Redazione
L’iscrizione all’albo dei giornalisti elenco professionisti e il rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione non determinano automaticamente la natura giornalistica della professione se questa di fatto è quella di addetto alle relazioni pubbliche. La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai contributi di un giornalista dell’ex Provincia di Trieste, dando così ragione alla Regione Friuli Venezia Giulia.
L’attività di Relazioni Pubbliche non rientra nell’ambito del giornalismo. E l’INPGI, l’istituto di Previdenza privato dei Giornalisti, non può pretendere che i contributi di un professionista con lavoro subordinato nella Pubblica Amministrazione vadano nelle proprie casse.
Non è solo la posizione dei Comunicatori e delle maggiori associazioni di rappresentanza del settore (ReteCoM), ma è una sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 7215 del 15 marzo 2021 (Presidente Umberto Berrino, Relatore Rossana Mancino) che ha motivato che il professionista impiegato nella provincia del Friuli Venezia Giulia “... era solo addetto alle pubbliche relazioni e l’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti e il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Provincia non determinavano automaticamente la natura giornalistica delle mansioni svolte e comprovato, peraltro, alla stregua delle risultanze istruttorie, che l’incarico di addetto all’ufficio stampa fosse rivestito da altra persona…”.