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Regolamento del Consiglio Direttivo Nazionale

12/06/2008

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale Ferpi nella riunione di Torino, 5 luglio 2013

Art. 1 – Competenze proprie del Consiglio Direttivo Nazionale
1.1 – Il Consiglio Direttivo Nazionale persegue gli scopi indicati all’art. 2 dello Statuto ed attua le delibere assunte dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci professionisti e dei Soci associati, anche attraverso documenti e mozioni di indirizzo politico. In ragione delle sue responsabilità il Consiglio Direttivo Nazionale è organo di gestione ed amministrazione delle attività della Federazione e ne è responsabile per tutto il territorio nazionale.
1.2 – La gestione delle attività sociali si svolge con il coordinamento e sotto il controllo del Presidente della Federazione, che ne è rappresentante legale, ed è assicurata collegialmente dal Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, dai componenti di altri organi sociali per le rispettive competenze determinate dallo Statuto, nonché da singoli membri del Consiglio o iscritti sulla base di deleghe di competenza, proposte dal Presidente e loro attribuite con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
1.3 – Sono competenze e responsabilità proprie del Consiglio Direttivo Nazionale:
a) nominare nel proprio ambito il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere che compongono il Comitato Esecutivo, di cui possono far parte, il pastpresident e non più di altri quattro membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
b) deliberare la convocazione annuale della Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in base a quanto disposto dall’art. 7 dello Statuto;
c) deliberare la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, in base aquanto disposto dall’art. 8 dello Statuto;
d) approvare entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente predisposto dal Tesoriere ed accompagnato dalla relazione di un professionista iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti;
e) approvare entro il 10 febbraio di ogni anno il preventivo dell’esercizio annuale predisposto dal Tesoriere;
f) deliberare le quote annuali di iscrizione per i ”Soci professionisti” e per i “Soci associati”, nonché per gli iscritti alla “Sezione Studenti”;
f bis) deliberare le quote annuali di iscrizione dovute dai “Soci sostenitori”;
g) deliberare le quote di ammissione agli Esami di iscrizione alla Federazione, per i “Soci professionisti”;
h) deliberare sulle proposte di iscrizione dei “Soci professionisti” e dei “Soci associati”, nonché sulle dimissioni e sulle proposte di cancellazione per morosità nel pagamento di quote sociali dei “Soci professionisti” e dei “Soci associati”, sulle proposte di cancellazione dei “Soci professionisti” e di decadenza di “Soci associati” formulate dalla Commissione di Esami e di Verifica;
h bis) deliberare sulle richieste di iscrizione nell’elenco dei Soci Sostenitori – persone giuridiche, imprese o enti, fondazioni ed associazioni;
i) deliberare sul ricorso del socio contro la decisione di radiazione assunta dal Collegio dei Probiviri ai sensi di quanto disposto dall’art. 18;
l) deliberare l’istituzione di Commissioni di lavoro determinandone le competenze e nominandone i componenti;
m) attribuire deleghe di competenza su temi specifici a membri del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché a singoli iscritti;
n) deliberare i regolamenti per l’elezione degli Organi sociali (Consiglio Direttivo Nazionale e Collegio dei Probiviri) di cui all’art. 6 dello Statuto;
o) deliberare il Regolamento della Commissione di Ammissione e di Verifica della posizione Professionale dei “Soci professionisti”, nonché nominare i componenti della relativa Commissione ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 dello Statuto;
p) deliberare il Regolamento della Commissione di aggiornamento e di specializzazione
professionale dei soci, nonché nominare i componenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 dello Statuto;
q) deliberare il Regolamento del Consiglio Direttivo Nazionale e disciplinare la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Soci che non ne facciano parte, siano essi rappresentanti di Commissioni di lavoro di cui alla lettera l) oppure a cui siano state attribuite deleghe ai sensi della lettera m) del presente articolo;
r) deliberare un piano organizzativo per le attività sociali a livello territoriale nelle Sezioni regionali e territoriali, nonché i referenti delle Sezioni regionali o territoriali in cui svolgono la loro attività professionale meno di cinquanta iscritti;
s) deliberare il Regolamento della “Sezione Studenti” di cui all’art. 4 dello Statuto;
t) deliberare con apposito Regolamento le modalità per ogni eventuale consultazione dei “Soci professionisti” e/o “Soci associati” su materie ed argomenti attinenti la gestione della Federazione, che potranno essere consultati anche via fax e/o e-mail.
