Codice di Bruxelles per la condotta dei Public Affairs a livello internazionale 2007
17/06/2008
PREMESSO il Codice di Venezia del 1961 e il Codice di Atene del 1965 adottati dalla International Public Relations Association (IPRA), che specificano entrambi un impegno di condotta etica da parte dei relatori pubblici a livello internazionale;
PREMESSO che il Codice di Atene vincola i relatori pubblici al rispetto della Carta delle Nazioni Unite che riafferma “la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana”;
PREMESSO che il Codice di Atene vincola i relatori pubblici al rispetto dei principi e delle regole morali della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”;
PREMESSO che i Public Affairs rappresentano una disciplina adottata dai relatori pubblici;
PREMESSO che la condotta dei Public Affairs assicura alle autorità pubbliche l’esistenza fondamentale di una rappresentanza democratica;
il presente Codice di Bruxelles è un codice di condotta etica valido a livello internazionale per i relatori pubblici, professionisti che gestiscono i Public Affairs e interagiscono con le autorità pubbliche, compresi gli staff e i rappresentanti pubblici.
Nella condotta dei Public Affairs, i relatori pubblici si impegnano a rispettare i seguenti principi:
1. Integrità .
Agire sempre con onestà e integrità in modo da ottenere la fiducia di coloro con cui si viene a contatto;
2. Trasparenza.
Essere aperti e trasparenti nel dichiarare nome, ente e interesse che si rappresenta;
3. Dialogo.
Instaurare le condizioni morali, psicologiche e intellettuali alla base del dialogo e riconoscere i diritti di tutte le parti coinvolte ad affermare le proprie argomentazioni e ad esprimere le proprie opinioni;
4. Attendibilità .
Prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire la verità e l’attendibilità di tutte le informazioni fornite alle autorità pubbliche;
5. Falsità .
Non diffondere deliberatamente informazioni false o tendenziose, cercando in tutti i modi di evitare comportamenti anche involontari e correggendo tempestivamente eventuali atti di questa natura;
6. Inganno.
Non ottenere informazioni dalle autorità pubbliche con mezzi ingannevoli o disonesti;
7. Riservatezza.
Rispettare la natura riservata delle informazioni ricevute;
8. Influenza.
Non proporre o intraprendere azioni che costituirebbero un’influenza inopportuna sulle autorità pubbliche;
9. Tangenti.
Non offrire o dare, né direttamente né indirettamente, doni di natura finanziaria o di altra natura ai membri delle autorità pubbliche o ai rappresentanti pubblici;
10. Conflitto di interesse.
Evitare qualsiasi conflitto di interesse professionale e, laddove si dovesse verificare, renderlo noto alle parti interessate;
11. Lucro.
Non vendere a terzi a scopo di lucro copie di documenti ottenuti dalle autorità pubbliche;
12. Impiego.
Impiegare solo personale delle autorità pubbliche soggetto alle regole e alle esigenze di riservatezza di tali autorità.
Sanzioni.
I relatori pubblici dovranno collaborare con gli altri membri per far rispettare il presente Codice e accettano di osservare e di contribuire all’applicazione delle procedure disciplinari dell’IPRA a fronte di eventuali violazioni del presente Codice