Ferpi > News > Una interessante serie di considerazioni e di sentenze in tema di riconoscimento dell'attività giorn

Una interessante serie di considerazioni e di sentenze in tema di riconoscimento dell'attività giorn

13/01/2004

Professione e legge. Perché gli infografici si possono definire giornalisti di Sabrina Peron, avvocato in Milano

La nozione dell'attività giornalistica, in mancanza di una esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive (Cass., 23.11.1983, n. 7007).Ciò premesso, vediamo che caratteristica peculiare dell'attività giornalistica è l'elemento della creatività, cosicché può definirsi giornalista colui che di colui che, "con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica" (Cass., 19.5.1990, n. 4547).Da ciò discende, che a prescindere dalla circostanza che l'elaborazione o il commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione avvenga attraverso espressioni letterarie, grafiche o visive, tale attività, se caratterizzata da creatività, può considerarsi, a tutti gli effetti, giornalistica, con conseguente applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico. In questo contesto, ad esempio, è stata giudicata giornalistica l'attività di un grafico impaginatore che determinava le modalità di comunicazione della notizia, scegliendo se riferirla in una parte o nell'altra di una data pagina e scegliendo il carattere tipografico da utilizzare per conferire alle notizie pubblicate il giusto risalto (cfr. Cass., 01.02.1996, n. 889).Tale elasticità della nozione di giornalista, non è altro che l'effetto diretto della rapida e vorticosa trasformazione che ha interessato non solo l'ordinaria concezione di giornalismo, ma anche lo stesso modo di concepire, fare e leggere un giornale. Difatti, in questi ultimi decenni si è assistito all'affiorare di nuove tecniche linguistiche e narrative (ad esempio il new journalism, l'inside story, la tecnica oggettiva, ecc.) ed all'emergere di nuovi giornali oramai sviluppatisi lungo un'ampia gamma che va dal giornale tradizionalmente inteso - comprensivo della nozione di periodico (sia esso quotidiano, plurisettimanale, settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, trimestrale), riprodotto a stampa o con mezzi analoghi (duplicatori di ogni specie) oppure, anche in parte stampato e in parte manoscritto (giornale murale) - al giornale illustrato attraverso reportage fotografico o cinematografico, al giornale parlato a mezzo della radio, al giornale parlato e veduto a mezzo della televisione, per finire, con l'avvento dei sistemi telematici, con i notiziari informatici quali il Televideo e, da ultimo, con il "giornale telematico" il quale è in grado di offrire all'utente che si collega con la rete telematica (Internet) - attraverso un sistema di rimandi, anche ipertestuali - una serie di notizie, rubriche, dati ecc., inerenti gli argomenti più disparati (cronaca, cultura, politica, informativa sindacale, sport, spettacolo e così via). In modo particolare, nei giorni nostri ha assunto carattere pregnante per l'informazione la visualizzazione della notizia, dove per visualizzazione ci si riferisce non solo all'immagine fotografica e/o cinematografica (che potremmo definire mezzi "classici" di fare giornalismo essendo oramai pressoché inconcepibile un giornale senza fotografie o un telegiornale senza immagini), ma anche a quella nuova e recente frontiera dell'informazione visualizzata rappresentata dall'infografica (o infographics) che ha l'obiettivo di catturare immediatamente (ed è proprio il caso di dirlo «a colpo d'occhio») l'attenzione del lettore sintetizzando la notizia in un mix originale di testo scritto, immagini e grafici, in cui i tradizionali rapporti testo scritto ed immagini, risultano però capovolti a favore delle immagini alle quali il testo scritto funge da supporto e/o completamento. Anzi, in alcuni casi, può addirittura accadere che l'unico modo per dare una chiara rappresentazione della notizia ed evitare spiegazioni involute e tediose elencazioni di dati, sia proprio il ricorso alla tecnica dell'infographics. Al riguardo è stato scritto che "ciò che conta è la visualizzazione della notizia. In un minuto circa - come stabilito da studi americani - l'occhio del lettore, soprattutto del lettore addestrato alla comunicazione sia televisiva sia elettronica, può registrare tutte le informazioni essenziali per conoscere ciò che è accaduto, con la stessa rapidità, ma con maggiore precisione, di come potrebbe dalla televisione" (A. Papuzzi, Professione Giornalista, 1998, 153).Conclusioni. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve pertanto concludere:sia che l'infographics, nel momento in cui svolge una funzione informativa, debba a pieno titolo rientrare nel cerchia dell'informazione giornalistica;sia che gli infografici, nel momento in cui sottopongono la notizia ad una rielaborazione originale e creativa, sintetizzandola in un mix di testo scritto, immagini e grafici, cosicchè anche il lettore più distratto o frettoloso possa rapidamente ricavarne tutti gli elementi essenziali per la comprensione del fatto, debbano considerarsi giornalisti a tutti gli effetti.Da ciò deriva un duplice ordine di conseguenze. In primo luogo, il CCNL Giornalisti dovrà trovare applicazione anche nei confronti degli infografici. Inoltre nei confronti di quest'ultimi dovrà trovare applicazione (tra l'altro) anche la legge sulla professione giornalistica (L. 69/1963), con particolare riguardo all'imposizione ai giornalisti:

dei doveri di lealtà, buona fede, decoro e dignità;
dell'osservanza delle norme dettate a tutela della personalità altrui;
dell'obbligo di rispettare la verità sostanziale dei fatti;
dell'obbligo del segreto professionale delle fonti;
dell'obbligo di collaborazione tra colleghi;
dei doveri di deontologia professionale e conseguente esercizio del potere disciplinare da parte dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine.
Attività giornalistica e creatività: ricerca di giurisprudenzaNell'attività giornalistica il vincolo della subordinazione è attenuato in considerazione della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni lavorative, caratterizzate da creatività e autonomia. Cass., 21.10.2000, n. 13945, Bolognini Cobianchi c. Soc. Eni comunicaz.Costituisce attività giornalistica, con conseguente applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico, quella che consiste nella raccolta, nel commento e nell'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga con l'apporto di espressioni letterali o attraverso espressioni grafiche.Pret. Milano, 29.06.1998, Parti: Salamoni c. Soc. StammerPuò qualificarsi come giornalistica l'opera svolta in favore di editori di quotidiani e periodici, di agenzie d'informazione o di emittenti televisive, ove esplicata con energie prevalentemente intellettuali e consistente nella raccolta, elaborazione o commento della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione di massa; tale opera si distingue da quelle collaterali o ausiliarie per la creatività, ossia per la presenza, nella manifestazione del pensiero finalizzata all'informazione, di un apporto soggettivo e inventivo, secondo i criteri desumibili anche dall'art. 2575 c.c. e dall'art. 1 l. n. 633 del 1941 in materia di protezione delle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche.Cass., 01.06.1998, n. 5370, Soc. ed. poligrafici La Nazione c. SessaCostituisce attività giornalista la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni, o nozioni attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione criticaCass., 05.07.1997, n. 6083, in Soc. agenzia stampa quotidiana naz. c. OrlandoL'attività del tele-cine-operatore può dirsi di natura giornalistica se svolta con autonomia tecnica e decisionale e se le immagini forniscono, di per sé, un reale contributo informativo al servizio giornalistico.Cass., 12.12.1996, n. 11107, Rai-Tv c. MassignanIl contenuto proprio dell'attività giornalistica presupposto dalla l. 3 febbraio 1963 n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (nozione che la legge suddetta volutamente si astiene dal definire) va individuato nell'attività, di carattere intellettuale, di partecipazione alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio e della televisione, la cui specificità (non coincidente necessariamente con il contenuto della nozione tradizionale del giornalista che si esprime attraverso la stampa) sta nella particolare sintesi fra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa che ben può essere svolta attraverso l'immagine, essendo anche questa fornita, in linea generale, di una rilevante efficacia comunicativa e informativa; nella sopraindicata attività giornalistica può quindi rientrare anche quella del cinefotooperatore, quando essa, come previsto dall'art. 1 del regolamento di esecuzione della menzionata l. n. 69 del 1963 (d.p.r. n. 649 del 1976) si concretizzi in un'attività di realizzazione di immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta nell'esercizio dell'autonomia decisionale e operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, mentre non sono d'ostacolo alla iscrizione del cinefotooperatore all'albo dei giornalisti né determinano illegittimità del menzionato regolamento gli art. 