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Redattori di fatto, collaboratori e corrispondenti sottopagati: l'editore è censurabile per "arricch

13/09/2005

Dal sito dell'Ordine dei Giornalisti di Milano

I  "redattori di fatto", i collaboratori ("free lance") e i corrispondenti supersfruttati e pagati 500/600 euro al mese oppure 4 euro ad articolo (spese comprese) potranno rivendicare un indennizzo per eventuali arricchimenti indebiti (grazie alla loro opera) da parte dell'editore del quotidiano, del periodico, dell'emittente radiotelevisiva o del giornale web ai quali assicurano il loro contributo costante se non giornaliero. Il principio, che  figura nel Decreto legislativo 139/05 sull'Albo unico di dottori commercialisti ed esperti contabili, è ripreso dalla bozza di riforma del Dpr 328/01. La bozza, preparata dal ministero dell'Istruzione/Univesità, corregge le regole per l'accesso all'Albo di dottori agronomi e forestali, chimici, biologi, attuari, assistenti sociali, geologi, psicologi, ingegneri, geologi, periti industriali e agrari, geometri, agrotecnici, giornalisti professionisti e consulenti del lavoro.Secondo il  decreto legislativo 139 (articolo 46) e la bozza di riforma del Dpr 328 come ha scritto "Il Sole 24 Ore" del 23 agosto 2005 a firma Gu. S, -  il  collaboratore può rivendicare un indennizzo per eventuali arricchimenti indebiti da parte di chi gli commissiona il lavoro. Al collaboratore, infatti, è applicabile l'articolo 2041 del Codice civile, secondo il quale l'arricchimento di una persona in danno di altra va indennizzato in misura pari alla diminuzione patrimoniale subita da chi effettua l'attività. Questo discorso si  applica anche a favore del popolo dei giornalisti di fatto e dei collaboratori delle testate oggi sottopagati ed umiliati nei loro diritti.Sia nel decreto legislativo 139/2005 sia nella bozza di riforma del Dpr 328/01 è fatta salva l'azione di indebito arricchimento da parte di chi viene sfruttato. Ciò significa che, qualora emerga un'attività lavorativa in senso stretto (per orari e prodotto editoriale finale), il collaboratore potrà chiedere un indennizzo. Ciò è già avvenuto ripetutamente in casi di incarichi  affidati ad abusivi (o  "irregolari") ma propri di un redattore.In ogni caso l'innovazione del decreto legislativo 139/05 ha una portata generale, in quanto opera il principio di analogia dell'articolo 12 delle preleggi. La nuova norma vale anche, quindi, per coloro che sono "giornalisti di fatto", privi della copertura contrattuale e previdenziale oppure, se free lance, di un decoroso compenso adeguato alla qualità e quantità delle loro prestazioni intellettuali. Si ampliano, quindi, ruolo e compiti del  Sindacato dei giornalisti e dell'Ordine professionale. Si apre oggi una nuova frontiera di azione comune contro il "sommerso". L'intervento della "Lombarda"  è pacifico, ma anche  l'articolo 11 (punti a e b) della legge n. 69/1963 è pacifico. Questo articolo fissa le attribuzioni del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti tra le quali  sono preminenti quelle di  "curare  l'osservanza della legge professionale e di tutte le disposizioni in materia", vigilare "per la tutela del titolo di giornalista", procedendo "in qualunque sede, anche giudiziaria" ad ogni "attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione". "L'ente pubblico esponenziale del gruppo di professionisti ad esso obbligatoriamente associati gode di una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consente di agire per rimuovere una situazione vietata perché considerata pregiudizievole per la categoria professionale e per l'interesse pubblico al legale esercizio della professione, alla cui tutela l'Ordine è preposto" (Cass. civ., sez. I, 22 marzo 1993 n. 3361 in Giur. It., 1994, I,1, 1226). L'Ordine, agendo a fianco del sindacato sul piano legale, deve concorrere a  tutelare i propri iscritti  anche "per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, quando nelle aziende si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la loro dignità" (articolo  32 Cnlg). Bene ha fatto, quindi, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di Milano ad istituire il gratuito patrocinio contrattuale e il gratuito patrocinio  per il recupero dei crediti a favore dei free lance.LA NORMATITOLO VIII. Dell'arricchimento senza causaArticolo 2041. Azione generale di arricchimento.Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona [c.c. 1769] è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale (1). Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda [c.c. 2037, 2038].-----------------------LA GIURISPRUDENZAIl praticante giornalista che svolge, in autonomia, le mansioni di cronista, ha diritto al trattamento previsto per il redattore. E non può essere impiegato, a rotazione, nelle redazioni distaccate per finalità di addestramento (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro Giudice Dott. Orfanelli sentenza del 14 febbraio 2002).
