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Professionisti anche senza albo

10/01/2013

Una nuova, grande, responsabilità per i soci Ferpi e per chiunque di occupi di Relazioni pubbliche quella conquistata con il Disegno di legge n. 3270/2012, approvato lo scorso 19 dicembre dalla Camera. Il punto della situazione di _Giampietro Vecchiato._

di Giampietro Vecchiato
Riforma degli ordini professionali: non è mai troppo tardi
In un mio recente intervento su questo sito facevo riferimento alla necessità, per Ferpi, di continuare ad impegnarsi e ad operare, senza alcuna competizione, invidia o senso d’inferiorità, con le “professioni ordinistiche”, nel rispetto delle seguenti linee guida:

Individuare le caratteristiche distintive della professione e, soprattutto, degli iscritti Ferpi.
Migliorare il posizionamento competitivo di Ferpi sul mercato e consolidarne il brand, la credibilità e la reputazione
Sviluppare in tutti gli iscritti un forte orientamento alla qualità e qualificando sempre più Ferpi come soggetto che garantisce i propri iscritti nella costante asimmetria informativa (fortissima nel nostro settore anche per la ritrosia di molti professionisti al monitoraggio, alla misurazione e alla valutazione dei risultati) che caratterizza il rapporto tra il professionista ed il cliente.
Completare l’iter per l’accreditamento istituzionale presso il Ministero (quello che tradizionalmente chiamiamo, impropriamente, “riconoscimento”). Anche in questo caso l’obiettivo è quello di aiutare il cliente del professionista a fare scelte consapevoli (a che serve Ferpi se non garantisce qualità professionale nei confronti dei soggetti terzi?). Essere iscritti a Ferpi deve diventare un attestato, da esibire con orgoglio, di competenza, professionalità, credibilità.
Certificare ed accreditare “oggi” e solo “per poco tempo” (massimo per 3 anni) i professionisti delle relazioni pubbliche. Per comprendere l’importanza di questa scelta strategica è sufficiente ricordare che le professioni ordinistiche lo fanno solamente “ex ante” (l’esame di stato) e “per sempre”. Tale sistema è in vigore dal 1913 per i notai; dal 1923 per architetti e ingegneri; dal 1933 per gli avvocati e, dal 1946, per i medici. La verifica di Ferpi deve essere rigorosa, dinamica (lo scenario, i contenuti, gli strumenti cambiano velocemente) e costante (in itinere) per garantire i requisiti professionali degli associati nei confronti dei soggetti terzi (i clienti). Rientra in questo ambito anche la necessità non tanto di disciplinare i comportamenti professionali (i codici adottati, sia nazionali che internazionali, sono già in linea con questo principio), quanto l’esigenza di sanzionare gli abusi per tutelare la reputazione del brand Ferpi e degli iscritti
Continuare con assiduità e impegno la diffusione di una forte cultura della comunicazione, nelle singole persone, nella collettività, nelle imprese/organizzazioni, intesa come strumento per costruire relazioni e non come strumento per trasferire messaggi unidirezionali. In questa direzione le RP non sono una funzione del marketing mix, ma una funzione strategica che aiuta le organizzazioni a governare le relazioni con tutti i pubblici e l’ambiente di riferimento.

