvede a confermare a ciascun interessato l’avvenuta iscrizione.
1.7 - I verbali delle sessioni dei colloqui degli esami di ammissione e di verifica ed ogni comunicazione di competenza della Commissione predisposta dal Segretario Generale sono controfirmati dal Presidente della Commissione.
1.8 - La Commissione è tenuta a svolgere periodiche sessioni di colloqui di esami di ammissione nella sede della Federazione o in altre sedi, quando risulti un numero congruo di candidati.
1.9 - A ciascuna sessione di colloqui d’esame di ammissione sono ammessi coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione alla Federazione accompagnata dalla documentazione di cui all’art. 3 comma a) (“Soci Professionisti”) e comma b) (“Soci Associati”) dello Statuto della Federazione, come precisato nei Titoli 2 e 3 del presente Regolamento.
1.10 - La data, la sede e il programma della sessione di colloqui d’esame di ammissione o di valutazione a cui ha titolo di partecipare sono notificati a ciascun candidato dal Segretario Generale della Federazione. Alla notifica vengono allegate copie dello Statuto della Federazione, dei codici di autoregolamentazione e del Regolamento della Commissione di ammissione e di verifica.
1.11 - La Commissione completa, nell’arco di tempo determinato dal proprio mandato, le attività di verifica per certificare la posizione professionale degli iscritti Ferpi con riferimento al permanere delle condizioni e dei requisiti di cui agli art. 1 e 3 dello Statuto della Federazione.
1.12 - Gli iscritti sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate per la verifica professionale. La mancata risposta agli atti della Commissione costituisce violazione degli obblighi verso l’Associazione ed è motivo di cancellazione dall’Elenco dei Soci.
1.13 – La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta al Presidente di almeno tre dei suoi componenti per esaminare e deliberare su qualsiasi argomento attinente l’espletamento del proprio mandato.
1.14 - La convocazione delle riunioni della Commissione avviene via mail con almeno quindici giorni di preavviso dalla data di riunione.
1.15 - Le delibere della Commissione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla riunione.
1.16 - La mancata partecipazione non giustificata per iscritto a tre riunioni immediatamente successive della Commissione e/o a sessioni di esami di ammissione e di verifica a cui un componente aveva assicurato la sua presenza, comporta una delibera di decadenza dall’incarico.
1.17 – Qualora per dimissioni, decadenza o altra causa vengano a mancare uno o più componenti della Commissione, la Commissione ha facoltà di proporre nominativi di iscritti “Soci professionisti” al Consiglio Direttivo Nazionale, cui compete la nomina dei componenti della Commissione.
1.18 - Qualora nello stesso tempo abbiano a intervenire dimissioni o proposte di decadenza per quattro o più dei componenti della Commissione, si intende esaurito il mandato della Commissione nel suo insieme ed il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima successiva riunione provvede alla nomina della Commissione.
1.19 – Ogni sessione di colloqui d’esame di ammissione o di verifica risulterà validamente convocata con la presenza del Presidente della Commissione e del Segretario Generale o, in casi di forza maggiore, da loro delegati scelti tra i componenti della Commissione stessa. In ciascuna sessione può essere presente un rappresentante della Sezione territoriale che ospita la sessione.
1.20 - La Commissione opera con un mandato pieno, in un contesto di autonomia organizzativa e finanziaria garantita dalle quote di ammissione, versate dai candidati, che sono gestite dal Tesoriere con riferimento ad uno specifico e distinto centro di costo nel bilancio della Federazione a cui vengono imputati i costi di organizzazione e di gestione delle sessioni dei esami di ammissione e di valutazione nonché di verifica.