Il dipendente di un'emittente televisiva locale addetto alla realizzazione di servizi di cronaca e alla conduzione del telegiornale ha diritto in base all'articolo 36 della Costituzione, al trattamento previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico anche se la datrice di lavoro applica il contratto per le imprese radiotelevisive private (Cassazione Sezione Lavoro n. 6932 del 26 maggio 2000, Pres. Sciarelli, Rel. D'Angelo).
Il cronista giudiziario del programma televisivo "Porta a Porta", inquadrato come programmista regista, ha diritto all'applicazione del  Cnlg anche se la testata non è registrata (Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, 5 giugno 2003, Giudice Francesca Miglio).--------------------Borsista-redattoreAllorchè  l'imprenditore  utilizzi  in  modo  pieno e completo per la produzione  di  un quotidiano la prestazione di lavoro di un borsista si instaura tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, posto che la  normativa  di  tutela  del  lavoro  subordinato  consta  di norme imperative,  le  eccezioni  alla  tutela devono essere previste dalla legge,  e  non  può  bastare l'adozione di una terminologia di ambito diverso  - borsa di studio anzichè praticantato giornalistico - a far  uscire un rapporto dalla tutela imperativa (Pret. Milano, 28 luglio 1997; Parti in causa  Di Giacomo c. Soc. Italia Oggi ed. e altro; Riviste: Lavoro nella Giur., 1998, 244).
------------------Stagista-redattoreIn un contratto di "stage", la finalità specifica e preminente dell'addestramento professionale e dell'immediata e diretta strumentalità dell'inserimento ai soli fini dell'apprendimento è compatibile con l'assenza di qualsivoglia compenso per il tirocinante. Ove, però, dall'indagine sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto non emerga alcuna reale attività di insegnamento, occorre qualificare la situazione di fatto così in concreto divergente dal progetto contrattuale scritto e, se ne sussistano tutti gli elementi, riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (Trib. Milano, 23/10/1999; PARTI IN CAUSA Soc. Student Travel Schools C. Nieddu; FONTE Lavoro nella Giur., 2000, 168).
---------------------Cassazione Civile . CondizioniL'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa (art. 2041 cod. civ.), postula che l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano, quindi, riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo, nonché la mancanza, per entrambi, di una giustificazione giuridica. Ne consegue che l'esercizio di tale azione è escluso quando lo squilibrio economico a favore di una parte ed in pregiudizio di un'altra trovi la sua ragione giustificatrice in un rapporto contrattuale costituito dagli interessati nella sfera della propria autonomia negoziale.  (Sez. II, sent. n. 5236 del 29-07-1983, Masselli c. Masselli ).---------------------- Cassazione Civile. Fattispecie: - contratto d'opera professionaleIn tema di azione di ingiustificato arricchimento proposta da un professionista intellettuale per lo svolgimento di attività in mancanza di contratto, al fine di ritenere esistenti le condizioni dell'azione non è sufficiente la dimostrazione dell'espletamento della prestazione, occorrendo anche accertare l'esistenza di un effettivo vantaggio conseguito dalla parte, cui abbia fatto riscontro l'impoverimento del professionista. (Sez. II, sent. n. 17860 del 24-11-2003, Acampora c. Soc. Girev Cassia ).----------------Cassazione Civile. Fattispecie: - nullità del rapportoL'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'improponibilità dell'azione contrattuale, per nullità del titolo posto a suo fondamento, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato dall'altro contraente per l'indebito arricchimento da questi conseguito in relazione all'esecuzione del rapporto nullo, dato che tale seconda azione è diversa per "petitum" e per "causa petendi", e che inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale.  (Sez. III, sent. n. 6537 del 13-12-1984)--------------Cassazione Civile. Criteri di liquidazione dell'indennizzo:  tariffe professionaliQualora, per lo svolgimento di un'attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa, secondo la previsione dell'art. 2041 cod. civ., la quantificazione dell'indennizzo medesimo va effettuata secondo i criteri fissati dalla citata norma, mentre resta esclusa la possibilità di un'applicazione diretta della tariffa professionale, la quale spiega rilievo solo come parametro di valutazione, oltre che come limite massimo di quella liquidazione.  (Sez. II, sent. n. 1890 del 14-03-1983, Grasso c. Comune di Maletto ).
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