Art. 2 – Convocazione e composizione
2.1 – Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vicepresidente almeno una volta ogni tre mesi. Il Consiglio Direttivo Nazionale può essere altresì convocato su richiesta di un terzo dei membri effettivi del Consiglio. La convocazione indica le materie da trattare e viene fatta per lettera, fax o e-mail, inviata almeno quindici giorni prima della data di riunione.
2.2 – Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone dei membri eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e ne fanno parte a pieno titolo il Past-president (per Past-president si intende la collega o il collega che ha ricoperto l’incarico diPresidente Ferpi con un mandato terminato nel momento della prima elezione di un altro collega come Presidente Ferpi quando questo collega viene riconfermato per un secondo mandato), il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Presidente della Commissione di Esame e di Verifica, il Presidente della Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione Professionale, nonché quattro delegati eletti in rappresentanza dei rispettivi Comitati Regionali nelle Sezioni regionali o territoriali in cui operano professionalmente almeno cinquanta iscritti Ferpi.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, su richiesta del Presidente e senza diritto di voto, i componenti delle Commissioni di lavoro di cui all’articolo 9 lettera l), nonché i singoli Soci a cui siano state attribuite deleghe come disposto dall’articolo 9 lettera m) dello Statuto.
Art. 3 – Disciplina delle discussioni e procedure di delibera
3.1 – Tutti i membri eletti e di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale hanno facoltà di intervenire nella discussione su ciascun punto all’ordine del giorno, con il limite di un solo intervento, fatta salva la facoltà di intervento successivo per dichiarazione di voto su delibera.
3.2 – E’ facoltà del Presidente ammettere l’intervento nella discussione dei componenti delle Commissioni di lavoro e dei Soci a cui sono state attribuite deleghe, per una sola volta e limitatamente agli argomenti di competenza per il loro incarico.
3.3 – Su ciascun punto all’ordine del giorno così come su altre materie, ove di volta in volta necessario, conclusa la discussione, il Presidente formula una proposta di delibera per la cui approvazione è richiesta la maggioranza semplice dei membri eletti e di diritto presenti alla riunione.
3.4 – Su ciascuna delibera il membro eletto o di diritto dissenziente ha facoltà di richiedere che la sua dichiarazione di voto sia registrata nel verbale della riunione.
3.5 – Il Segretario Generale assicura la stesura dei resoconti e dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo, nonché la loro diramazione ai componenti degli organi sociali competenti, come disposto dall’art. 13 dello Statuto.
Art. 4 – “Delibere che attengono “Soci professionisti accreditati” (1), “Soci professionisti” e “Soci associati”
4.1 – Su relazione del Segretario Generale della Federazione, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulle proposte di iscrizione dei “Soci professionisti” e dei “Soci associati”, nonché sulle proposte di iscrizione nell’elenco dei “Soci professionisti accreditati” (1). Il Segretario Generale propone al Consiglio Direttivo le eventuali delibere di riclassificazione di “Soci professionisti accreditati” (1) come iscritti nell’elenco dei “Soci professionisti” quando ricorrono le condizioni previste dal settimo capoverso dell’art. 3 dello Statuto.
4.1 bis – Il Segretario Generale propone al Consiglio Direttivo Nazionale le delibere per l’iscrizione nell’elenco dei “Soci sostenitori”, persone giuridiche – imprese o enti, fondazioni o associazioni – che intendono sostenere le attività istituzionali della Federazione, nonché la cancellazione dall’elenco ove essi abbiano a rinunciare alla iscrizione.
