Storia Ferpi: il riconoscimento giuridico delle relazioni pubbliche
08/07/2010
La questione del riconoscimento giuridico attraversa tutta la storia della Ferpi, dal 1970 ad oggi e può essere individuata nel testo unificato delle proposte di legge n. 148, n. 571 e n. 2983 presentato alla Commissione lavoro della Camera dei deputati il 7 maggio 1986.
“Nei lunghi anni, dal 1970 ad oggi, mi sono convinto che le ragioni ed il motivo principale del cammino percorso, della capacità che la Ferpi ha indubbiamente saputo dimostrare di consolidarsi e di crescere come punto di riferimento per tutti coloro che svolgono le attività professionali di Relazioni pubbliche nel nostro paese, sono in primo luogo nella sua capacità di operare come un’associazione professionale, pur se non riconosciuta e non regolamentata, attraverso le “regole del gioco” decise dai Soci fondatori con l’Atto Costitutivo e lo Statuto e con le norme di attuazione dettate dai regolamenti che disciplinano le attività e le procedure dei diversi organi sociali”; nelle parole di Attilio Consonni si individua l’attualità di un tema, quello del riconoscimento giuridico delle attività professionali, che attraversa tutta la storia dell’Associazione.
Presentiamo il testo di accordo che unifica le proposte di legge n. 148, n. 571 e n. 2983 portato alla Commissione lavoro della Camera dei deputati il 7 maggio 1986 in cui si richiedeva il riconoscimento delle relazioni pubbliche con la richiesta di trasferimento in sede legislativa.
di Francesco Scarpulla
Art. 1 (Nozioni dell’attività professionale di relazioni pubbliche)
1. Ai fini della presente legge svolge attività professionale di relazioni pubbliche colui che, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ovvero in qualità di amministratore, dirigente o dipendente di un’impresa avente come oggetto di attività l’esercizio per conto terzi delle relazioni pubbliche, collabori in modo continuativo o prevalente con enti, società, imprese o persone fisiche nella programmazione, progettazione, direzione o esecuzione di iniziative finalizzate, alternativamente o congiuntamente tra loro:
a) ad informare il pubblico sull’organizzazione, l’attività o i programmi del soggetto committente al fine di promuovere l’immagine;
b) a consentire la conoscenza, da parte del soggetto committente, dell’opinione del pubblico sull’organizzazione, l’attività o i programmi del soggetto stesso;
c) a creare, stabilire e sviluppare i rapporti tra il soggetto committente e la comunità, tramite gli opportuni mezzi di comunicazione e l’organizzazione di attività specifiche dirette a tal fine;
d) a rappresentare gli interessi del soggetto committente o del datore di lavoro presso gli organi centrali e periferici dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici,
anche al fine di un rapporto informativo reciproco.
2. Ai fini della presente legge non è considerata attività professionale di relazioni pubbliche quella svolta da amministratori, dirigenti o dipendenti di enti pubblici, associazioni, società, imprese, quando tale attività si svolga fuori dell’ambito delle funzioni di un organo o ufficio interno di dette organizzazioni a ciò specificatamente ed esclusivamente preposto.
Art. 2 (Elenco professionale)
Chiunque intenda svolgere professionalmente attività di relazioni pubbliche deve chiedere l’iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Commissione di cui all’art. 7. A detto elenco possono essere iscritti:
1. coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge possono dimostrare con documentazione rilasciata dal committente o datore di lavoro di svolgere attività di relazioni pubbliche;
2. coloro i quali, dopo l’entrata in vigore della presente legge, intendono svolgere professionalmente attività di relazioni pubbliche; in tal caso, la relativa documentazione deve essere presentata entro un anno dalla data di iscrizione, pena la cancellazione dall’elenco.
I requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al primo comma sono:
a) che il soggetto richiedente abbia compiuto la maggiore età;
b) che il soggetto richiedente non abbia subito nell’ultimo decennio condanne penali definitive per reati contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o contro la moralità pubblica e il buon costume;
c) che il soggetto richiedente goda dei diritti civili e non sia stato interdetto dai pubblici uffici;
d) che il soggetto richiedente non sia stato cancellato dall’elenco a norma degli artt. 8 e 9 nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione.
Nell’elenco di cui al primo comma devono essere indicati i dati anagrafici di ciascun iscritto, nonché il rispettivo domicilio professionale, distinto dal luogo di abituale dimora, e le successive modificazioni.
