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Codice di Bruxelles per la condotta dei Public Affairs a livello internazionale 2007

17/06/2008
PREMESSO il Codice di Venezia del 1961 e il Codice di Atene del 1965 adottati dalla International Public Relations Association (IPRA), che specificano entrambi un impegno di condotta etica da parte dei relatori pubblici a livello internazionale;


PREMESSO che il Codice di Atene vincola i relatori pubblici al rispetto della Carta delle Nazioni Unite che riafferma “la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana”;


PREMESSO che il Codice di Atene vincola i relatori pubblici al rispetto dei principi e delle regole morali della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”;


PREMESSO che i Public Affairs rappresentano una disciplina adottata dai relatori pubblici;


PREMESSO che la condotta dei Public Affairs assicura alle autorità pubbliche l’esistenza fondamentale di una rappresentanza democratica;


il presente Codice di Bruxelles è un codice di condotta etica valido a livello internazionale per i relatori pubblici, professionisti che gestiscono i Public Affairs e interagiscono con le autorità pubbliche, compresi gli staff e i rappresentanti pubblici.


Nella condotta dei Public Affairs, i relatori pubblici si impegnano a rispettare i seguenti principi:


1. Integrità .


Agire sempre con onestà e integrità in modo da ottenere la fiducia di coloro con cui si viene a contatto;


2. Trasparenza.


Essere aperti e trasparenti nel dichiarare nome, ente e interesse che si rappresenta;


3. Dialogo.


Instaurare le condizioni morali, psicologiche e intellettuali alla base del dialogo e riconoscere i diritti di tutte le parti coinvolte ad affermare le proprie argomentazioni e ad esprimere le proprie opinioni;


4. Attendibilità .


Prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire la verità e l’attendibilità di tutte le informazioni fornite alle autorità pubbliche;


5. Falsità .


Non diffondere deliberatamente informazioni false o tendenziose, cercando in tutti i modi di evitare comportamenti anche involontari e correggendo tempestivamente eventuali atti di questa natura;


6. Inganno.


Non ottenere informazioni dalle autorità pubbliche con mezzi ingannevoli o disonesti;


7. Riservatezza.


Rispettare la natura riservata delle informazioni ricevute;


8. Influenza.


Non proporre o intraprendere azioni che costituirebbero un’influenza inopportuna sulle autorità pubbliche;


9. Tangenti.


Non offrire o dare, né direttamente né indirettamente, doni di natura finanziaria o di altra natura ai membri delle autorità pubbliche o ai rappresentanti pubblici;


10. Conflitto di interesse.


Evitare qualsiasi conflitto di interesse professionale e, laddove si dovesse verificare, renderlo noto alle parti interessate;


11. Lucro.


Non vendere a terzi a scopo di lucro copie di documenti ottenuti dalle autorità pubbliche;


12. Impiego.


Impiegare solo personale delle autorità pubbliche soggetto alle regole e alle esigenze di riservatezza di tali autorità.


Sanzioni.


I relatori pubblici dovranno collaborare con gli altri membri per far rispettare il presente Codice e accettano di osservare e di contribuire all’applicazione delle procedure disciplinari dell’IPRA a fronte di eventuali violazioni del presente Codice
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