4.2 – Su relazione del Tesoriere della Federazione, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera la cancellazione degli iscritti “Soci professionisti”, “Soci professionisti accreditati” (1) e “Soci associati” per morosità nel versamento delle quote associative e decide, caso per caso, il recupero per via legale dei crediti.
4.3 – Su istanza del “Socio professionista”, del “Socio Professionista accreditato” (1) o del “Socio associato” nei cui confronti il Collegio dei Probiviri abbia adottato una delibera di radiazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 dello Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale valuta le motivazioni dell’istanza del Socio e adotta una delibera motivata sul ricorso.
Art. 4 bis – Delibere su ricorso del Socio contro la decisione di radiazione assunta dal Collegio dei Probiviri
4 bis.1 Il Presidente della Federazione, ricevuto da un Socio un ricorso motivato in forma scritta contro la decisione di radiazione assunta dal Collegio dei Probiviri, pone la trattazione del ricorso all’ordine del giorno della prima successiva riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.
4 bis.2 – Il Consiglio Direttivo Nazionale esamina il ricorso in una riunione privata a cui partecipano i soli membri effettivi del Consiglio stesso. Su richiesta del Presidente della Federazione, i membri effettivi del Consiglio presenti sono tenuti a dichiarare l’assenza di conflitti di interesse e la loro estraneità sul singolo caso oggetto del ricorso. In caso di conflitto di interessi il membro effettivo del Consiglio si astiene dal partecipare alla trattazione del caso.
4 bis.3 – Il Consiglio Direttivo Nazionale, constatata che la data di presentazione del ricorso è intervenuta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data dell’avvenuta notifica al Socio interessato da parte del Collegio dei probiviri, ne dichiara la validità e procede all’esame nel merito delle motivazioni del ricorso.
4 bis.4 – Sentita una relazione del presidente del Collegio dei Probiviri che illustra le motivazioni della delibera della radiazione adottata con riferimento a quanto richiesto dal Capo 7, Comma 4 del Regolamento del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di prendere visione della documentazione raccolta dal Collegio, anche di carattere riservato e confidenziale. Nel merito dell’esame, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare: A. di accogliere il ricorso perché la delibera di radiazione non è stata assunta dal Collegio nel rispetto delle norme di procedura fissate dal Regolamento; B. di accogliere il ricorso perché il Socio ricorrente ha prodotto nuova e diversa documentazione rispetto a quella da lui presentata al Collegio dei Probiviri; C. di respingere il ricorso in quanto gli elementi presentati dal Socio ricorrente non vengono considerati sufficienti per modificare le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri.
4 bis.5 – Adottata dal Consiglio Direttivo Nazionale la delibera di merito sul ricorso presentato, il Presidente la notifica con raccomandata R/R al socio e trasmette tale notifica, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale della Federazione ed al Presidente del Collegio dei Probiviri.
Art. 5 – Nomina del Comitato Esecutivo
5.1 – Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Comitato Esecutivo composto ai sensi di quanto previsto all’art. 11 dello Statuto designandone come componenti il Past-president ed altri quattro Consiglieri di cui determina le competenze, fatte salve la designazione di un componente del Comitato esecutivo con delega al coordinamento delle Sezioni regionali e territoriali e di un altro componente con delega al coordinamento delle attività di specifico interesse degli iscritti Ferpi under 35, di cui nell’elenco dei “Soci Professionisti accreditati” (1), dei “Soci Professionisti” e dei “Soci Associati”.
5.2 – Il Consiglio Direttivo Nazionale attribuisce al Comitato Esecutivo competenze di gestione ordinaria e straordinaria della Federazione in attuazione di mozioni e documenti approvati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, nonché di delibere adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso.
5.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale attribuisce al Comitato Esecutivo responsabilità di coordinamento e controllo sulle attività delle Commissioni di lavoro istituite dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso, nonché su materie affidate a singoli delegati.