1.21 - La Commissione redige periodicamente una Relazione sui fabbisogni formativi rilevati in occasione dei colloqui d’esame destinata agli Organi sociali.
1.22 - La Commissione partecipa in forma consultiva con un suo rappresentante ai lavori della Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione Professionale.
1.23 – La Commissione esaurisce le sessioni di colloqui d’esame trenta giorni prima della data dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, fissata per l’elezione degli Organi sociali, di cui al punto d) dell’art. 7 dello Statuto.
2. Colloqui d’esame per l’ammissione dei “Soci Professionisti”
2.1 - La domanda di iscrizione ai colloqui d’esame per l’ammissione come “Soci Professionisti”, sottoscritta da un socio presentatore ed accompagnata dalla documentazione costituita da un curriculum che illustra le attività professionali svolte, dalle dichiarazioni di terze parti di cui ai successivi commi 2.8 e 2.9 del presente Regolamento, deve essere presentata al Segretario Generale della Federazione che ne verifica la regolarità formale e ne dà conferma al candidato, iscrivendolo alla prima sessione di colloqui d’esame per lui utile.
2.2 - Le sessioni dei colloqui d’esame vengono convocate con un congruo preavviso per i candidati presso la sede della Federazione o altre sedi, quando risulti un numero congruo di candidati.
2.3 - In base a quanto disposto dall’art. 3 comma a) dello Statuto della Federazione, il candidato per l’iscrizione come “Socio Professionista” deve dimostrare di avere esercitato e di esercitare un’attività professionale di relazioni pubbliche in modo unico o preminente, in proprio o in associazione con altri o alle dipendenze di terzi datori di lavoro.
2.4 - L’attività professionale di relazioni pubbliche, unica o preminente, è definita dall’obiettivo di creare, sviluppare e gestire sistemi di relazione con i pubblici nella loro globalità. Essa si esplica attraverso l’ideazione e la gestione di tutte le attività organizzate di comunicazione svolte da singoli, aziende, enti e organizzazioni, privati e pubblici e comporta funzioni di analisi e di ricerca, di pianificazione di programmi riferiti a pubblici, ad argomenti o settori nonché attività di valutazione dei risultati conseguiti.
2.5 - Il candidato deve dimostrare che l’attività professionale di relazioni pubbliche da lui svolta risulta “preminente” con riferimento al tempo dedicato, alle risorse utilizzate oppure ai ricavi in termini di onorari e compensi.
2.5 bis – Per attività professionale di relazioni pubbliche, unica o preminente ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 dello Statuto, si intende anche il solo svolgimento di tali attività in una o più aree di specializzazione, peraltro sempre con carattere di attività unica o preminente quali le:
a) relazioni istituzionali
b) relazioni con i mezzi d’informazione
c) relazioni per la rappresentanza di interessi legittimi
d) relazioni economico-finanziarie
e) relazioni con gli azionisti
f) relazioni con i consumatori
g) relazioni con i pubblici interni
h) gestione con situazioni di crisi/emergenza
i) relazioni con gli stakeholder
l) attività di corporate social responsability.
2.6 – La documentazione dell’attività professionale svolta dal candidato è data da un curriculum illustrativo di una pluralità di programmi di relazioni pubbliche svolti nell’arco di tempo di cinque o tre anni come sotto precisato, accompagnato da dichiarazioni di terze parti (studi e agenzie di relazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici e privati, università ed istituti per l’insegnamento delle relazioni pubbliche) oppure da autocertificazione sottoscritta dal candidato con espresso riferimento a quanto richiamato nel comma a) dell’art. 3 dello Statuto che precisa che

