Obblighi di carattere specifico nell’uso professionale del web e dei social network
20/06/2011
Adottato da Ferpi nel Consiglio Direttivo Nazionale del 7 aprile 2011 ad integrazione del Codice di Comportamento Professionale.
Articolo 19 bis
L’iscritto FERPI ogni qualvolta utilizza nello svolgimento della sua attività professionale di relazioni pubbliche il web, sia egli un consulente libero professionista, oppure un dipendente di una impresa o di una organizzazione, oppure un collaboratore, deve sempre identificarsi ed esprimersi come tale, evidenziando appropriati riferimenti; in quanto tale, l’iscritto è tenuto espressamente a precisare se le opinioni manifestate e le informazioni fornite vengono espresse a nome e per conto dell’impresa od organizzazione per cui opera, oppure se esse rivestono un carattere meramente personale.
Articolo 19 ter
Ogni iscritto FERPI che, personalmente o sotto la sua responsabilità, utilizza, direttamente oppure indirettamente, su un piano professionale il web deve evitare prese di posizione e commenti che possano risultare lesivi dei diritti individuali propri di qualsiasi persona fisica o persona giuridica, nonché della loro riservatezza; in particolare, l’iscritto FERPI, non può formulare riferimenti diretti o indiretti ad altri soggetti, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, oppure collaboratori, dipendenti, clienti o fornitori dell’impresa od organizzazione per conto della quale opera; egli, in modo specifico, si intende personalmente impegnato a garantire il rispetto di norme di legge e regolamenti attinenti il diritto d’autore ed i diritti di proprietà industriale propri di qualsiasi altra persona fisica o di persona giuridica.
Articolo 19 quater
Ogni volta che l’attività di carattere professionale o la prestazione resa dall’iscritto FERPi si manifesta nel web attraverso recensioni, presentazioni di prodotti oppure di servizi, l’iscritto è tenuto ad evidenziare ed a visualizzare contestualmente che l’attività viene svolta in relazione ad un prodotto oppure ad un servizio per conto di una impresa o di una organizzazione.
Articolo 20 bis
Ogni iscritto FERPI che, in quanto tale nello svolgimento della sua attività professionale di relazioni pubbliche, decide di aderire ad un social network, non può in nessun caso intervenire per modificare in qualche parte o per eliminare, in parte o in tutto, gli interventi e le opinioni espresse da altri soggetti, anche se ed ove tali interventi ed opinioni, siano da lui ritenute non veritiere oppure in contrasto con le opinioni, con le posizioni oppure con gli interessi dell’impresa od organizzazione per cui l’iscritto opera come consulente, oppure come dipendente o come collaboratore, nel rispetto sempre, in qualsiasi situazione e condizione del principio di integrità. In tale ambito l’iscritto si deve astenere dal condurre guerre d’opinione nella rete attraverso messaggi e contromessaggi.
Articolo 20 ter
Ogni iscritto FERPI, che, nell’ambito di un attività professionale di relazioni pubbliche, aderisce e partecipa a uno o più social network, assume a livello personale gli obblighi di rispetto delle garanzie di “privacy” dell’uso di quel social network o sito; in particolare, l’iscritto è impegnato al rispetto della privacy ed evita di fare riferimenti a terze persone negli spazi pubblici di un profilo e gli utilizza sempre nel pieno rispetto dei principi di verità, correttezza, trasparenza e lealtà di cui Codice Etico Ferpi.