Art. 6 – Cooptazione di membri del Consiglio Direttivo Nazionale
6.1 – Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di cooptare i suoi componenti con una nomina fra gli iscritti nell’Elenco dei soli “Soci professionisti”, ove per dimissioni od altra causa vengano a mancare uno o più Consiglieri e ad essi non possano subentrare candidati non eletti nelle liste presentate.
6.2 – Se per dimissioni o altra causa viene meno la maggioranza dei membri effettivi eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, termina il mandato del Consiglio Direttivo Nazionale e si procede alla convocazione di una Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 dello Statuto.
Art. 7 – Gestione operativa e finanziaria delle Sezioni Regionali e Territoriali
7.1 – Il Consiglio Direttivo Nazionale impegna le sezioni Regionali e Territoriali a garantire collaborazione ed il supporto nelle attività di cui all’art. 2 dello Statuto,con riferimento particolare di cui alle lettere
d) – promuovere programmi utili ad elevare e ad approfondire la conoscenza delle attività professionali di Relazioni Pubbliche sul piano culturale, etico e tecnico nel contesto socio-economico;
e) – rappresentare gli iscritti nell’analisi, discussione e soluzione di tutti gli aspetti che attengono l’esercizio, la regolazione e lo sviluppo delle attività professionali di relazioni pubbliche, nei loro vari settori di specializzazione, intraprendendo ogni opportuna azione di rappresentanza degli interessi rappresentati presso il processo decisionale pubblico ed altre autorità, enti ed organismi che siano preposti a indicare regole di comportamento professionale riferite alle attività di Relazioni Pubbliche.
7.2 – Ciascuna Sezione Regionale o Territoriale sviluppa le iniziative di cui al punto 7.1 nell’ambito regionale o territoriale di competenza, anche con riferimento a leggi regionali di riconoscimento delle Associazioni professionali, sulla base di un piano annuale di attività predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
7.3 – Le sezioni Regionali o Territoriali sono altresì impegnate a sviluppare nel territorio di competenza le attività di proselitismo associativo, le attività di aggiornamento professionale dei “Soci Professionisti” e dei “Soci Associati”,
nonché ogni altra iniziativa di carattere istituzionale che sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
7.4 – Ai fini di garantire un sostegno finanziario alle attività di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 il Consiglio Direttivo Nazionale attribuisce a ciascuna Sezione Regionale o Territoriale una percentuale sulla quota associativa annuale, allocando tali risorse in un apposito capitolo del preventivo di esercizio. In relazione alle attività di cui al punto 7.3, eventuali contributi saranno allocati nei corrispettivi capitoli di spesa del preventivo di esercizio della Federazione.
7.5 – Il coordinamento delle iniziative di ciascuna Sezione Regionale o Territoriale è assicurato nelle Regioni in cui svolgono la loro attività professionale più di cinquanta iscritti come “Soci Professionisti Accreditati” (1), oppure come “Soci
Professionisti” o “Soci Associati” da un Comitato Regionale eletto dalle Assemblee Regionali o Territoriali degli iscritti nel cui ambito viene nominato dallo stesso Comitato regionale un delegato regionale con le competenze di cui all’art. 17 dello Statuto.
Nelle Sezioni Regionali o Territoriali in cui svolgono la loro attività professionale complessivamente meno di cinquanta iscritti Ferpi il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un referente delegato che assicura per conto del Consiglio Direttivo Nazionale lo svolgimento delle attività di cui all’art. 17 dello Statuto.
Le modalità di convocazione delle Assemblee delle Sezioni Regionali o Territoriali nelle Regioni in cui svolgono la loro attività professionale più di cinquanta iscritti come “Soci Professionisti Accreditati” (1), oppure come “Soci Professionisti” o “Soci Associati”, nonché di elezione dei rispettivi Comitati regionali e dei delegati vengono determinate in un apposito capitolo del Regolamento di elezione degli Organi sociali e di nomina della Commissione elettorale di garanzia.