il candidato deve avere svolto da almeno cinque anni, ininterrottamente, la propria attività professionale di relazioni pubbliche in modo unico o preminente;

oppure

il candidato deve avere svolto da almeno tre anni, ininterrottamente, la propria attività professionale di relazioni pubbliche in modo unico o preminente ed essere in possesso di un titolo universitario di laurea in “relazioni pubbliche”, oppure in “scienze della comunicazione” o altro titolo equiparabile conseguito in Italia, oppure nei Paesi membri dell’Unione Europea, oppure in altri Paesi con cui sia in atto un riconoscimento di reciprocità o equipollenza dei diplomi.

oppure

il candidato deve documentare almeno cinque anni di attività di docenza, in forma preminente nella materia di relazioni pubbliche o in materie omogenee presso università ed istituti universitari nonché scuole di specializzazione di relazioni pubbliche, pubbliche e private.

2.7 – Ai fini di consentire una valutazione dei requisiti professionali e dei livelli di professionalità, la Commissione valuta il candidato in relazione ai ruoli, alle mansioni e alle qualifiche con riferimento alle diverse e specifiche posizioni professionali così riassunte:
a) liberi professionisti, titolari e dirigenti di studi ed agenzie di relazioni pubbliche;
b) dirigenti e capi servizio di relazioni pubbliche di aziende, enti pubblici e privati;
c) funzionari e addetti dipendenti di uffici e servizi di relazioni pubbliche in studi ed agenzie specializzate, aziende ed enti;
d) collaboratori con contratti di prestazione professionale, oppure con contratti per progetto od altre modalità contrattuali incaricati di attività di relazioni pubbliche in studi e agenzie specializzate, aziende ed enti, pubblici o privati;
e) docenti di relazioni pubbliche o di materie omogenee presso Istituti Universitari e Scuole di Specializzazione di Relazioni Pubbliche, pubbliche e private.
La documentazione che precisa ruoli, mansioni e qualifiche è data da dichiarazioni di terze parti (studi e agenzie di relazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici e privati, università ed istituti per l’insegnamento delle relazioni pubbliche) oppure da autocertificazione sottoscritta dal candidato.
2.8 - La Commissione, per valutare l’idoneità all’iscrizione, considera le informazioni presentate dal candidato attraverso la domanda, il curriculum professionale e le dichiarazioni allegate in corrispondenza ai requisiti richiesti dallo Statuto.
Attraverso i colloqui d’esame la Commissione prende in considerazione l’esperienza e le qualità professionali con riferimento specifico a ruolo, mansioni e qualifiche del candidato in tema di:

la capacità di analisi, di pianificazione di strategie e la definizione di obiettivi di comunicazione nel quadro delle attività svolte;
la conoscenza su un piano tecnico-operativo di metodologie e strumenti propri di relazioni pubbliche e di altre aree professionali nell’ambito del “mix” di comunicazione;
a conoscenza dei principi di etica e di comportamento professionale dati dai codici di autoregolamentazione adottati dalla Ferpi.

La Commissione prende in considerazione le attitudini nella comunicazione verbale e scritta, nella gestione e nel controllo finanziario, nella motivazione e guida delle risorse umane, comunque riferendosi al ruolo e alle mansioni del candidato.
2.9 - Il candidato ha facoltà di esibire e di illustrare alla Commissione qualsiasi documentazione integrativa rispetto a quanto evidenziato nella domanda, nel curriculum illustrativo delle attività professionali svolte e nelle dichiarazioni di terze parti.
2.10 – Al fine di approfondire le valutazioni di cui al precedente comma 2.8 la Commissione può proporre l’esame e la discussione di “casi” professionali ai singoli candidati o a gruppi di candidati.