32 e 35 l. 69 del 1963 che prevedono l'accertamento della idoneità professionale mediante prove scritte e pubblicazioni scritte, i quali fanno riferimento al modo prevalente di svolgimento dell'attività e al modo parimenti usuale di documentazione della stessa, senza per questo implicare una particolare e formale nozione dell'attività giornalistica o impedire di tradurre (così come fa il regolamento) detta forma in altra equivalente sul piano documentale qualificato, desumendola dalla natura dell'attività da documentare.Cass., 25.05.1996, n. 4840, Rai-Tv c. RebellinoDeve qualificarsi come attività giornalistica - intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione - l'attività svolta dal redattore grafico il quale, mediante l'espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale, esprime con la collocazione del singolo pezzo giornalistico, come pure mediante la scelta dei caratteri tipografici col quale lo stesso viene riportato sulla pagina, una valutazione sulla rilevanza della notizia, valutazione rapportata ad un giudizio della idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul convincimento del lettore.Cass., 01.02.1996, n. 889, Minardi c. Soc. ed. RusconiL'accertamento della natura giornalistica o meno del rapporto di lavoro deve essere fatto sulla base delle mansioni in concreto svolte nell'ambito dell'azienda, essendo incontestabile che in teoria la comunicazione e l'informazione può essere realizzata efficacemente con mezzi diversi da quelli tradizionalmente considerati; il giornalista può esprimersi mediante nuove tecniche di informazione o può comunque avere esigenza di cognizioni adeguate sulla grafica per svolgere il proprio lavoro ma ciò non significa che il lavoro dell'impaginatore abbia natura giornalistica; d'altra parte rappresentano tipiche mansioni del grafico impaginatore, secondo la definizione del profilo contenuta nell'accordo collettivo 1992 per il rinnovo del c.c.n.l. grafici, il dare alla notizia o alle fotografie evidenza e risalto secondo le indicazioni ricevute, avvalendosi di strumenti tecnici, quali la dimensione dei titoli, il carattere grafico, la collocazione nella pagina del pezzo o delle fotografie.Trib. Milano, 03.09.1994, Parti: Elli c. Soc. casa ed. UniversoLa distinzione tra il grafico impaginatore e il giornalista è possibile ed è esattamente percepita dall'esperienza comune e dai contratti collettivi che sono regole di esperienza, oltre che fonti di regolamentazione dei rapporti giuridici di lavoro dipendente; l'impaginatore grafico è colui che disloca sulle pagine (stabilendone la giusta misura, la dimensione, la posizione) i contributi originali, scritti o visivi, elaborati da altri e sui quali il grafico non interviene; il giornalista elabora idee, convinzioni, emozioni e le inserisce così elaborate facendone strumento di comunicazione a fini informativi; non è neppure vero che il contratto dei giornalisti prevede tra le proprie figure specifiche (profili) quella del grafico impaginatore; il contratto giornalisti prevede il giornalista grafico e non il grafico giornalista.Trib. Milano, 26.11.1993, Soc. ed. Rusconi c. MinardiL'iscrizione all'albo dei giornalisti - se costituisce presupposto indefettibile per rivendicare lo status professionale relativo - non preclude l'autonoma valutazione, da parte del giudice ordinario, dell'attività effettivamente svolta, nell'ambito del rapporto dedotto in giudizio, non già in funzione della disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione, bensì soltanto per verificare se tale attività, nel caso concreto, presenti connotati tipici di quella giornalistica, caratterizzata dalla creatività, dall'originalità e dall'autonomia dell'informazione, nonché dalla funzione di mediazione tra il fatto di cui si acquista conoscenza e la diffusione di esso attraverso gli organi di informazione mediante un messaggio scritto, verbale, grafico o visivo.Cass., 16.01.1993, n. 536, Turi c. AnsaRientra nell'ambito del lavoro giornalistico l'attività di colui che, in modo creativo e con opera tipicamente intellettuale, provveda alla raccolta, elaborazione e commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione di massa, con un apporto espressivo o critico, non risultando sufficiente, ai fini di detto riconoscimento, la mera iscrizione nell'albo dei giornalisti (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla cassazione, aveva ritenuto che l'impiegato di azienda editoriale, che non svolga con continuità attività di vera selezione o ricerca delle notizie, né di modifica, elaborazione, coordinamento o aggiunta di materiale, non ha diritto alla qualifica