Art. 8 – Comitati delle Sezioni Regionali e Territoriali
8.1 – Il delegato della Sezione Regionale o Territoriale per le attività di competenza di cui ai precedenti punti 7.1, 7.2 e 7.3, si avvale della collaborazione dei componenti del Comitato regionale eletto dagli iscritti, soci professionisti accreditati (1), soci professionisti e soci associati, che risiedono e svolgono le loro attività professionali nella regione o territorio di pertinenza.
8.2 – Il Comitato della Sezione Regionale o Territoriale è eletto dall’Assemblea Regionale ed è composto da un minimo di tr iscritti, “Soci Professionisti Accreditati” *(1), “Soci Professionisti” e “Soci Associati” e con un massimo di nove componenti iscritti come soci professionisti e soci associati. Il Comitato Regionale o Territoriale rimane in carica dal momento della sua elezione da parte dell’Assemblea della Sezione Regionale o Territoriale sino al termine del mandato degli Organi Sociali della Ferpi eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Federazione. Le Assemblee per la elezione dei componenti dei Comitati delle Sezioni Regionali o Territoriali devono essere convocate entro il termine di 90 giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea Generale ordinaria dei Soci che ha eletto il Consiglio Direttivo Nazionale.
8.2 bis – Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di deliberare la cooptazione di uno o più “Soci Professionisti Accreditati” (1) e/o “Soci Professionisti” e/o “Soci Associati” come componente/i di un Comitato di una Sezione regionale o
territoriale eletto da una Assemblea Regionale, quando si deve sostituire uno o più componenti di tale Comitato a seguito di dimissioni o di decadenza di componenti del medesimo Comitato eletti dall’Assemblea Regionale e manchino nel verbale
dell’Assemblea Regionale indicazioni di “soci primi non eletti”.
8.3 – Nel proprio ambito il Comitato Regionale e Territoriale, su proposta del referente delegato, nomina un Tesoriere della Sezione Regionale o Territoriale che assicura l’amministrazione del Fondo Comune dato dal contributo assegnato dal Consiglio Direttivo Nazionale, da contributi straordinari o dalla liberalità dei soci che operano nel territorio, nonché da contributi di terzi, persone fisiche o persone giuridiche, che li assegnino a sostegno delle attività istituzionali. L’amministrazione del Fondo Comune, ivi inclusi i contributi straordinari dei soci o di terze parti, viene assicurata nel rispetto di procedure all’uopo deliberate dal Consiglio Direttivo nazionale su proposta del Tesoriere della Federazione.
Art. 9 – Coordinamento delle attività delle Sezioni Regionali e Territoriali
9.1 – Il coordinamento delle attività delle Sezioni Regionali e Territoriali sulla base di un piano organizzativo di cui al successivo articolo 10 è assicurato dal Comitato esecutivo attraverso una delega attribuita ad un suo componente.
9.2 – Il coordinatore delle attività delle Sezioni Regionali e Territoriali provvede alla organizzazione e convocazione delle Assemblee Regionali o Territoriali per la elezione dei rispettivi Comitati Regionali ed a tal fine attua
quanto disposto dal Regolamento di elezione degli Organi sociali e di nomina della Commissione elettorale di garanzia.
Predispone altresì le proposte di delibera di nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dei referenti delle Sezioni Regionali e Territoriali in cui operano meno di cinquanta iscritti Ferpi.
Art. 10 – Piano organizzativo delle Sezioni Regionali e Territoriali
Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro 90 giorni dalla propria elezione, delibera, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, un piano organizzativo che individua le regioni o aggrega le regioni nei territori di competenza e istituisce le Sezioni Regionali o Territoriali, fatte salve le Sezioni Regionali o Territoriali già costituite con precedente delibera adottata dal Consiglio Direttivo Nazionale oppure registrate in elenchi regionali ai sensi di disposizioni di leggi regionali.
(1) Le diciture “qualificazione” e “qualificati” sostituiscono le diciture “accreditamento” e “accreditati”, in corso di modifica assembleare come da richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.
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