2.11 – La Commissione ha facoltà di determinare procedure d’esame del candidato diverse ed in deroga da quelle considerate nel presente Regolamento, in presenza di titoli e di documentazione di particolare rilievo presentati dal candidato. In tali casi la valutazione delle qualifiche professionali del socio deve essere assunta dalla Commissione con voto unanime.
2.12 - La Commissione, valutato l’esito dei colloqui degli esami, propone al Consiglio Direttivo della Federazione la delibera di ratifica dell’iscrizione come “Socio Professionista” del candidato giudicato idoneo.
2.13 - La presentazione della domanda di partecipazione ai colloqui degli esami di ammissione per l’iscrizione dei “Soci Professionisti” comporta il versamento della quota di ammissione, determinata dal Consiglio Direttivo per l’anno corrente e della quota associativa per l’anno sociale di riferimento. La non idoneità all’iscrizione, comporta la restituzione al candidato dell’importo della sola quota associativa.
2.14 - Il candidato iscritto a una sessione di colloqui d’esame di ammissione che giustifichi un proprio sopravvenuto impedimento a partecipare, viene iscritto ad altra sessione di colloqui d’esame di ammissione.
2.15 - Il candidato che viene valutato non idoneo per l’iscrizione come “Socio Professionista”, ha la facoltà di ripresentare domanda di ammissione ai colloqui degli esami di ammissione trascorso un anno dalla sessione in cui è stato valutato non idoneo. Tale facoltà comporta il versamento della quota di ammissione ai colloqui degli esami di ammissione stabilita per la sessione.
2.16 – La Commissione pubblica e aggiorna periodicamente un elenco di fonti – testi, siti web e altro – utili allo svolgimento dei colloqui d’esame dei Soci professionisti, sentito il parere consultivo della CASP.
3. Colloqui d’esame per l’ammissione dei “Soci Associati”
3.1 - La domanda di iscrizione ai colloqui degli esami di ammissione come “Soci Associati”, sottoscritta da un socio presentatore ed accompagnata dalla documentazione costituita da un curriculum che illustra le attività professionali svolte, dalle dichiarazioni di terze parti di cui ai successivi commi 3.3, 3.4 e 3.5 del presente Regolamento, deve essere presentata al Segretario Generale della Federazione che ne verifica la regolarità formale e ne dà conferma al candidato, iscrivendolo alla prima sessione di valutazione per lui utile.
3.2 – Le sessioni dei colloqui d’esame vengono convocate con un congruo preavviso per i candidati nella sede della Federazione o in altre sedi.
3.3 – La domanda di iscrizione ai colloqui d’esame dei candidati “Soci Associati” deve essere corredata da una documentazione che attesti il possesso di quanto alternativamente qui precisato:
a) titolo di laurea in “relazioni pubbliche” o in “scienze della comunicazione” o equiparabile, conseguito in Italia, oppure nei Paesi membri della Comunità Europea, oppure in altri Paesi con cui sia in atto un riconoscimento di reciprocità o equipollenza dei diplomi, accompagnato da una documentazione che dimostri che il candidato ha già iniziato un’attività professionale di relazioni pubbliche nei modi e nei termini previsti dall’art. 1 dello Statuto FERPI.
b) avere iniziato e svolto ininterrottamente da almeno due anni un’attività professionale di RP, in modo unico o preminente, nei termini previsti dall’articolo 1 dello Statuto Ferpi.
3.4 - Il curriculum illustrativo delle attività professionali svolte dal candidato deve essere accompagnato da dichiarazioni di terze parti (studi e agenzie di relazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici e privati, università ed istituti per l’insegnamento delle relazioni pubbliche) oppure da autocertificazione sottoscritta dal candidato.
3.5 - La Commissione valuta la corrispondenza ai requisiti richiesti dallo Statuto delle informazioni presentate dal candidato attraverso la domanda il curriculum professionale e le dichiarazioni allegate. La Commissione valuta attraverso il colloquio di esame le capacità professionali manifestate dal candidato con riferimento a:

la conoscenza su un piano tecnico-operativo di metodologie e strumenti propri di relazioni pubbliche;
la conoscenza dei principi di etica e di comportamento professionale dati dai codici di autoregolamentazione adottati dalla Ferpi.

La Commissione prende in considerazione le attitudini nella comunicazione verbale e scritta, comunque riferendosi al ruolo, ed alle mansioni affidate al candidato.
3.6 – Il candidato ha facoltà di esibire e di illustrare alla Commissione qualsiasi documentazione integrativa rispetto a quanto evidenziato nella domanda, nel curriculum illustrativo delle attività professionali svolte e delle dichiarazioni di terze parti.
3.7 – La Commissione ha facoltà di determinare procedure di esame del candidato diverse ed in deroga da quelle considerate nel presente Regolamento, in presenza di titoli e di documentazione di particolare rilievo presentati dal candidato.
3.8 – La presentazione della domanda di partecipazione ai colloqui d’esame per l’iscrizione come “Soci Associati” comporta il versamento di una quota di ammissione, determinata dal Consiglio Direttivo per l’anno corrente e della quota associativa per l’anno sociale di riferimento. La valutazione di non idoneità all’esame comporta la restituzione al candidato dell’importo della sola quota associativa.
3.9 – Il candidato che viene valutato non idoneo nel colloquio di esame per l’iscrizione come “Socio Associato”, ha la facoltà di ripresentare domanda di ammissione ai colloqui d’esame trascorso un anno dalla sessione in cui è stato valutato non idoneo. Tale facoltà comporta il versamento della quota di ammissione richiesta per la sessione.
3.10 – Il “Socio Associato”, una volta maturati i requisiti previsti dallo Statuto, può richiedere di partecipare agli esami di ammissione agli elenchi dei “Soci Professionisti”. Il “Socio Associato”, per partecipare agli esami di ammissione come “Socio Professionista”, dovrà presentare la documentazione prevista dal presente Regolamento nonché l’attestazione da parte della CASP di aver adempiuto agli obblighi di aggiornamento professionale necessari.
3.11 - Il socio iscritto come “Socio Associato”, che sia giudicato non idoneo per l’iscrizione come “Socio Professionista”, mantiene la sua iscrizione come “Socio Associato”.
3.12 – La Commissione pubblica e aggiorna periodicamente un elenco di fonti – testi, siti web e altro – utili per la preparazione dei candidati a sostenere i colloqui d’esame dei Soci Associati, sentito il parere consultivo della CASP.
4. Cessazione o sospensione dell’attività professionale di relazioni pubbliche
4.1 – I “Soci Professionisti” iscritti da almeno 10 anni ininterrottamente e che abbiano cessato o sospeso di svolgere l’attività professionale di relazioni pubbliche di cui all’art. 1 dello Statuto, possono presentare domanda per trasferire la propria iscrizione in apposito elenco.
4.2 – La domanda di cui al precedente 4.1 viene istruita dal Segretario Generale della Federazione che verifica la posizione associativa del richiedente e la sottopone per opportuna valutazione alla Commissione di Ammissione e di Verifica.
4.3 – La Commissione, accertato il permanere dei requisiti richiesti dallo Statuto e valutata la pregressa posizione associativa dell’interessato in relazione agli obblighi previsti dallo Statuto, propone al Consiglio Direttivo della Federazione, tramite il Segretario Generale, la delibera di trasferimento dell’iscrizione nell’apposito elenco.
4.4 – I Soci che, iscritti per almeno 10 anni ininterrotti negli elenchi dei ‘Soci Professionisti’ e che avendo cessato o sospeso l’attività professionale di Relazioni Pubbliche di cui all’art. 1 dello Statuto, abbiano fatto domanda di essere iscritti nell’apposito elenco previsto dallo Statuto all’art. 3 ultimo comma, possono chiedere il reintegro nell’elenco ‘Soci Professionisti’ mediante autocertificazione della loro nuova posizione professionale (oppure della ripresa della loro attività professionale di Relazioni Pubbliche), che sarà valutata dalla Commissione Ammissione e Verifica che si riserva la facoltà di richiedere un colloquio di approfondimento.
5. Verifica della posizione professionale degli iscritti
5.1 – La Commissione è tenuta a svolgere, nei termini del proprio mandato, le attività di verifica del permanere dei requisiti a suo tempo valutati per l’iscrizione negli elenchi dei “Soci Professionisti”e dei “Soci Associati” effettuando ogni tre anni la verifica della posizione professionale di ciascun iscritto.
5.2 – L’attività di verifica attiene ad un adeguato svolgimento di attività professionali di relazioni pubbliche, in modo unico o preminente, nei tre anni precedenti la data di verifica.
5.3 – L’accertamento ha per oggetto quanto espressamente richiamato nel presente Regolamento negli art. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.4, 3.5, 3.6.
5.4 – Gli iscritti hanno facoltà di esibire e di illustrare qualsiasi documentazione integrativa utile ad evidenziare le attività professionali svolte e di produrre dichiarazioni di terze parti o di autocertificare quanto opportuno.
5.5 – Per espletare le attività di verifica, la Commissione si avvale di un questionario sottoscritto dal socio come autocertificazione di quanto dichiarato e di valutazioni condotte eventualmente attraverso incontri di verifica.
5.6 – Gli incontri di verifica si svolgono nell’ambito di sessioni di verifica che sono convocate con un congruo preavviso per i soci presso la sede della Federazione o in altre sedi disponibili.
5.7 – La Commissione ha facoltà di determinare procedure di verifica della posizione professionale degli iscritti diverse ed in deroga da quelle considerate nel presente Regolamento, in presenza di titoli e di documentazione di particolare rilievo del socio interessato.
5.8 – Ove la Commissione, nell’espletare le attività di verifica, abbia a constatare che un iscritto non ha esercitato per tre anni consecutivi prima della data di verifica l’attività professionale di relazioni pubbliche nei modi e nei termini previsti dall’art. 1 dello Statuto, oppure non risulti il permanere dei requisiti richiesti dallo Statuto, ne dispone la cancellazione dal relativo Elenco e, tramite il Segretario Generale, presenta la delibera di ratifica della cancellazione al Consiglio Direttivo della Federazione. Questo ove e se al socio non si applica quanto disposto dal Titolo 4 del presente Regolamento.
Norma transitoria
Il presente Regolamento sostituisce il testo adottato e deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale Ferpi nella riunione di Roma del 17 giugno 2011 ed entra in vigore nella stessa data in cui viene approvato il Verbale della riunione del CDN del 24 giugno 2013.
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