Per raggiungere questi obbiettivi la responsabilità è tutta sulle nostre spalle e non possiamo “dare la colpa ad altri” se non riusciamo a superare e a consolidare da tempo i 1000 soci o se non riusciamo ad avere quella credibilità/notorietà da tutti auspicata.
E’ però evidente che una normativa nazionale che rifondasse il sistema delle professioni nel nostro Paese ci sarebbe di grande aiuto. In quel momento non avremmo più alibi. Nell’attesa, continuiamo a lavorare e a riflettere sull’efficacia della nostra Federazione per i soci, per la professione, per la comunità. Facciamolo con senso di responsabilità, declinando con semplicità e trasparenza tre parole chiave: identità, competenze, confronto con il mercato. Solo un “associazione professionale” intesa come soggettività organizzata, può essere un interlocutore privilegiato per il mercato.
Oggi è un grande giorno. Ora, però, non abbiamo più alibi
Con il voto del 19 dicembre 2012 si è conclusa una battaglia che viene da lontano, almeno dal 1993. Si trattava di una bozza di un possibile articolo 9 che prevedeva la regolamentazione delle associazioni professionali in applicazione della Direttiva UE 92/51.
Una “mano invisibile” cancellò quella possibilità e lo ha fatto altre innumerevoli volte da quel lontano 1993. In realtà, il contributo di Ferpi dal 1993 in poi non è sempre stato lineare: da una parte volevamo il riconoscimento ma attraverso la creazione di un Albo ad hoc; dall’altra, apatia, indifferenza e conflittualità interna, caratterizzavano il comportamento dei nostri dirigenti.
Va anche riconosciuto che la “battaglia” di Ferpi (perdonatemi il gergo militare!) ha avuto inizio almeno 30anni fa! Ricordo ancora la “promessa” quando entrai in Ferpi: “Presto avremo la possibilità di iscriverci ad un Ordine professionale e potremo girare a testa alta!” Anche i Relatori Pubblici – i PR – come gli Avvocati, i Medici, i Commercialisti! Ad oggi sono 27 gli Ordini Professionali riconosciuti dallo Stato.
Ne è passato di tempo da quando i pionieri italiani delle public relations, sia pure tra molte contraddizioni e ambiguità (Albo si, Albo no), hanno cominciato la battaglia che si è conclusa il 19 dicembre 2012.
Una battaglia (non solo di Ferpi, ovviamente) per la modernizzazione del nostro sistema professionale, per il riconoscimento sociale, economico, culturale e politico di milioni di persone-professionisti, di uomini e donne che operavano ogni giorno sul mercato e che volevano una sola cosa (come afferma Angelo Deiana): “Non essere considerati professionisti di serie B, senza riconoscimento, senza dignità sociale e istituzionale”.
Più di 3 milioni di soggetti (alcuni autorevoli istituti di ricerca parlano di oltre 4 milioni!) che producono sa soli il 4% del PIL. Una componente fondamentale del sistema produttivo italiano, “il suo sistema nervoso, quello che unisce competenze e professionalità e le mette al servizio delle imprese, della pubblica amministrazione e dei clienti/consumatori/utenti”.
“Ora – afferma Angelo Deiana – questa frattura non esiste più. Ora questo gap è finalmente colmato”.
La creazione di u*n sistema duale – professioni ordinistiche* da una parte; professioni riconosciute, dall’altra – mette la parola fine ad una discussione durata molto, sicuramente troppo tempo. Per Ferpi si tratta sicuramente di un grande giorno. Ma questa legge è solo il primo passo perché ci assegna, giustamente, nuove e grandi responsabilità. Analizziamone gli aspetti più significative per coglierne tutta la “rivoluzionaria” portata.
La riforma in pillole
(elaborazione dell’Autore da Italia Oggi, Sole 24 Ore, CNEL, Ministero attività produttive, Lapet, Colap).
Il professionista
E’ colui che svolge un’attività economica volta alla prestazione di servizi od opere a favore di terzi, esercitata abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice Civile e delle attività o mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
L’esercizio della professione
La professione può essere esercitata:

in forma individuale;
in forma associata, societaria, cooperativa;
nella forma del lavoro dipendente.

Le Associazioni professionali
I Professionisti possono costituire Associazioni professionali (come la nostra Ferpi) allo scopo di valorizzare le competenze degli associati, nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Va tenuto presente che le Associazioni professionali:

non hanno alcun vincolo di rappresentanza esclusiva e sono fondate su base volontaria (l’adesione non è, in altre parole, obbligatoria);
hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche;
stabiliscono le modalità di accesso all’Associazione ed il relativo titolo di studio;
devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi;
promuovono la formazione e l’aggiornamento permanente obbligatorio degli iscritti;
adottano un codice di condotta;
vigilano sulla condotta professionale degli associati;
non devono avere scopo di lucro;
stabiliscono le sanzioni disciplinari per chi non rispetta le norme o viola i codici deontologici;
devono avere sede in almeno (3) tre regioni