di giornalista, anche se partecipa alla c. d. «cucina redazionale» - id est passaggio pezzi e collaborazione all'impaginazione - ma con apporti originali soltanto sporadici, e, quand'anche, risulti iscritto all'elenco dei pubblicisti.Cass., 21.02.1992, n. 2166, Sangregorio c. Soc. ed. Trotto it.Per attività giornalistica - la cui riconducibilità o meno ad un rapporto di lavoro subordinato deve essere verificata principalmente alla stregua dello schema dell'art. 2094 c.c., non avendo la contrattazione collettiva in materia innovato o sostituito la nozione di lavoro subordinato desumibile dalla citata norma - deve intendersi non già qualsiasi attività svolta da un giornalista, con inammissibile prevalenza qualificante della qualità professionale dell'autore della prestazione rispetto alle caratteristiche oggettive della medesima, bensì l'attività contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente - anche se non esclusivamente - intellettuale, provvede alla raccolta, all'elaborazione o al commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica; pertanto, non è ravvisabile un rapporto di lavoro subordinato giornalistico in ipotesi di prestazioni singolarmente retribuite e convenute, in base a distinti contratti succedutisi nel tempo, e risolventisi in un'attività, come quella di traduzione, non costituente espressione originale di pensiero o di critica rielaborazione del pensiero altrui.Cass., 19.05.1990, n. 4547, Bontempi c. Rai-TvIl cineoperatore può essere considerato giornalista anche qualora il commento sia opera di terzi, perché ciò che effettivamente rileva è se le immagini riprese dall'operatore in quell'autonomia, di per sé sole costituiscano notizia ovvero servano a completare la notizia.Nel giornalismo televisivo la funzione informativa non è assolta soltanto attraverso lo scritto o la parola, ma anche attraverso l'immagine, la quale non è sul piano dell'intelligibilità neutra, inidonea ad informare d'altro da sé; le immagini possono già esse stesse evidenziare il come, il dove e il quando degli avvenimenti rappresentati e non può negarsi efficacia informativa alle immagini anche nel caso in cui esse la realizzino nel contesto nel quale sono collocate e per il quale sono state realizzate.Trib. Varese, 12-09-1988, Gozzi c. Rai-TvLa nozione dell'attività giornalistica - in mancanza di una esplicita definizione da parte della l. professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva - deve trarsi dai canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, secondo i quali per attività giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, alla elaborazione o al commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica; ne consegue l'inapplicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico allorché l'attività del dipendente della Rai, sebbene iscritto all'albo dei giornalisti, sia stata svolta al di fuori della organizzazione dei servizi giornalistici dell'ente e il prodotto dell'attività stessa (consistente, nella specie, nella collaborazione alla redazione di trasmissioni di carattere culturale) non sia stato posto in essere per il suo inserimento, né sia stato comunque inserito, nei giornali radiofonici o televisivi o nei servizi speciali dei medesimi.Cass., 23.01.1988, n. 552, Marchetti De Laini c. Rai-TvL'attività giornalistica ha caratteristiche elaborative, interpretative e di creatività: pertanto non costituiscono attività giornalistica il semplice reperimento di notizie e la fornitura di esse all'impresa, configurando tale opera una mera apprensione di elementari dati informativi.Cass., 06.02.1987, n. 1216, Tedone c. Soc. ed. mediterranea La Gazzetta del MezzogiornoLa nozione dell'attività giornalistica, in mancanza di una esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, con la conseguenza che per attività giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica.Cass., 23.11.1983, n. 7007, Pacini c. Rai-TvL'attività di «segretario di redazione», che non è tipizzata in una specifica qualifica (essendo, sul punto, rimasto modificato e superato, dalla successiva normazione collettiva postcorporativa, il contratto collettivo corporativo di lavoro giornalistico del 2 febbraio 1932), può di volta in volta assumere, secondo il suo concreto atteggiarsi, natura di attività meramente amministrativa o giornalistica; la nozione di quest'ultima attività, in mancanza di un'esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, con la conseguenza che per attività giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica.Cass., 12.12.1981, n. 6574, Celentano c. Comp. ed. napoletana Il MattinoSabrina Peron
Eventi