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Riconoscimento professionale, adagio andante ma non troppo

22/03/2005

Venerdì 11 marzo il Governo in sede di approvazione del decreto sulla "Competitività" ha introdotto un comma che prevede il riconoscimento delle associazioni professionali non riconosciute. Una nota di Fabio Bistoncini e una di Attilio Consonni.

Dal decreto legge in materia di competitività un primo passo avanti (forse).Dopo molti tentennamenti, passi avanti, rapide inversioni di rotta, alla fine il testo del decreto legge in materia di competitività è stato approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. Un provvedimento complesso, che contiene una molteplicità di norme assai diverse tra loro, e che, in aggiunta, verrà completato da un disegno di legge che, secondo voci di corridoio, dovrebbe poi confluire, attraverso un maxi emendamento, all'interno del decreto stesso.Abile escamotage questo, individuato dagli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio, per superare il vaglio da parte della Presidenza della Repubblica in materia di sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza. All'interno del decreto è stata inserita la tanto attesa normativa sul riordino delle professioni (articolo 2) che prevede, al comma 8, che "le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, possono essere riconosciute".La norma dunque definisce la possibilità del riconoscimento per le professioni che non coincidono con quelle già svolte tipicamente dagli ordini professionali. Un testo che prevede inoltre, al comma precedente, l'impossibilità di creare nuovi ordini a meno che sia riconosciuta la necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.Viene così confermata l'impostazione originaria del più ampio disegno di legge Vietti, mai approvato dal Consiglio dei Ministri, che si fondava sul c.d. impianto duale, e cioè sulla compresenza degli attuali Ordini professionali e le associazioni riconosciute.Cosa comporta, dunque, l'attuale normativa, per la nostra associazione?Sicuramente un passo avanti, anche se vi sono alcune difficoltà interpretative. Il passo avanti infatti è determinato dal fatto che, per la prima volta, è stato sancito il principio della possibilità del riconoscimento professionale. Un dato non da poco e non trascurabile.La disciplina però è poco chiara laddove non specifica le modalità con cui si potrà attuare l'emersione giuridica delle associazioni. Non vengono dunque individuate né le finalità, né le procedure, né l'autorità, né tantomeno le condizioni per arrivare al tanto sospirato riconoscimento. Non essendo contenuta in una delega al Governo, la norma, proprio per la sua genericità, non appare sufficiente a "orientare" la volontà futura del legislatore.Ovviamente, durante il percorso parlamentare il decreto legge potrà essere modificato per essere "giuridicamente sostenibile" e delineare gli intendimenti del Governo (e delle Camere) in materia di professioni. Sugli sviluppi, ovviamente, vi terremo informati e come FERPI veicoleremo al decisore pubblico i nostri "desiderata".Fabio Bistoncini 


Una nota di Attilio Consonni - Presidente Commissione Esami e Verifica della FerpiIl D.d.L. , approvato venerdì 11 marzo attua i principi di una Direttiva della allora Comunità  Europea a cui si è largamente ispirato il D.d.L. di  "Riforma del Diritto delle Professioni intellettuali", il cosiddetto D.d.L. Vietti , in cui nel Titolo III, gli articoli 33, 34, 35 e 36 fissano i requisiti per attribuire il riconoscimento giuridico alle associazioni.
Il Palamento, entro 60 giorni  dovrà convertire in legge il D.d.L . e,  concluso questo itinerario. già entro il prossimo mese di maggio, è prevedibile la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con il conseguente avvio dei provvedimenti e delle procedure di attuazione.
La Ferpi, fin dalla sua costituzione nel 1970, ha richiesto il riconoscimento giuridico delle attività professionali di RP.- Il riconoscimento giuridico della nostra Associazione, della Ferpi, legittima a svolgere i compiti affidati dalla legge alle associazioni riconosciute e, di fatto, porta ad un sostanziale riconoscimento delle attività professionali di RP identificate dalla Ferpi e di cui la Ferpi assicura la rappresentanza.
Non nasce da questo riconoscimento un obbligo per chi svolge un'attività professionale di relazioni pubbliche ad associarsi alla Ferpi, in quanto l'esercizio di una attività professionale rimane libero per chiunque, ma è indubbiamente vero che l'iscrizione come "socio professionista" alla Ferpi  avrò un valore "erga omnes" di tutela e di garanzia sulla qualità delle prestazioni professionali svolte. Questo perché il "socio professionista " diventa tale attraverso esami che ne accertano le capacità professionali in relazione a metodologie e standard identificati dall'associazione, sulla base di requisiti il cui permanere nel tempo rispetto all'iscrizione è oggetto di una verifica periodica. Altrettanto decisivo, sotto il profilo della "legittimazione", l'obbligo dell'aggiornamento professionale , oggi previsto per i soci professionisti con la partecipazione a seminari di aggiornamento e di specializzazione, ogni tre anni.
Il lungo percorso compiuto dalla Ferpi sui temi del riconoscimento giuridico, in quasi 35 anni, ha visto negli anni '90 la Ferpi operare con altre associazioni professionali nell'ambito del Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro, il CNEL, per definire standard e requisiti che oggi risultano alla base del D.d.L. Vietti e del riconoscimento delle associazioni non riconosciute  formulato dal Governo nel D.d.L. sulla competitività.
Per approfondimenti sul riconoscimento giuridico delle RP in Italia leggi questo documento.
Attilio Consonni
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