Art. 3 (Correttezza professionale)
Nello svolgimento della sua attività, il professionista di relazioni pubbliche deve adoperarsi per garantire il pieno rispetto dei diritti della persona e la genuinità del flusso di informazioni tra il soggetto committente ed il pubblico. Deve in particolare:
1. astenersi da qualsiasi iniziativa o attività che violi il diritto delle persone alla riservatezza, all’immagine, o al nome, o che rechi loro molestia;
2. astenersi dal fare uso di informazioni o commenti falsi o che possano trarre in inganno chi ne è destinatario;
3. curare che ogni iniziativa di relazioni pubbliche sia chiaramente qualificata come tale nelle pubblicazioni, trasmissioni, comunicazioni scritte o verbali, attraverso le quali l’iniziativa stessa si svolge;
4. curare che nelle pubblicazioni, trasmissioni, comunicazioni scritte o verbali, attraverso le quali si svolge un’iniziativa di relazioni pubbliche, sia chiaramente indicato il soggetto committente o datore di lavoro, dal quale o nell’interesse del quale l’iniziativa stessa è stata promossa;
nei sondaggi di opinione astenersi dall’applicare qualsiasi pro cedura o metodo di rilevazione ed elaborazione dei dati che tenda a una falsificazione del risultato, nonché fornire al committente o datore di lavoro e agli organi di informazione che ne dovessero pubblicare i risultati, tutte le informazioni richieste sul periodo della rilevazione sul campione rappresentativo, nonché sul metodo stesso.
Art. 4 (Obblighi di informazione)
Il professionista di relazioni pubbliche deve informare, se richiesto, ognuno dei suoi committenti della identità di ognuno degli altri suoi committenti. Egli deve inoltre informare il proprio committente, o datore di lavoro, di qualsiasi compenso o premio eventualmente ricevuto, per l’opera svolta nel suo interesse, da terzi.
Art. 5 (Segreto professionale)
Il professionista di relazioni pubbliche è obbligato al segreto professionale nei confronti del suo committente a norma dell’art. 622 del Codice penale, sulle notizie riservate che quest’ultimo gli abbia comunicato in funzione dell’attività di relazioni pubbliche, con specifica richiesta di non divulgazione.
Art. 6 (Esercizio abusivo della professione di relazioni pubbliche)
Qualora una delle attività di cui all’art. 1 della presente legge venga svolta da soggetti non iscritti all’elenco dei professionisti di relazioni pubbliche si applicano le disposizioni di cui all’art. 348 del Codice penale.
Art. 7 (Commissione per la tenuta dell’elenco)
Ai fini della tenuta dell’elenco di cui all’art. 2, del controllo sul rispetto delle norme di deontologia professionale da parte degli iscritti, è istituita una Commissione composta da:
a) un magistrato con grado di consigliere di Cassazione, con funzioni di presidente;
tre membri, eletti dagli iscritti nell’elenco di cui all’art. 2, secondo modalità determinate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In sede di prima applicazione della presente legge i tre membri vengono scelti tra le persone designate dalle associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei professionisti di relazioni pubbliche, che abbiano svolto correttamente per almeno cinque anni attività di relazioni pubbliche con carattere di continuità e prevalenza rispetto ad altre attività professionali;
c) tre membri dal CNEL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
d) un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzione di segretario.
Ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera b) del comma precedente, dovrà essere verificata la coerenza dello statuto di ciascuna associazione rispetto ai principi di deontologia professionale contenuti nella presente legge.
I componenti della Commissione sono nominati e sostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Commissione ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che procura quanto necessario per il suo funzionamento. La Commissione dura in carica tre anni.
Art. 8 (Sanzioni)
La Commissione, di cui all’articolo precedente, adotta nei confronti di chi violi le norme di correttezza professionale contenute negli artt. 3, 4 e 6 le seguenti sanzioni:
1) ammonizione;
2) censura;
3) sospensione dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 2;
4) cancellazione dall’elenco stesso.
Le sanzioni devono essere motivate.
Le sanzioni più gravi possono essere adottate anche nei confronti di chi non abbia subìto in precedenza sanzioni minori, e nei casi di recidiva in infrazioni già punite con sanzioni minori.
La sanzione della censura viene eseguita mediante pubblicazione del provvedimento e della relativa motivazione nei giornali, riviste o trasmissioni televisive o radiofoniche, indicati nel provvedimento stesso. Le spese della pubblicazione sono poste a carico del soggetto al quale la sanzione è stata inflitta; possono tuttavia essere anticipate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
La sospensione dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 2 può essere disposta per periodi di durata non inferiore a 30 giorni e non superiore ad un anno.
