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Documento CERP "Public Affairs"

17/06/2008
La “Carta Europea ” Per Il Public Affairs (Cerp)


Principi generali


1) nell’esercizio della sua attività professionale lo specialista di Public Affairs deve dimostrare onestà, integrità intellettuale e lealtà. In particolare egli non farà uso di informazioni o commenti che possano, per sua conoscenza o giudizio, risultare falsi o devianti;


2) le attività di Public Affairs devono essere realizzate con chiarezza e trasparenza: esse devono essere immediatamente identificabili, offrire una chiara indicazione delle loro origini e non debbono tendere a trarre in inganno o indurre in errore le terze parti;


3) nell’esercizio delle sue attività professionali, lo specialista di Public Affairs deve mantenere la più completa riservatezza. Egli deve rispettare scrupolosamente il segreto professionale e non può riferire alcuna informazione confidenziale che abbia ricevuto da un suo cliente o datore di lavoro in passato o nel momento attuale o fare uso di tali informazioni senza l’autorizzazione espressa di tali committenti o datori di lavoro;


4) è proibito qualsiasi tentativo di ingannare l’opinione pubblica o i suoi rappresentanti; le informazioni devono essere fornite senza offrire o chiedere alcun compenso per la loro pubblicazione;


5) le regole interne di organismi pubblici, di istituzioni, di organismi di carattere legislativo devono essere rispettate dallo specialista di Public Affairs come proprie regole, così come egli deve tener conto dei do veri dei dipendenti pubblici;


6) qualsiasi forma di corruzione non è ammessa, sia direttamente che indirettamente;


7) al di là delle normali forme di cortesia, sono proibiti regali e intrattenimenti;


8) è strettamente proibito chiedere prestazioni di consulenza a membri di istituzioni pubbliche e dipendenti pubblici se i servizi di consulenza richiesti sono in conflitto o possono interferire con i loro rispettivi doveri pubblici;


9) nessun fondo in denaro o bene di qualsiasi valore può essere offerto, pagato, prestato, dato direttamente o indirettamente a qualsiasi esponente delle istituzioni pubbliche o pubblici dipendenti;


10) nessun dono può essere fatto direttamente o indirettamente a qualsiasi esponente di istituzioni pubbliche o dipendenti pubblici o a qualsiasi organizzazione in cui tali persone abbiano un interesse, se questi pagamenti o doni sono illegali o usati per scopo illegale o sono offerti con lo scopo di influenzare una decisione, di indurre una persona a fare o a omettere di fare qualche cosa che viola le sue dirette responsabilità;


11) nessun fondo o contributo può essere erogato a favore di partiti politici, gruppi o persone, direttamente o indirettamente ove tali erogazioni non siano espressamente ammesse dalla legge.
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