L’elenco delle Associazioni professionali e vigilanza
E’ pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito internet. I compiti di vigilanza sulla corretta attuazione della legge spettano allo stesso Ministero. La non veridicità delle informazioni pubblicate sul sito dell’Associazione o contenute nell’attestazione rilasciata, è sanzionabile ai sensi dell’art. 27 del Codice del consumo dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico.
Pubblicità
Le Associazioni professionali pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi utili al cliente/consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Della correttezza di tali informazioni garantisce il responsabile legale dell’Associazione professionale. Nel caso in cui le Associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, devono rendere disponibili sul proprio sito internet il significato dei
marchi (o “bollini”) e sui criteri di attribuzione, dandone contestualmente notizia al Ministero.
Elementi informativi
Le Associazioni professionali devono assicurare la piena accessibilità ai seguenti dati:

atto costitutivo e statuto;
precisa identificazione delle attività professionali;
composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
struttura organizzativa;
quota d’iscrizione;
requisiti per la partecipazione all’Associazione.

Sistema di attestazione
Le Associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti un’attestazione relativa a:

iscrizione del professionista all’Associazione (il Professionista dovrà evidenziare, in ogni documento o rapporto scritto con il cliente, l’espresso riferimento alla legge in questione);
requisiti necessari per partecipare all’Associazione;
standard qualitativi ce gli iscritti sono tenuti a rispettare;
garanzie fornite dall’Associazione al cliente;
possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Aggregazioni di Associazioni
Le Associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti che devono agire in piena indipendenza e imparzialità. Si tratta di soggetti “autonomi” rispetto alle Associazioni professionali che le compongono. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano (possiamo ipotizzare la costruzione di una “casa comune” per tutte le professioni della comunicazione?), nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politico-istituzionali.
Le Associazioni professionali sono “responsabili” dei propri associati
Gli elementi che, in estrema sintesi, qualificano un’Associazione professionale come Ferpi sono quindi sintetizzabili in:

Ferpi è responsabile della formazione permanente dei propri iscritti attraverso una propria struttura tecnico-scientifica. L’erogazione della formazione può avvenire sia in forma diretta che indiretta;
Ferpi deve vigilare sulla condotta professionale degli associati e deve stabilire le sanzioni disciplinari da erogare ai professionisti in caso di violazione dei Codici;
Ferpi deve attrezzarsi per gestire eventuali conflitti e/o contenziosi tra il singolo professionista ed i suoi clienti, i quali potranno rivolgersi allo sportello che le Associazioni sono obbligate ad istituire allo scopo;
Ferpi, con propria responsabilità, ha facoltà di rilasciare al singolo professionista un’attestazione di regolare iscrizione (con numero d’iscrizione), di rispetto degli standard di qualità, dell’eventuale possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Come si può osservare Ferpi è già in regola con molti dei vincoli posti dalla nuova legge, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Lo abbiamo fatto con lungimiranza alcuni anni fa adottando, tra i primi in Italia, le linee guida fissate dall’UE per il riconoscimento delle Associazioni professionali.
Qualche anno fa pensavamo (sbagliandoci) che alla “lenzuolata” di Bersani del 2006 avrebbe fatto seguito una costante azione di liberalizzazione e di ammodernamento del Paese. Abbiamo visto com’è andata: la lobby degli ordini sembrava invincibile! Ora, finalmente la legge prevede il superamento delle residue ingessature feudali e sposta il potere dal professionista al cliente e al mercato. La garanzia ultima per il cliente sta infatti nella pluralità di offerta non nella condizione di monopolio degli ordini o delle associazioni.
Intervenire su questo tema non è mai troppo presto e nessuna riforma sarà mai troppo radicale.
Come decidiamo di muoverci? Abbiamo già perso troppo tempo prezioso. Il percorso La Ferpi che vorrei individuato dall’attuale gruppo dirigente per la rivisitazione del modello associativo è una prima occasione di riflessione e cambiamento.
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