Art. 9 (Procedimento per l’adozione delle sanzioni)
La Commissione di cui all’art. 7 avvia il procedimento per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 su proposta di uno dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’avviso di apertura del procedimento, con l’indicazione precisa dell’infrazione per la quale si procede, deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario a tutti coloro ai quali l’infrazione stessa sia imputabile. Con l’avviso devono essere anche notificate la data e l’ora della seduta della Commissione nella quale il caso verrà discusso; tra tale data e la data della notificazione devono trascorrere almeno quindici giorni liberi.
Coloro contro i quali è stato avviato il procedimento hanno diritto ad essere sentiti, anche con l’assistenza di un avvocato o altro difensore, e possono presentare alla Commissione memorie scritte.
Dello svolgimento della seduta viene redatto verbale, che deve rimanere a disposizione del pubblico.
Il provvedimento è deciso dalla Commissione a maggioranza dei presenti; esso è nullo se alla seduta ed alla decisione hanno partecipato meno dei tre quinti dei membri della Commissione, o non ha partecipato il presidente. Il provvedimento viene immediatamente notificato a coloro contro i quali si è proceduto, a mezzo di ufficiale giudiziario, e può essere impugnato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
L’esecuzione della sanzione della censura, della sospensione o della cancellazione deve avvenire non prima di sessanta giorni e non oltre novanta giorni dalla data della notificazione, salvo il caso di provvedimento sospensivo del tribunale amministrativo regionale competente.
Delle sanzioni adottate viene tenuto un pubblico registro a cura della Commissione.
Art. 10 (Cancellazione dall’elenco professionale)
Deve essere cancellato dall’elenco di cui all’art. 2 chi non eserciti con continuità l’attività professionale.
La cessazione dell’esercizio continuativo dell’attività professionale si presume quando in due anni consecutivi l’iscritto abbia denunciato un reddito annuo professionale imponibile ai fini dell’IRPEF mediamente inferiore a lire sei milioni annui. Non è ammessa la prova contraria.
Il limite di reddito di cui al comma precedente è rivalutato ogni anno, a partire dal l ° gennaio successivo all’entrata in vigore della presente legge, in base all’indice calcolato dall’ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell’industria.
Tutti gli iscritti all’elenco di cui all’art. 2 sono tenuti, a pena della sospensione dell’iscrizione, a trasmettere alla Commissione nazionale di controllo copia fotostatica della propria dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF, entro trenta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per i primi due anni successivi alla prima iscrizione nell’elenco; non si applicano, altresì quando il requisito di cui al secondo comma sia venuto meno in conseguenza di impedimento dell’attività professionale derivante da malattia o infortunio adeguatamente documentati.
La cancellazione è disposta, inoltre, quando venga meno uno dei requisiti per l’iscrizione di cui al terzo comma dell’art. 2.
Art. 11 (Disciplina delle attività di pubbliche relazioni nei confronti di organi legislativi o amministrativi)
I soggetti che, ai sensi dell’art. 1, svolgano, per incarico di enti, imprese o persone fisiche, attività di pubbliche relazioni nei confronti del Parlamento, del Governo, di Consigli o Giunte regionali provinciali o comunali, o di organi amministrativi territoriali, ovvero di singoli membri di tali organi, sono tenuti ad iscriversi in appositi registri istituiti presso ciascuno degli organi suddetti, indicando le generalità e la natura del committente o datore di lavoro; sono inoltre tenuti a denunciare qualsiasi omaggio o beneficio di valore eccedente 1 milione di lire offerti nell’esercizio della propria attività dai membri dei suddetti organi o loro familiari, indicandone l’ammontare e la destinazione, e chiedendone l’annotazione nel registro al quale sono iscritti.
Gli articoli precedenti:
Storia Ferpi: il riconoscimento giuridico delle associazioni professionali
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Storia Ferpi: verso l’affermazione di un’opinione collettiva
Storia Ferpi: la “Dichiarazione dei Diritti del Consumatore”
Storia Ferpi: dalla pubblicità verso le Rp
Storia Ferpi: dagli anni ’90 al nuovo millennio
Storia Ferpi: le attività tra il 1993 ed il 1995
Storia Ferpi: progetti e iniziative dei primi anni Novanta
Storia Ferpi: la FERPI negli ultimi anni Ottanta
Storia Ferpi: le iniziative tra il 1983 ed il 1985
Storia Ferpi: i primi anni Ottanta
Storia Ferpi: la fine degli anni settanta
Storia Ferpi: la seconda parte degli anni settanta, i Convegni di Roma 1976 e Genova 1978
Storia Ferpi: 1970-1975, i primi cinque anni di Ferpi
Storia Ferpi: 16 maggio 1970, nasce la Ferpi
40 anni fa nasceva Ferpi
(con un un articolo storico di Paese Sera a firma di Toni Muzi Falconi)