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Processi mediatici, una patologia del diritto all'informazione

14/12/2017

Alessandra Fossati (*)

I processi sembrano ormai celebrarsi più che nelle aule di giustizia sui giornali, in televisione e soprattutto in rete. Processi morali, non tecnici, immediati e di folgorante impatto. Il processo mediatico rappresenta l’antitesi della “sacralità” e ritualità giudiziaria, sostituendosi e anticipando la giustizia togata: è la negazione del diritto all'informazione, sotto l’apparente esercizio della libera manifestazione del pensiero. L'analisi dell'avvocato Alessandra Fossati.

Scandali, intercettazioni, gogna, giustizia mediatica campeggiano su tutti i media e riguardano tutto e tutti senza distinzione di materia, né di protagonisti. Il circo mediatico la fa da padrone, i processi sembrano celebrarsi più che nelle aule di giustizia sui giornali, in televisione e soprattutto in rete. Processi morali, non tecnici, immediati e di folgorante impatto.

La spettacolarizzazione dei processi (veri o presunti, nel senso che alcuni forse mai verranno celebrati nelle aule giudiziarie) da parte dei media prevede regole diverse da quelle canoniche del processo (in particolare) penale, con una tendenza “commerciale” a far prevalere i risultati dell’audience e del voyerismo sulla tutela costituzionale dell’equo processo, della presunzione di non colpevolezza, del segreto e della personalità in tutte le sue declinazioni.

Il processo mediatico rappresenta l’antitesi della “sacralità” e ritualità giudiziaria. La giustizia mediatica si sostituisce e anticipa la giustizia togata: stampa, televisione e social tendono ad esaltare e diffondere la retorica colpevolista distorcendo e alterando i valori del giusto processo. Il processo mediatico non è espressione del diritto all’informazione - inteso come diritto ad informare, ad essere informati, ad accedere alle informazioni - ma anzi la sua negazione, sotto l’apparente esercizio della libera manifestazione del pensiero.

Nell’agorà mediatica, sovraesposta, in cui il sovraccarico delle notizie e il grado di approfondimento della conoscenza sono quasi sempre indirettamente proporzionali, non esiste un confine tra l’informazione (intesa come cronaca giudiziaria) sul procedimento penale e l’accertamento sui mezzi di informazione di fatti asseritamente inerenti o utili al processo, celebrato, in corso o da celebrarsi.

La condanna della giustizia “populista” e della degenerazione del sistema trova la convergenza di magistratura, avvocatura e legislatore. Posto che la prevenzione è ormai tardiva essendo il processo mediatico una patologia del diritto all’informazione, occorre pour cause concentrarsi sui rimedi che possono apprestarsi per arginare (se non reprimere) questo fenomeno.

Il bilanciamento tra la libertà dei media di diffondere informazioni di natura giudiziaria, in senso lato, e l’interesse generale a preservare i soggetti coinvolti nonché la fiducia dei consociati verso il sistema giustizia trova una propria regolamentazione nelle fonti normative sia sovranazionali (Carta Europea dei Diritti dell’Uomo e Raccomandazioni del Consiglio d’Europa) sia nazionali (Costituzione, Codice della Privacy, Testo unico dei doveri del giornalista, Codice di autoregolamentazione nelle trasmissioni radiotelevisive, delibere dell’Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni), nonché nell’applicazione che di esse offre la giurisprudenza europea e interna. Numerosi sono i temi disciplinati e affrontati nella pratica, sussumibili in cinque fondamentali macro-tematiche: i rapporti tra le garanzie dell’equo processo e la pubblicità mediatica e le campagne di stampa, i rapporti tra la libertà di informare e la tutela della presunzione di innocenza, i rapporti tra la libertà di stampa e la garanzia di un equo processo, i rapporti tra la libertà di informare e la tutela del segreto, i rapporti tra la libertà di informare e la tutela dei diritti della personalità.

Insomma le norme ci sono, a ognuno di noi la responsabilità di applicarle.




(*) Avvocato, socia di Munari Cavani Studio Legale
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