I "redattori di fatto", i collaboratori ("free lance") e i corrispondenti supersfruttati e pagati 500/600 euro al mese oppure 4 euro ad articolo (spese comprese) potranno rivendicare un indennizzo per eventuali arricchimenti indebiti (grazie alla loro opera) da parte dell'editore del quotidiano, del periodico, dell'emittente radiotelevisiva o del giornale web ai quali assicurano il loro contributo costante se non giornaliero. Il principio, che figura nel Decreto legislativo 139/05 sull'Albo unico di dottori commercialisti ed esperti contabili, è ripreso dalla bozza di riforma del Dpr 328/01. La bozza, preparata dal ministero dell'Istruzione/Univesità, corregge le regole per l'accesso all'Albo di dottori agronomi e forestali, chimici, biologi, attuari, assistenti sociali, geologi, psicologi, ingegneri, geologi, periti industriali e agrari, geometri, agrotecnici, giornalisti professionisti e consulenti del lavoro.Secondo il decreto legislativo 139 (articolo 46) e la bozza di riforma del Dpr 328 come ha scritto "Il Sole 24 Ore" del 23 agosto 2005 a firma Gu. S, - il collaboratore può rivendicare un indennizzo per eventuali arricchimenti indebiti da parte di chi gli commissiona il lavoro. Al collaboratore, infatti, è applicabile l'articolo 2041 del Codice civile, secondo il quale l'arricchimento di una persona in danno di altra va indennizzato in misura pari alla diminuzione patrimoniale subita da chi effettua l'attività. Questo discorso si applica anche a favore del popolo dei giornalisti di fatto e dei collaboratori delle testate oggi sottopagati ed umiliati nei loro diritti.Sia nel decreto legislativo 139/2005 sia nella bozza di riforma del Dpr 328/01 è fatta salva l'azione di indebito arricchimento da parte di chi viene sfruttato. Ciò significa che, qualora emerga un'attività lavorativa in senso stretto (per orari e prodotto editoriale finale), il collaboratore potrà chiedere un indennizzo. Ciò è già avvenuto ripetutamente in casi di incarichi affidati ad abusivi (o "irregolari") ma propri di un redattore.In ogni caso l'innovazione del decreto legislativo 139/05 ha una portata generale, in quanto opera il principio di analogia dell'articolo 12 delle preleggi. La nuova norma vale anche, quindi, per coloro che sono "giornalisti di fatto", privi della copertura contrattuale e previdenziale oppure, se free lance, di un decoroso compenso adeguato alla qualità e quantità delle loro prestazioni intellettuali. Si ampliano, quindi, ruolo e compiti del Sindacato dei giornalisti e dell'Ordine professionale. Si apre oggi una nuova frontiera di azione comune contro il "sommerso". L'intervento della "Lombarda" è pacifico, ma anche l'articolo 11 (punti a e b) della legge n. 69/1963 è pacifico. Questo articolo fissa le attribuzioni del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti tra le quali sono preminenti quelle di "curare l'osservanza della legge professionale e di tutte le disposizioni in materia", vigilare "per la tutela del titolo di giornalista", procedendo "in qualunque sede, anche giudiziaria" ad ogni "attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione". "L'ente pubblico esponenziale del gruppo di professionisti ad esso obbligatoriamente associati gode di una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consente di agire per rimuovere una situazione vietata perché considerata pregiudizievole per la categoria professionale e per l'interesse pubblico al legale esercizio della professione, alla cui tutela l'Ordine è preposto" (Cass. civ., sez. I, 22 marzo 1993 n. 3361 in Giur. It., 1994, I,1, 1226). L'Ordine, agendo a fianco del sindacato sul piano legale, deve concorrere a tutelare i propri iscritti anche "per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, quando nelle aziende si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la loro dignità" (articolo 32 Cnlg). Bene ha fatto, quindi, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di Milano ad istituire il gratuito patrocinio contrattuale e il gratuito patrocinio per il recupero dei crediti a favore dei free lance.LA NORMATITOLO VIII. Dell'arricchimento senza causaArticolo 2041. Azione generale di arricchimento.Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona [c.c. 1769] è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale (1). Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda [c.c. 2037, 2038].-----------------------LA GIURISPRUDENZAIl praticante giornalista che svolge, in autonomia, le mansioni di cronista, ha diritto al trattamento previsto per il redattore. E non può essere impiegato, a rotazione, nelle redazioni distaccate per finalità di addestramento (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro Giudice Dott. Orfanelli sentenza del 14 febbraio 2002).Dal sito dell'Ordine dei Giornalisti di Milano